Sentenza del 10/01/2023 n. 9 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'avviso di accertamento catastale che aveva classificato l'unità immobiliare in Trieste, Via del Refosco n.14, come categoria A/7 classe 2 con consistenza 6 vani e rendita corrispondente, in luogo della categoria A/3 classe 3 con 3 vani dichiarata nella denuncia DOCFA. Contestavano l'errata determinazione del numero di vani, la non omogeneità e inidoneità degli immobili di comparazione usati dall'Ufficio e sostenevano che l'unità, essendo piano terra di superficie limitata e con giardino in comune, dovesse rientrare in A/3; inoltre affermavano che parti del piano inferiore erano solo minimamente ristrutturate e non avevano i requisiti di abitabilità per essere computate come vani principali.
La decisione
La CTP di Trieste ha ritenuto infondati i ricorsi e confermato la classificazione A/7 classe 2 e la consistenza in 6 vani stabilita dall'Ufficio, motivando che l'immobile ha superficie non modesta (148 mq), finiture di livello medio-alto, soluzioni architettoniche pregiate e godimento di ampio giardino/parco comune che lo rendono incompatibile con la categoria economica A/3 e più rispondente alla definizione di villino. La Corte d'appello ha rigettato l'appello dei contribuenti condividendo integralmente le valutazioni di fatto e di diritto del primo giudice, confermando anche il calcolo dei vani secondo gli artt. 45, 46, 47 e 52 del DPR n.1142/1949 (computo dei vani principali e accessori, proporzioni, arrotondamento). Condanna degli appellanti al pagamento delle spese di grado.
Norme richiamate
DPR n.1142/1949
Forniscono i criteri per la determinazione della consistenza in vani: definizione di vano utile (principale), classificazione degli accessori, proporzioni per il computo (accessori 1/3 o 1/4), conteggio delle superfici eccedenti e arrotondamento al mezzo vano. La sentenza applica tali regole per giustificare il conteggio di 6 vani.
Cass. Sez. VI
Conferma che la presenza di aree esterne non deve essere necessariamente ad uso esclusivo perché rilevi ai fini della qualificazione come villino; la circolare ministeriale n.5/1992 è richiamata in questo senso.
Circolare del Ministero delle Finanze
Interpretata come supporto al principio che lo spazio esterno, anche se non esclusivo, può concorrere alla qualificazione dell'immobile come villino/A/7.
Cass. sez. V
ord. 31239 del 29.12.2017
Stabilisce che l'onere della prova di una diversa/classificazione spetta al privato e che il confronto con immobili similari costituisce supporto probatorio, ma il giudice può peraltro classificare diversamente alla luce di altri elementi probatori.
Cass. sez. V
Ricorda l'assenza di una definizione legislativa rigorosa delle categorie catastali e affida la qualificazione alla nozione comune e al contesto spazio-temporale, quindi alla valutazione dei caratteri materiali e tipologici dell'immobile.
Massime di principio
- L'onere di provare che un immobile meriti classificazione diversa da quella censita grava sul proprietario; le semplici affermazioni non documentate sono insufficienti.
- La categoria catastale si determina sulla base di caratteristiche intrinseche (superficie, finiture, impianti, destinazione dei vani) ed estrinseche (ubicazione, godimento di aree esterne, contesto), non solo sulla denominazione formale o sulla planimetria DOCFA.
- La presenza di aree esterne anche non ad uso esclusivo può contribuire alla qualificazione come villino (A/7), secondo giurisprudenza e circolari ministeriali.
- Il calcolo dei vani va eseguito secondo gli artt. del DPR n.1142/1949: cucina sempre vano utile se dotata di impianti, accessori computati in terzi o quarti, eventuali vani sovradimensionati proporzionati, e somma arrotondata al mezzo vano.
- Per valutare se locali convertiti da cantine/taverne siano vani principali occorrono elementi tecnici (superfici, finiture, finestre, impianti, agibilità); interventi 'minimali' che non garantiscono abitabilità possono giustificare il computo come accessori.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione comparativa degli immobili e può ritenere congrui parametri di confronto anche se gli immobili si trovano in strade diverse, purché la comparazione sia motivata e coerente.
- La documentazione fotografica, planimetrie e perizie tecniche dettagliate sono strumenti rilevanti e spesso decisivi per contrastare un accertamento catastale; un confronto fondato deve includere elementi comparativi verificabili.
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