Cassazione Penale, Sentenza n. 1830/2025 del 15/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata in primo grado e in appello per la violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011), per essere stata trovata a Lamezia Terme il 14/09/2017 pur essendo obbligata a restare nel Comune di residenza (Catanzaro). In cassazione ha impugnato la sentenza sollevando tre censure: 1) violazione/errata applicazione dell'art.75 e carenza di motivazione sul punto che la presenza fuori dal Comune derivava da forza maggiore/stato di necessità e dubbio sul dolo richiesto; 2) errata applicazione dell'art.131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), contestando la valutazione della abitualità e la mancata considerazione dello stato di bisogno e dei comportamenti successivi; 3) violazione dell'art.99 c.p. circa l'aumento per recidiva, denunciando che l'accertamento della recidiva richiede una valutazione concreta della pericolosità e non un automatismo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e per mancata specificità nel contestare la motivazione di merito; inoltre la Corte ha ricordato che, ai sensi della giurisprudenza, il delitto di cui all'art.75 citato richiede il dolo generico (consapevolezza dell'obbligo e volontà di inadempiere), per cui le finalità eventualmente soggiacenti alla condotta sono irrilevanti. Il secondo motivo è stato respinto: la Corte ha condiviso la valutazione di merito secondo cui la condotta della ricorrente, posta in relazione ai numerosi precedenti specifici e al fatto che si era recata in altro Comune per commettere furti, esclude la particolare tenuità e manifesta caratteri di abitualità tali da ostare all'applicazione dell'art.131-bis. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: i giudici di merito hanno motivato la rilevanza dei precedenti penali (specifici) nel valutare la pericolosità sociale e l'intensità della colpevolezza, non applicando la recidiva in modo meramente automatico ma con adeguata valutazione. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato pronunciato e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n.159/2011, art. 75, comma 2
Per la violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico: la consapevolezza degli obblighi e la volontà di non osservarli; le finalità che hanno ispirato la condotta sono irrilevanti ai fini dell'integrazione del reato.
cod. pen., art. 131-bis
La causa di non punibilità per particolare tenuità non opera se sussiste comportamento abituale; il giudice deve valutare complessivamente natura, gravità, finalità e contesto dei reati, e precedenti specifici o condotte analoghe possono escludere l'applicabilità dell'istituto.
cod. pen., art. 99
La recidiva non è un meccanismo meramente automatico: il giudice deve motivare concretamente come i precedenti influenzino la pericolosità e la colpevolezza dell'imputato; tuttavia precedenti specifici possono legittimare un aumento.
cod. pen., art. 133
I parametri per la determinazione della pena devono essere considerati nella comparazione tra i precedenti e la condotta attuale per valutare intensità della colpevolezza e personalità del reo.
cod. proc. pen., art. 591, comma 1, lett. c)
Il ricorso per cassazione è inammissibile se generico e non indica specificamente le ragioni per cui si censura la motivazione di merito.
cod. proc. pen., art. 616
In caso di rigetto del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
cod. proc. pen., art. 407, comma 2, lett. a)
Norma citata dall'impugnante a supporto dell'argomentazione sulla recidiva (elenco di reati rilevanti ai fini dell'iter valutativo).
Costituzione, artt. 3 e 27
Richiamati dall'impugnante per sostenere che la punizione e gli aumenti di pena non possono essere automatici e devono rispettare i principi di uguaglianza e di funzione rieducativa; la Corte ha richiesto comunque motivazione concreta per l'aumento.
Massime di principio
- In caso di violazione degli obblighi di sorveglianza speciale (art.75 d.lgs.159/2011) il dolo richiesto è il dolo generico: occorre dimostrare la consapevolezza dell'obbligo e la volontà di non osservarlo; le finalità soggettive della violazione sono normalmente irrilevanti.
- Per ottenere la non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) è necessario dimostrare l'assenza di comportamento abituale e l'insussistenza di circostanze che aggravino l'offensività del fatto; precedenti specifici o condotte analoghe possono escludere l'istituto.
- La censura in Cassazione deve essere specifica e collegata puntualmente alla motivazione di merito: argomentazioni generiche o rinvii all'atto d'appello senza dettagli comportano inammissibilità.
- La recidiva richiede una valutazione motivata e concreta: non è ammesso un automatismo, ma i giudici possono aumentare la pena se i precedenti sono pertinenti e dimostrano una maggiore pericolosità.
- Se si invoca forza maggiore o stato di necessità per giustificare la violazione di obblighi imposti da una misura di prevenzione, occorre produrre e specificare elementi di fatto precisi in grado di contestare la motivazione di merito; altrimenti l'argomento rischia di essere ritenuto generico e inammissibile.
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