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Sentenza

Sentenza del 10/01/2023 n. 27 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

L'impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria è qualificabile come opposizione ex art. 617 c.p.c. - Sussiste La competenza è del Giudice ordinario - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il pignoramento presso terzi per presunta invalidità della notifica eseguita a mezzo PEC. L'Ufficio ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice tributario sostenendo che la questione attiene alla validità dell'atto esecutivo (fase esecutiva) e non agli atti impositivi presupposti, richiedendo quindi la competenza del giudice ordinario. L'Ufficio ha anche sostenuto che le regole sugli elenchi pubblici degli indirizzi PEC riguardano l'indirizzo del destinatario e non del mittente, e che, in ogni caso, il contribuente aveva conoscenza del contenuto dell'atto, con possibile sanatoria ai sensi degli artt. 160 e 156, terzo comma, c.p.c.

La decisione

Il Collegio ha rilevato il difetto di giurisdizione del giudice tributario: ha ritenuto che nella specie fosse contestata la notifica del primo atto dell'esecuzione e non la validità degli atti impositivi presupposti; inoltre l'Ufficio aveva depositato ampia documentazione dimostrante le notifiche degli atti presupposti, mentre il contribuente si era limitato a censure generiche. Per questi motivi la causa è stata dichiarata in difetto di giurisdizione del giudice adito. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    L'impugnazione degli atti esecutivi è in linea di principio qualificabile come opposizione ex art. 617 c.p.c. e quindi devoluta al giudice ordinario, salvo l'eccezione in cui il pignoramento sia il primo atto che manifesta la pretesa tributaria.

  • Cass. Sez. Unite, sent. n. 13913 del 2017

    Conferma il principio generale che l'impugnazione degli atti esecutivi tributari è opposizione ex art. 617 c.p.c. davanti al giudice ordinario, ma introduce l'eccezione quando il pignoramento sia il primo atto notificato al contribuente che manifesta la volontà di riscuotere il credito.

  • Cass. civ. sez. trib., sent. n. 32203 del 10/12/2019

    Utilizzata per sostenere che, quando la questione concerne la validità del pignoramento (primo atto dell'esecuzione) e non degli atti impositivi presupposti, sussiste difetto di giurisdizione del giudice tributario.

  • Cass. S.U. ordinanza 7822 del 2020 e sentenza 4845 del 2021

    Citate dall'Ufficio a sostegno della tesi in favore della giurisdizione del giudice ordinario sulle opposizioni agli atti esecutivi tributari.

  • CTR Lazio, sent. 03/06/2022 n. 2522

    Riferimento che conferma l'eccezione sulla competenza quando il pignoramento costituisce il primo atto notificato al contribuente.

  • Comm. trib. reg. Roma, sez. XI, sent. 01/06/2021 n. 2803

    Ha osservato che le regole sugli elenchi pubblici degli indirizzi PEC sono vincolanti solo in relazione all'indirizzo del destinatario e non del mittente, quindi l'uso di un indirizzo PEC non incluso negli elenchi pubblici non invalida automaticamente la notifica.

  • artt. 160 e 156, comma 3, c.p.c.

    Norme richiamate dall'Ufficio per sostenere che un difetto di notifica può essere sanato quando il destinatario ha comunque avuto conoscenza dell'atto (sanatoria per fatti o comportamenti che dimostrino la conoscenza).

Massime di principio

  • Per stabilire la competenza, verificare se il pignoramento è il primo atto in cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria: se è così, potrebbe rimanere nella giurisdizione tributaria; se invece sono stati notificati precedenti atti impositivi, l'impugnazione dell'atto esecutivo si qualifica come opposizione ex art. 617 c.p.c. e va proposta davanti al giudice ordinario.
  • L'Ufficio può sottrarre la causa alla giurisdizione tributaria provando la regolare notifica degli atti presupposti: il contribuente deve contestare specificamente e con elementi le singole notifiche, altrimenti le contestazioni generiche possono risultare insufficienti.
  • La validità delle notifiche via PEC va valutata alla luce delle regole sugli indirizzi pubblici: la presenza dell'indirizzo nei registri pubblici riguarda soprattutto il destinatario; l'assenza del mittente negli elenchi non determina automaticamente l'invalidità della notifica.
  • Un difetto formale di notifica può comunque essere sanato se si dimostra la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario (richiamare artt. 160 e 156 c.p.c.): produrre prove di conoscenza può essere decisivo per la ritenuta validità dell'atto.
  • Strategia difensiva consigliata per il contribuente: documentare senza attendere la genericità delle censure, contestare specificamente ciascuna notifica (data, modalità, indirizzo PEC, ricevute), e, se si vuol preservare la giurisdizione tributaria, dimostrare l'assenza di ogni atto impositivo presupposto notificato anteriormente al pignoramento.

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