Sentenza del 10/01/2023 n. 27 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
L'impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria è qualificabile come opposizione ex art. 617 c.p.c. - Sussiste La competenza è del Giudice ordinario - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il pignoramento presso terzi per presunta invalidità della notifica eseguita a mezzo PEC. L'Ufficio ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice tributario sostenendo che la questione attiene alla validità dell'atto esecutivo (fase esecutiva) e non agli atti impositivi presupposti, richiedendo quindi la competenza del giudice ordinario. L'Ufficio ha anche sostenuto che le regole sugli elenchi pubblici degli indirizzi PEC riguardano l'indirizzo del destinatario e non del mittente, e che, in ogni caso, il contribuente aveva conoscenza del contenuto dell'atto, con possibile sanatoria ai sensi degli artt. 160 e 156, terzo comma, c.p.c.
La decisione
Il Collegio ha rilevato il difetto di giurisdizione del giudice tributario: ha ritenuto che nella specie fosse contestata la notifica del primo atto dell'esecuzione e non la validità degli atti impositivi presupposti; inoltre l'Ufficio aveva depositato ampia documentazione dimostrante le notifiche degli atti presupposti, mentre il contribuente si era limitato a censure generiche. Per questi motivi la causa è stata dichiarata in difetto di giurisdizione del giudice adito. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
L'impugnazione degli atti esecutivi è in linea di principio qualificabile come opposizione ex art. 617 c.p.c. e quindi devoluta al giudice ordinario, salvo l'eccezione in cui il pignoramento sia il primo atto che manifesta la pretesa tributaria.
Cass. Sez. Unite, sent. n. 13913 del 2017
Conferma il principio generale che l'impugnazione degli atti esecutivi tributari è opposizione ex art. 617 c.p.c. davanti al giudice ordinario, ma introduce l'eccezione quando il pignoramento sia il primo atto notificato al contribuente che manifesta la volontà di riscuotere il credito.
Cass. civ. sez. trib., sent. n. 32203 del 10/12/2019
Utilizzata per sostenere che, quando la questione concerne la validità del pignoramento (primo atto dell'esecuzione) e non degli atti impositivi presupposti, sussiste difetto di giurisdizione del giudice tributario.
Cass. S.U. ordinanza 7822 del 2020 e sentenza 4845 del 2021
Citate dall'Ufficio a sostegno della tesi in favore della giurisdizione del giudice ordinario sulle opposizioni agli atti esecutivi tributari.
CTR Lazio, sent. 03/06/2022 n. 2522
Riferimento che conferma l'eccezione sulla competenza quando il pignoramento costituisce il primo atto notificato al contribuente.
Comm. trib. reg. Roma, sez. XI, sent. 01/06/2021 n. 2803
Ha osservato che le regole sugli elenchi pubblici degli indirizzi PEC sono vincolanti solo in relazione all'indirizzo del destinatario e non del mittente, quindi l'uso di un indirizzo PEC non incluso negli elenchi pubblici non invalida automaticamente la notifica.
artt. 160 e 156, comma 3, c.p.c.
Norme richiamate dall'Ufficio per sostenere che un difetto di notifica può essere sanato quando il destinatario ha comunque avuto conoscenza dell'atto (sanatoria per fatti o comportamenti che dimostrino la conoscenza).
Massime di principio
- Per stabilire la competenza, verificare se il pignoramento è il primo atto in cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria: se è così, potrebbe rimanere nella giurisdizione tributaria; se invece sono stati notificati precedenti atti impositivi, l'impugnazione dell'atto esecutivo si qualifica come opposizione ex art. 617 c.p.c. e va proposta davanti al giudice ordinario.
- L'Ufficio può sottrarre la causa alla giurisdizione tributaria provando la regolare notifica degli atti presupposti: il contribuente deve contestare specificamente e con elementi le singole notifiche, altrimenti le contestazioni generiche possono risultare insufficienti.
- La validità delle notifiche via PEC va valutata alla luce delle regole sugli indirizzi pubblici: la presenza dell'indirizzo nei registri pubblici riguarda soprattutto il destinatario; l'assenza del mittente negli elenchi non determina automaticamente l'invalidità della notifica.
- Un difetto formale di notifica può comunque essere sanato se si dimostra la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario (richiamare artt. 160 e 156 c.p.c.): produrre prove di conoscenza può essere decisivo per la ritenuta validità dell'atto.
- Strategia difensiva consigliata per il contribuente: documentare senza attendere la genericità delle censure, contestare specificamente ciascuna notifica (data, modalità, indirizzo PEC, ricevute), e, se si vuol preservare la giurisdizione tributaria, dimostrare l'assenza di ogni atto impositivo presupposto notificato anteriormente al pignoramento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 gen 2023Sentenza del 10/01/2023 n. 9 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 10 gen 2023Sentenza del 10/01/2023 n. 22 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 9 gen 2023Sentenza del 09/01/2023 n. 2 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
- Sentenza · 9 gen 2023Sentenza del 09/01/2023 n. 1 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
- Sentenza · 9 gen 2023Sentenza del 09/01/2023 n. 3 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
- Sentenza · 9 gen 2023Sentenza del 09/01/2023 n. 1 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →