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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-483/17

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 aprile 2019. — Neculai Tarola contro Minister for Social Protection. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal. — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Libera circolazione delle persone – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Lavoratori subordinati e autonomi – Articolo 7, paragrafo 3, lettera c) – Diritto di soggiorno superiore a tre mesi – Cittadino di uno Stato membro che ha esercitato un’attività subordinata in un altro Stato membro per un periodo di quindici giorni – Stato di disoccupazione involontaria – Conservazione della qualità di lavoratore per un periodo di almeno sei mesi – Diritto all’assegno per persone in cerca di impiego (jobseeker’s allowance). — Causa C-483/17

Giurisprudenza europea62017CJ0483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito l’ambito dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38, ritenendo che il mantenimento dello status di lavoratore per almeno sei mesi non sia limitato ai soli contratti a termine inferiori a un anno. La tutela opera anche per un lavoratore che abbia svolto una breve attività lavorativa, come nel caso di due settimane, purché la disoccupazione sia involontaria e vi sia iscrizione all’ufficio di collocamento. Resta al giudice nazionale stabilire se, in base al diritto interno e al principio di parità di trattamento, l’interessato abbia diritto alle prestazioni sociali richieste.

Interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38: mantenimento dello status di lavoratore per almeno sei mesi dopo due settimane di lavoro e conseguente accesso alla parità di trattamento in materia di prestazioni sociali.

La questione giuridica

Se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38 debba essere interpretato nel senso che un cittadino dell’Unione che, dopo aver esercitato la libera circolazione, abbia lavorato nello Stato membro ospitante per due settimane con un rapporto non a tempo determinato e sia poi divenuto disoccupato involontariamente, conservi lo status di lavoratore per almeno sei mesi, con possibile diritto alle prestazioni di assistenza sociale o previdenziali in condizioni di parità rispetto ai cittadini nazionali.

Principio di diritto

L’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38 tutela non solo chi abbia cessato un rapporto a tempo determinato inferiore a un anno, ma anche qualsiasi cittadino dell’Unione che, avendo effettivamente esercitato un’attività lavorativa nello Stato membro ospitante per meno di un anno, divenga disoccupato involontariamente prima del compimento dell’anno, a prescindere dalla natura del contratto o del rapporto di lavoro. In tal caso, se il lavoratore si registra presso l’ufficio di collocamento competente, conserva lo status di lavoratore per un periodo di almeno sei mesi; spetta poi al giudice nazionale verificare, alla luce dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva, se il diritto interno riconosca l’accesso alle prestazioni richieste in condizioni di parità con i cittadini dello Stato ospitante.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 7, paragrafo 3, lettera c), direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 24, paragrafo 1, direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 14, direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 21, paragrafo 1, TFUE

Interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Court of Appeal irlandese in una controversia tra un cittadino rumeno e il Minister for Social Protection, avente ad oggetto il rifiuto di un assegno per persone in cerca di impiego. La Corte era chiamata a chiarire se una brevissima attività lavorativa nello Stato membro ospitante potesse bastare per conservare lo status di lavoratore ai fini del diritto di soggiorno e dell’accesso alle prestazioni sociali.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Tarola aveva lavorato in Irlanda per due settimane nel luglio 2014, con una base giuridica diversa da un contratto a tempo determinato, prima di trovarsi in disoccupazione involontaria. Aveva chiesto il jobseeker’s allowance, ma l’amministrazione irlandese aveva respinto la domanda ritenendo che non avesse lavorato per un periodo superiore a un anno e che non soddisfacesse i requisiti di residenza abituale e di risorse.

Il giudice del rinvio ha quindi chiesto se l’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38 consentisse di considerare ancora lavoratore un cittadino che aveva lavorato per sole due settimane e che, dopo la cessazione dell’attività, si era registrato per cercare lavoro.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2004/38, in particolare:

  • l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), che riconosce il diritto di soggiorno superiore a tre mesi al cittadino dell’Unione che sia lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante;
  • l’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), che disciplina il mantenimento della qualità di lavoratore in caso di disoccupazione involontaria dopo un contratto inferiore a un anno o quando la disoccupazione interviene durante i primi dodici mesi;
  • l’articolo 24, paragrafo 1, sulla parità di trattamento;
  • l’articolo 14, sul mantenimento del diritto di soggiorno. La sentenza si colloca nel quadro più ampio dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva non elenca in modo esaustivo le ipotesi di mantenimento dello status di lavoratore e deve essere interpretato autonomamente, tenendo conto del tenore letterale, del contesto e delle finalità della direttiva.

Viene rilevato che la disposizione contiene due ipotesi distinte, introdotte dalla congiunzione "o":

  • la prima riguarda il caso di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro a durata determinata inferiore a un anno;
  • la seconda copre, in termini più ampi, tutte le situazioni in cui un lavoratore, subordinato o autonomo, cessi l’attività per ragioni indipendenti dalla sua volontà durante i primi dodici mesi.

Secondo la Corte, la seconda ipotesi non è limitata ai contratti a tempo determinato né alla sola attività subordinata: essa comprende qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o di attività professionale, purché la cessazione avvenga prima del compimento di un anno. Questa lettura è coerente con la finalità della direttiva, che è quella di rafforzare la libera circolazione e di proteggere chi perde involontariamente il lavoro, ma anche con l’esigenza di evitare un onere eccessivo per i sistemi di assistenza sociale, poiché il mantenimento dello status presuppone l’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa e l’iscrizione presso l’ufficio di collocamento, e può durare non meno di sei mesi.

La Corte richiama inoltre i lavori preparatori della direttiva, che confermano la volontà del legislatore di estendere questa tutela anche a chi abbia lavorato per meno di un anno su base diversa da un contratto a tempo determinato.

Effetti sulla parità di trattamento e sulle prestazioni sociali

Una volta conservato lo status di lavoratore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), il cittadino dell’Unione soggiorna conformemente alla direttiva e beneficia, in linea di principio, della parità di trattamento prevista dall’articolo 24, paragrafo 1.

La Corte precisa però che spetta al giudice nazionale verificare se, in applicazione del diritto irlandese e del principio di parità di trattamento, il richiedente abbia effettivamente diritto alle prestazioni sociali o previdenziali domandate. In altre parole, la sentenza chiarisce lo status europeo, ma lascia al giudice interno la verifica delle condizioni concrete di accesso al beneficio nel sistema nazionale.

Dispositivo

La Corte afferma che il cittadino dell’Unione che abbia svolto in uno Stato membro un’attività lavorativa per due settimane, in base a un rapporto diverso da un contratto a tempo determinato, e che sia poi divenuto disoccupato involontariamente, conserva lo status di lavoratore per almeno sei mesi, purché si sia registrato presso l’ufficio di collocamento competente. Spetta al giudice del rinvio stabilire se tale status comporti, in base al diritto nazionale e al principio di parità di trattamento, il diritto alle prestazioni richieste.

Principio affermato

La sentenza conferma un’interpretazione ampia e funzionale della nozione di mantenimento dello status di lavoratore: la tutela dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38 non è riservata ai soli rapporti a termine inferiori a un anno, ma si estende a ogni lavoratore che perda involontariamente l’occupazione nei primi dodici mesi di attività, anche dopo un impiego molto breve, a condizione che sia iscritto come disoccupato in cerca di lavoro.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione delle personecittadinanza dell’unionestatus di lavoratoreprestazioni socialiparità di trattamento

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