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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1997

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1997 della Commissione, del 15 novembre 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la modifica dei programmi di sviluppo rurale e il monitoraggio di azioni intese a sostenere l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, e che rettifica tale regolamento

Normativa europea32016R1997

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una serie di modifiche puntuali al regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per rendere più flessibile la gestione delle modifiche dei programmi di sviluppo rurale e per chiarire i casi di esclusione dai limiti numerici alle modifiche. Inoltre, rafforza il monitoraggio a livello unionale delle azioni sostenute dal FEASR per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi. Sono infine corrette alcune voci degli allegati, tra cui il logo Leader e la denominazione di una categoria di zone soggette a vincoli.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 in materia di programmi di sviluppo rurale, monitoraggio delle azioni per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi e correzioni formali degli allegati.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri nell’ambito dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR, con effetti sulle procedure di modifica dei programmi, sulla disciplina nazionale collegata e sulla registrazione/monitoraggio elettronico delle operazioni. Riguarda anche le operazioni che contribuiscono a specifici obiettivi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e quelle che contribuiscono all’integrazione dei cittadini di paesi terzi. Le modifiche incidono inoltre sugli allegati informativi e di reporting del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 su sviluppo rurale e integrazione dei cittadini di paesi terzi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1997 della Commissione interviene sul quadro applicativo del regolamento (UE) n. 808/2014, che disciplina le modalità di attuazione del sostegno FEASR allo sviluppo rurale. La finalità è duplice: da un lato, rendere più flessibile la gestione delle modifiche dei programmi di sviluppo rurale; dall’altro, migliorare il monitoraggio delle azioni sostenute per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, oltre a correggere alcune imprecisioni negli allegati.

Quadro generale e finalità della modifica

La Commissione richiama l’esperienza applicativa maturata nell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale, evidenziando la necessità di consentire un numero limitato di modifiche aggiuntive durante il periodo di programmazione. Viene inoltre sottolineato che i programmi devono essere in grado di adattarsi a nuove sfide e circostanze mutevoli, tra cui la crisi migratoria. In tale prospettiva, il sostegno FEASR a favore di azioni di integrazione dei cittadini di paesi terzi deve essere monitorato a livello dell’Unione per assicurare coordinamento e tracciabilità.

Modifiche ai programmi di sviluppo rurale: limiti e deroghe

L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 808/2014 viene sostituito e introduce una disciplina più articolata sul numero di modifiche presentabili dagli Stati membri.

  • Le modifiche di cui all’articolo 11, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono essere proposte al massimo tre volte nel periodo di programmazione.
  • Per tutti gli altri tipi di modifiche, è consentita in via generale una sola proposta per anno civile e per programma.
  • Restano inoltre ammesse tre proposte aggiuntive di modifica per programma durante l’intero periodo di programmazione.
  • Per l’anno 2023 è prevista una deroga specifica: è possibile presentare più proposte per modifiche che riguardano esclusivamente l’adattamento del piano di finanziamento, comprese le conseguenti modifiche del piano di indicatori.

Il regolamento chiarisce anche una serie di situazioni in cui questi limiti non operano, valorizzando esigenze di flessibilità amministrativa e reattività normativa.

  • misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici o condizioni climatiche avverse ufficialmente riconosciuti;
  • cambiamenti significativi e repentini delle condizioni socio-economiche dello Stato membro o della regione, inclusi mutamenti demografici causati da migrazione o accoglienza di rifugiati;
  • modifiche rese necessarie da cambiamenti del quadro giuridico dell’Unione;
  • modifiche conseguenti alla verifica di efficacia dell’attuazione ex articolo 21 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
  • variazioni del contributo FEASR annuale previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera h), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013, a seguito della ripartizione annuale per Stato membro;
  • introduzione di strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
  • nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali di cui all’articolo 32, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Revisione della disciplina nazionale

L’articolo 5, paragrafo 4, viene sostituito per disciplinare le richieste di modifica della disciplina nazionale previste al paragrafo 2. In via ordinaria, tali domande possono essere presentate una sola volta per anno civile e devono essere trasmesse anteriormente al 1º aprile. Anche qui sono previste deroghe per i casi di emergenza, per i cambiamenti socio-economici significativi e repentini, per le modifiche del quadro giuridico e per quelle conseguenti alla verifica di efficacia dell’attuazione ex articolo 21 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il testo precisa inoltre che le modifiche dei programmi risultanti da tale revisione possono essere applicate in aggiunta alle proposte di modifica presentate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma.

