Regolamento (UE) 2016/1984
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1984 del Consiglio, del 14 novembre 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/1984 aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione relativo alla Siria aggiungendo 18 persone all’elenco dei soggetti designati contenuto nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. La modifica discende dal deterioramento della situazione in Siria ed è adottata sulla base dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento base. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dell'elenco delle persone fisiche soggette a misure restrittive nei confronti della Siria mediante l'aggiunta di 18 nominativi all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell'ambito delle misure restrittive dell'Unione in considerazione della situazione in Siria e incide sugli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile. I suoi effetti riguardano le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi inseriti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, con specifico aggiornamento della lista delle persone soggette a restrizioni. Non introduce un regime autonomo, ma modifica un allegato già esistente del regolamento base; l'elenco aggiornato include 18 persone aggiunte il 14 novembre 2016.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1984 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive UE nei confronti della Siria
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1984 interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo alla Siria, modificando il regolamento (UE) n. 36/2012. Il Consiglio motiva l’intervento con il deterioramento della situazione siriana e con l’esigenza di aggiornare l’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive.
Contesto normativo e base giuridica
L’atto è adottato dal Consiglio sulla base del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011. È richiamato in particolare l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento base, che consente l’aggiornamento degli elenchi soggetti a restrizioni.
Modifica dell’allegato II
L’unica disposizione operativa dell’atto, contenuta nell’articolo 1, dispone che l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sia modificato secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nell’aggiunta di 18 persone fisiche all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità o organismi soggetti a misure restrittive.
Soggetti inseriti nell’elenco
L’allegato riporta i nuovi inserimenti con numerazione progressiva da 217 a 234. I nominativi comprendono diversi esponenti del governo siriano, tra cui ministri competenti per istruzione superiore, amministrazione locale, comunicazioni e tecnologia, petrolio e risorse naturali, informazione, cultura, trasporti, energia elettrica, finanze, risorse idriche, industria, commercio interno e tutela del consumatore, nonché vari sottosegretari di Stato e il ministro degli affari sociali. In particolare, è incluso Duraid Durgham, governatore della Banca centrale della Siria, per il suo ruolo nel sostegno economico e finanziario al regime siriano attraverso le funzioni svolte in tale qualità.
Entrata in vigore e effetti giuridici
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il Consiglio interviene in attuazione del regolamento (UE) n. 36/2012, richiamando l'articolo 32, paragrafo 1, quale base per la modifica dell'allegato relativo alle misure restrittive nei confronti della Siria. La finalità è adeguare l'elenco dei soggetti designati al deterioramento della situazione nel Paese.
Aggiornamento dell'allegato II
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 secondo quanto previsto nell'allegato del regolamento di esecuzione. In concreto vengono aggiunte 18 persone fisiche all'elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive.
Soggetti aggiunti all'elenco
Nell'allegato sono elencati i nuovi nominativi inseriti nell'allegato II, con numero progressivo da 217 a 234. Tra questi figurano, tra gli altri, diversi ministri e sottosegretari di Stato del governo siriano, nonché il governatore della Banca centrale della Siria, indicato quale responsabile del sostegno economico e finanziario al regime siriano.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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