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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1987

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1987 della Commissione, del 14 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1987

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione per una serie di ortofrutticoli freschi, valori necessari per calcolare il prezzo di entrata nell'ambito della disciplina UE di mercato. La Commissione adotta tali valori sulla base dei criteri previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e di dati giornalieri variabili. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, per i codici NC elencati e per le specifiche origini Paese indicate mediante il codice dei paesi terzi. I valori fissati sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1987 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione applicabili a taluni ortofrutticoli freschi. L'atto si inserisce nel quadro della disciplina del prezzo di entrata prevista per il settore ortofrutticolo e attua l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La Commissione motiva l'intervento richiamando il sistema derivante dagli esiti dell'Uruguay Round e la necessità di fissare valori sulla base di dati giornalieri variabili.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda esclusivamente alcune merci classificate con specifici codici NC indicati nell'allegato, tra cui, a titolo esemplificativo, prodotti con codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 20 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. I valori sono differenziati in base al paese terzo di origine, secondo la nomenclatura dei paesi richiamata in nota; il codice "ZZ" indica "altre origini". L'applicazione è immediata in tutti gli Stati membri, poiché l'atto è direttamente applicabile.

Quadro normativo di riferimento

La base giuridica è costituita dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dal regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. In particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 attribuisce alla Commissione il compito di fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi elencati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

Criterio di determinazione dei valori

Secondo i considerando, il valore forfettario all'importazione viene calcolato ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili. Il regolamento in esame non disciplina il metodo tecnico di calcolo nel dettaglio, ma si limita a recepire e pubblicare i valori risultanti per il periodo di riferimento, da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata.

Allegato: valori applicabili

L'allegato riporta i valori forfettari in EUR/100 kg per ciascun codice NC e per le diverse origini. Tra i valori indicati figurano, ad esempio:

  • 0702 00 00: 100,9 EUR/100 kg per MA e per ZZ;
  • 0707 00 05: 146,7 EUR/100 kg per TR e per ZZ;
  • 0709 93 10: 112,1 EUR/100 kg per MA, 142,9 per TR, 127,5 per ZZ;
  • 0806 10 10: valori differenziati per BR, IN, PE, TR, US, ZA e ZZ. Il prospetto include anche altri codici e corrispondenti valori, come 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90; 0805 50 10; 0808 10 80; 0808 30 90.

Entrata in vigore

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nel caso di specie il 15 novembre 2016. L'atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e base normativa

La Commissione fissa i valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che attua la disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

Criterio di determinazione

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, secondo quanto richiamato nei considerando del regolamento e in conformità all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Valori per prodotto e origine

L'allegato contiene i valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg, per i codici NC indicati e per le origini Paese specificate. Per ciascun prodotto sono riportati i valori per singola origine e, ove previsto, il codice ZZ corrispondente ad altre origini.

Decorrenza e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiortofrutticolicommercio estero

Testo integrale

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