Regolamento (UE) 2016/1999
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1999 della Commissione, del 15 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per una serie di prodotti ortofrutticoli, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata. Si tratta di un atto di esecuzione adottato dalla Commissione in applicazione della disciplina dell'OCM agricola e delle regole specifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono fissati nell'allegato, distinti per codice NC e origine dei paesi terzi. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica agli importatori e, in concreto, alle operazioni di importazione nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, per le specifiche origini Paese e per i codici NC elencati. Il regolamento incide sul calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE degli ortofrutticoli e opera direttamente in tutti gli Stati membri. Non contiene esclusioni espresse, ma riguarda solo i prodotti, le origini e i valori riportati nell'allegato.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1999 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli. L'atto si colloca nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua le regole del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede una determinazione giornaliera di tali valori sulla base di dati variabili.
Base normativa e contesto
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando ricordano che i valori forfettari all'importazione discendono dai criteri fissati nel quadro dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round e che essi sono calcolati ogni giorno feriale.
Ambito oggettivo
L'atto riguarda esclusivamente i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, con riferimento ai codici NC elencati nell'allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e differenziati per origine, secondo la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica le "altre origini".
Contenuto operativo dell'articolo 1
L'articolo 1 prevede che i valori forfettari all'importazione applicabili ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 siano quelli fissati nell'allegato. L'allegato comprende, tra gli altri, codici NC come 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori distinti per origini come MA, TR, PE, AR, CL, BR, IN, US, ZA, NZ, CN e ZZ.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, quindi il 16 novembre 2016. Come tipico di un regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti ortofrutticoli interessati, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Criterio di fissazione dei valori
I considerando precisano che i valori forfettari all'importazione sono determinati in applicazione dei criteri previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto dei dati giornalieri variabili e dei prodotti e periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, di tale regolamento.
Valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta, in EUR/100 kg, i valori per specifici codici NC e codici di paesi terzi, inclusa la categoria 'ZZ' per 'altre origini'.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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