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Sentenza

Sentenza del 10/01/2023 n. 22 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'irrogazione di sanzione per l'omesso pagamento del Contributo Unificato Tributario (CUT) relativo a un ricorso cumulativo (ricorso n. 741/2020) che contestava un avviso di intimazione che richiamava dieci cartelle di pagamento. La ricorrente deduce che l'intimazione non conteneva una pretesa distinta rispetto alle cartelle richiamate e che applicare il contributo sia all'intimazione sia alle singole cartelle determinerebbe una duplicazione illegittima del CUT.

La decisione

Parziale accoglimento dell'appello: la Commissione ha ritenuto che, nel caso concreto, l'intimazione costituisce un unicum con le cartelle richiamate e che non può determinarsi una duplicazione del contributo. Ha disposto che il CUT sia determinato sulla base del valore delle singole cartelle presupposte (senza sommare anche il valore riportato nell'intimazione) e ha quantificato il CUT dovuto in euro 250,00. Ha rinviato l'atto all'Ufficio per la rideterminazione della sanzione relativa all'omesso versamento oltre i 90 giorni dalla notifica dell'invito. Le spese sono compensate per la parziale soccombenza.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992

    Il valore della controversia si determina con riferimento all'importo del tributo (al netto di interessi e sanzioni) indicato nell'atto impugnato; in caso di plurimi atti impugnati il valore va valutato atto per atto salvo che gli atti non costituiscano un unico oggetto della lite.

  • DPR 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia)

    art. 9, art. 13, art. 14, art. 248

    Disciplina il contributo unificato tributario (CUT): il CUT ha natura tributaria e la misura è determinata in relazione al valore della lite; l'art. 14 e i commi relativi prevedono modalità di calcolo anche in caso di pluralità di atti impugnati, ma occorre evitare doppie tassazioni quando gli atti impugnati rappresentano un unico interesse sostanziale.

  • DPR 115/2002

    Prevede che, in caso di pluralità di atti impugnati con unico ricorso cumulativo, il contributo è dovuto sommando i contributi relativi a ciascun atto; la Corte qui interpreta tuttavia che tale meccanismo non può portare a duplicazioni indebite quando gli atti impugnati sono assorbiti in un unico petitum.

Massime di principio

  • Quando un ricorso impugna un atto principale (es. intimazione) che si limita a richiamare più atti presupposti (es. cartelle), occorre chiarire quale sia il vero oggetto della domanda: se il ricorrente contesta esclusivamente i vizi delle cartelle presupposte, il valore della lite e il CUT vanno determinati con riferimento a quelle cartelle, evitando la somma duplicativa con il valore dell'intimazione.
  • Il CUT ha natura tributaria e va calcolato tenendo conto del principio di evitare una doppia imposizione sul medesimo diritto/credito: la sommatoria dei contributi per singoli atti è legittima solo se si tratta di pretese distinte e autonome rispetto all'atto principale impugnato.
  • Nei ricorsi cumulativi occorre distinguere il ricorso oggettivo (più provvedimenti distinti e autonoma rilevanza) dal caso in cui le pluralità di atti costituiscono un unicum giuridico: nel primo caso si sommano i contributi, nel secondo no.
  • Se il contribuente non ha versato il CUT, l'Ufficio può irrogare una sanzione; tuttavia la determinazione della misura della sanzione deve tener conto del corretto calcolo del CUT prima di applicare eventuali maggiorazioni.
  • Per prevenire sanzioni è opportuno, quando possibile, regolarizzare il pagamento del CUT prima dell'avvio della procedura sanzionatoria e specificare nel ricorso quali atti si intendono effettivamente impugnare (atto principale vs. atti presupposti) per evitare contestazioni sul valore della lite.

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