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Ordinanza

Ordinanza n. 76/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto n. 417 del 27.11.2025, notificato in data 01.12.2025, con cui è stata dichiarata la decadenza della società ricorrente dalla concessione demaniale marittima n. 5, Rep. 3218 del 03.05.2023 e, per l’effetto, implicitamente rigettata l’istanza di rinnovo e ampliamento prot. n. 31021 del 28.11.2023; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la comunicazione di avvio del procedimento Prot. n. 0029466 del 15.10.2025.

Giustizia amministrativa202600243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di decadenza dalla concessione demaniale marittima e implicito rigetto dell’istanza di rinnovo e ampliamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità portuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima avente a oggetto la gestione di uno specchio acqueo, pontili e aree a terra per la nautica da diporto, ha impugnato il decreto con cui l’Autorità di Sistema Portuale ha dichiarato la decadenza dalla concessione ai sensi dell’art. 47, lett. e), del Codice della navigazione, ravvisando un’abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione. In particolare, l’Amministrazione ha ritenuto che una società terza vi svolgesse attività di locazione o noleggio di unità da diporto, non consentita dal titolo concessorio. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità della decadenza, sostenendo di non avere ceduto né subconcesso il bene demaniale e di non avere affidato a terzi la gestione delle attività oggetto della concessione. Secondo la società, il rapporto con il terzo si sarebbe limitato alla stipula di contratti di ormeggio relativi a unità da diporto di proprietà o nella disponibilità di quest’ultimo. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, pur nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto non manifestamente illegittimo l’operato dell’Amministrazione, poiché dal contratto di ormeggio emergeva l’intendimento della società terza di svolgere attività di charter nel pontile oggetto dell’accordo. Il titolo concessorio consentiva l’utilizzo dell’area demaniale per attività ludico-ricreative prive di finalità commerciali; pertanto, secondo il giudice, non poteva essere consentito a un terzo lo svolgimento di attività di locazione o noleggio di unità da diporto non autorizzata dalla concessione. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio dedotto è stato qualificato come patrimoniale e quindi ristorabile per equivalente; inoltre, il pregiudizio risultava temporalmente limitato dalla scadenza della concessione al 31 dicembre 2025. Il TAR ha anche rilevato come non fosse pacifica e apparisse dubbia, in relazione al diritto dell’Unione europea, la proroga legale prevista dal decreto-legge n. 131 del 2024. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 47, lett. e), Codice della navigazione

    abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione

    La disposizione è stata applicata, in sede cautelare, alla fattispecie in cui il concessionario consenta a un terzo di svolgere nell’area demaniale un’attività commerciale non autorizzata dal titolo concessorio, ravvisando un possibile subentro sostanziale del terzo nel godimento della concessione.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale e della decisione sull’istanza di sospensione.

  • D.L. 16 settembre 2024, n. 131

    La proroga legale prevista dal decreto è stata ritenuta non pacifica e di dubbia compatibilità con il diritto dell’Unione europea, senza che il giudice ne abbia definito in via conclusiva la validità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, non è manifestamente illegittima la decadenza dalla concessione demaniale quando dagli accordi stipulati dal concessionario emerga che un terzo intende svolgere nell’area concessa un’attività sostanzialmente commerciale non consentita dal titolo concessorio.
  • La stipula di un contratto formalmente qualificato come contratto di ormeggio può assumere rilievo, ai fini della decadenza, quando il suo contenuto evidenzi che il terzo utilizza il pontile per svolgere attività di charter o di locazione e noleggio di unità da diporto non autorizzate.
  • Il requisito del periculum in mora può essere escluso quando il pregiudizio allegato sia esclusivamente patrimoniale e, pertanto, ristorabile per equivalente.
  • La prossimità della scadenza della concessione può concorrere a escludere il periculum in mora, soprattutto quando la prosecuzione del rapporto concessorio dipenda dall’applicazione di una proroga legale la cui compatibilità con il diritto dell’Unione europea sia dubbia.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittime
RamiDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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