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Sentenza

Sentenza n. 194/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento - dell'ordinanza n.-OMISSIS-del 24 settembre 2015 di demolizione di opere edilizie realizzate abusivamente; - del rapporto del Comando di Polizia Locale n.27759/U del 9 giugno 2015.

Giustizia amministrativa201500726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino di opere edilizie realizzate in difformità dal permesso di costruire, nonché rapporto della polizia locale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato l'ordinanza di demolizione relativa a opere eseguite in difformità dal permesso di costruire, sostenendo che gli interventi dovessero essere valutati separatamente. In particolare, hanno dedotto che il portico, la scala esterna e i balconi rientrassero tra gli interventi soggetti a SCIA, con conseguente applicazione della sola sanzione pecuniaria prevista dall'art. 37 del d.P.R. 380/2001; che alcune opere costituissero superfici accessorie non riconducibili alle variazioni essenziali e quindi non soggette a demolizione; e che, quanto al portico e alla sopraelevazione, ricorressero i presupposti dell'art. 33 del d.P.R. 380/2001 per l'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva, qualora la demolizione avesse arrecato pregiudizio alle parti legittimamente realizzate. A sostegno è stata prodotta una perizia giurata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Il Collegio ha ritenuto che gli abusi dovessero essere valutati unitariamente e non mediante la scomposizione atomistica delle singole opere, poiché portico, sopraelevazione, scala e balcone presentavano un unico contestuale impatto edilizio ed erano funzionalmente diretti all'ampliamento e alla modificazione delle caratteristiche dell'unico immobile rispetto al progetto assentito. La qualificazione complessiva dell'intervento impedisce di eludere, attraverso la frammentazione delle opere, il regime sanzionatorio applicabile. Il giudice ha inoltre chiarito che la verifica dell'eventuale impossibilità di demolire senza pregiudizio per la parte conforme, così come la possibile fiscalizzazione dell'abuso mediante sanzione pecuniaria, appartiene alla fase esecutiva successiva all'ingiunzione di demolizione e non costituisce un presupposto per la legittima adozione dell'ordine demolitorio. Spetta al privato dimostrare rigorosamente, nella fase esecutiva, l'obiettiva impossibilità di ottemperare senza pregiudizio per le parti legittime. Nulla sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    I ricorrenti ne hanno invocato l'applicabilità alle opere soggette a SCIA, ma il giudice ha ritenuto che la valutazione unitaria dell'intervento non consentisse di sottrarre le opere al regime demolitorio mediante una qualificazione atomistica.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    La verifica della possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria, quando la rimozione possa arrecare pregiudizio alla parte conforme, appartiene alla fase esecutiva e la sua mancata preventiva valutazione non vizia l'ordine di demolizione.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    La fiscalizzazione dell'abuso ha carattere eccezionale e derogatorio; la sua eventuale applicazione presuppone la validità dell'ordine demolitorio e deve essere valutata nella fase esecutiva, su rigorosa dimostrazione del privato.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA non può essere invocata attraverso la scomposizione artificiosa di un intervento edilizio unitario.

  • art. 32 d.P.R. 380/2001

    La dedotta non riconducibilità delle opere alle variazioni essenziali è stata esaminata nel quadro della valutazione complessiva e funzionale dell'intervento, senza accogliere la separata qualificazione prospettata dai ricorrenti.

Massime di principio

  • La qualificazione di un abuso edilizio deve considerare l'intervento nel suo complesso, valutandone l'impatto edilizio contestuale e non scomponendolo artificialmente nelle singole opere al fine di applicare un regime sanzionatorio più favorevole.
  • Per stabilire se più opere costituiscano un intervento unitario rilevano non soltanto la connessione strutturale, ma anche la loro strumentalità funzionale al perseguimento del medesimo risultato pratico, anche quando siano materialmente separate.
  • La possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria, quando la rimozione possa pregiudicare parti legittimamente realizzate, costituisce una verifica propria della fase esecutiva successiva all'ingiunzione di demolizione e la sua omissione non determina l'illegittimità dell'ordine demolitorio.
  • La fiscalizzazione dell'abuso edilizio ha carattere eccezionale e derogatorio; il privato deve dimostrare rigorosamente nella fase esecutiva l'obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine di demolizione senza pregiudicare le opere conformi.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventi
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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