Sentenza n. 3410/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari - della Delibera n. -OMISSIS- del 13.12.2023 di “Sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno nei confronti della sig.ra -OMISSIS-”, notificata in pari data; - della delibera OCF prot. n. -OMISSIS- del 25.01.2024 recante “Non accoglimento dell'istanza di riesame della delibera n. -OMISSIS- del 13 dicembre 2023 nei confronti della Sig.ra -OMISSIS-”, notificata in pari data; - di ogni altro atto a questi annesso, connesso, presupposto e consequenziale, anche endoprocedimentale, tra cui la lettera del 27/09/2023 (prot. n. -OMISSIS-), notificata all'interessata in pari data, recante la comunicazione di avvio del procedimento cautelare;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione cautelare per un anno dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario e successivo diniego di riesame
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera con cui l'Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari le aveva inflitto, in via cautelare, la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di un anno, nonché la successiva delibera di mancato accoglimento dell'istanza di riesame e gli atti connessi, compresa la comunicazione di avvio del procedimento. La misura era stata adottata in ragione della pendenza di un procedimento penale per il reato di truffa, per il quale era stato emesso decreto di citazione a giudizio. Dal testo non emergono in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, il giudice penale ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati e l'OCF ha aggiornato lo stato della professionista nell'Albo, revocando la dicitura di sospesa.
La decisione
Il TAR ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., perché tale pronuncia presuppone l'accertamento nel merito della pretesa e la piena soddisfazione dell'interesse sostanziale azionato mediante un'attività amministrativa successiva integralmente satisfattiva. Nel caso concreto, l'OCF si è limitato a prendere atto della pronuncia penale sopravvenuta e ad aggiornare lo stato della professionista nell'Albo, revocando la dicitura di sospesa a decorrere dalla data dell'aggiornamento, senza eliminare gli effetti medio tempore prodotti dalla sospensione cautelare. La sopravvenuta modifica della situazione di fatto ha tuttavia reso certa e definitiva l'inutilità della decisione sul ricorso, determinando la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile. Le spese sono state compensate, anche in considerazione dell'adesione dell'OCF.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere richiede l'accertamento nel merito della pretesa e la piena soddisfazione dell'interesse sostanziale azionato mediante una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
L'improcedibilità ricorre quando una circostanza di fatto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso rende certa e definitiva l'inutilità della sentenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone non soltanto la sopravvenuta modifica dell'atto o della posizione amministrativa, ma anche l'accertamento nel merito della pretesa e la piena soddisfazione dell'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente.
- Quando l'amministrazione, a seguito di un fatto sopravvenuto, si limita ad aggiornare lo status dell'interessato senza eliminare gli effetti già prodotti dall'atto impugnato, non ricorrono i presupposti per la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta carenza di interesse sussiste quando una circostanza nuova, successiva alla proposizione del ricorso, rende certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale, anche se l'amministrazione non ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale dedotta.
- La revoca della dicitura relativa a una sospensione professionale, intervenuta per effetto di una pronuncia penale sopravvenuta, può determinare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, qualora la decisione richiesta non possa più produrre un'utilità concreta e attuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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