Sentenza del 11/01/2023 n. 85 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava un avviso di accertamento ICI relativo all'annualità 2011: sosteneva che il terreno era correttamente dichiarato agricolo e che l'avviso era decaduto per tardiva notifica. In particolare: (1) eccepiva la decadenza del potere di accertamento perché la notifica del 22/11/2017 sarebbe tardiva rispetto ai termini di legge; (2) deduceva che l'inclusione del terreno nel Piano Strutturale Comunale (PSC) non poteva attribuire automaticamente edificabilità e quindi non poteva giustificare la determinazione dell'imposta sul valore venale anziché sul reddito dominicale.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello del Comune e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che il terreno sia di natura edificatoria perché inserito nel PSC (strumento urbanistico generale) e che, ai fini ICI, l'edificabilità si desume da tale qualificazione anche senza strumenti attuativi. Quanto alla decadenza, ha concluso che trattandosi di rettifica di una dichiarazione infedele la violazione si considera annuale e la dichiarazione relativa al 2011 doveva essere presentata entro il 31/07/2012; pertanto il termine quinquennale di decadenza è il 31/12/2017 e la notifica del 22/11/2017 è tempestiva. La contribuente è condannata alla rifusione delle spese: €250,00 per il primo grado e €300,00 per il presente grado, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 11‑quaterdecies, comma 16, D.L. 30/09/2005, n. 205 (conv. L. 2/12/2005, n. 248)
Un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi.
Art. 36, comma 2, D.L. n. 223/2006 (conv. L. n. 248/2006)
Conferma che l'edificabilità rilevante ai fini della base imponibile può desumersi dalla qualificazione attribuita dallo strumento urbanistico generale (PRG/analoghi).
Art. 1, comma 161, L. 27/12/2006, n. 296 (norme sulla decadenza)
Stabilisce il termine di decadenza quinquennale per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio; la Commissione ha applicato la regola distinguendo il dies a quo in funzione dell'obbligo dichiarativo (presente il 31/07/2012 per la dichiarazione 2011).
Art. 10, D.Lgs. 30/12/1992, n. 504
Rimanda l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI al termine correlato alla dichiarazione dei redditi; la Corte ha fissato il termine per la dichiarazione 2011 al 31/07/2012.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. n. 12308/2017, n. 13482/2019, n. 11612/2020)
La Suprema Corte ha affermato che l'edificabilità ai fini tributari si desume dallo strumento urbanistico generale e che l'omessa denuncia si considera autonoma per ciascuna annualità, con conseguente applicazione delle regole sulla decadenza per ogni anno.
Massime di principio
- L'inclusione di un'area nel Piano Strutturale Comunale o in analogo strumento urbanistico generale comporta, ai fini della determinazione della base imponibile ICI/IMU, la qualificazione come area edificabile anche in assenza di strumenti attuativi.
- Se il contribuente non aggiorna la dichiarazione ICI, l'omessa denuncia produce una violazione autonoma per ciascun anno: l'obbligo dichiarativo persiste finché non venga presentata la dichiarazione corretta.
- Nei casi di rettifica per dichiarazione infedele l'inizio del termine quinquennale di decadenza va valutato in relazione al momento in cui la dichiarazione doveva essere presentata (collegato al termine della dichiarazione dei redditi), non semplicemente alla data iniziale di possesso.
- Per aree qualificate edificabili la base imponibile va determinata secondo il valore venale in comune commercio e non sul reddito dominicale, salvo che il contribuente provi l'erronea quantificazione del valore accertato.
- La prassi e la giurisprudenza consolidata consentono agli enti locali di recuperare tributi quando l'atto di accertamento è notificato nei termini quinquennali calcolati correttamente in caso di omissioni dichiarative ripetute.
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