Monitoraggio delle operazioni relative all’integrazione dei cittadini di paesi terzi

L’articolo 14, paragrafo 4, è sostituito per rafforzare la tracciabilità delle operazioni rilevanti ai fini di taluni obiettivi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e, in particolare, delle operazioni che possono contribuire all’integrazione dei cittadini di paesi terzi.

Per queste operazioni, la registrazione elettronica prevista dall’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1305/2013 deve includere contrassegni che identifichino i casi in cui l’operazione presenta una componente riconducibile a uno o più degli aspetti specifici indicati dal regolamento. La previsione serve a migliorare il monitoraggio a livello unionale e a rendere confrontabili i dati di attuazione.

Correzioni degli allegati

Il regolamento contiene anche correzioni puntuali agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.

  • Nell’allegato III, parte 2, punto 1, lettera b), viene inserito correttamente il logo di Leader per le misure e gli interventi finanziati da Leader.
  • Nell’allegato IV, punto 1, l’indicatore C32 è sostituito con la formulazione "Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici".
  • Nell’allegato VII, punto 1, lettera b), la tabella C è aggiornata per includere la ripartizione relativa alle operazioni che contribuiscono all’integrazione dei cittadini di paesi terzi.

Entrata in vigore e carattere vincolante

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Limiti alle modifiche dei programmi di sviluppo rurale

L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è sostituito. Le modifiche del tipo di cui all’articolo 11, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono essere proposte al massimo tre volte nel periodo di programmazione. Per gli altri tipi di modifiche, è ammessa in linea generale una sola proposta per anno civile e per programma, con la possibilità di presentare tre ulteriori proposte nel corso del periodo di programmazione. Per l’anno 2023 è ammessa una deroga specifica: possono essere presentate più proposte quando riguardano esclusivamente l’adattamento del piano di finanziamento, comprese le conseguenti modifiche del piano di indicatori.

Casi di esclusione dal numero massimo di modifiche

Il limite massimo non si applica in presenza di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici o condizioni climatiche avverse ufficialmente riconosciuti, oppure in caso di cambiamenti significativi e repentini delle condizioni socio-economiche, inclusi cambiamenti demografici causati da migrazione o accoglienza di rifugiati. L’esenzione opera anche se la modifica è necessaria per un cambiamento del quadro giuridico dell’Unione, a seguito della verifica di efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1303/2013, per variazioni del contributo FEASR annuo previste dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera h), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla ripartizione annuale per Stato membro, per l’introduzione di strumenti finanziari ex articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per la nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali di cui all’articolo 32, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Modifica della disciplina nazionale

L’articolo 5, paragrafo 4, è sostituito prevedendo che, salvo i casi di emergenza, di cambiamenti socio-economici significativi e repentini, di modifiche del quadro giuridico e di modifiche conseguenti alla verifica di efficacia dell’attuazione ex articolo 21 del regolamento (UE) n. 1303/2013, le domande di modifica della disciplina nazionale di cui al paragrafo 2 possano essere presentate una sola volta per anno civile, entro il 1º aprile. Le modifiche risultanti da tale revisione possono essere applicate oltre alle proposte di modifica presentate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma.

Monitoraggio delle operazioni per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi

L’articolo 14, paragrafo 4, è sostituito per prevedere che, per i tipi di operazioni con potenziale contributo agli aspetti specifici dell’articolo 5, primo comma, punto 2, lettera a), punto 5, lettere da a) a d), e punto 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché per le operazioni con potenziale contributo all’integrazione dei cittadini di paesi terzi, la registrazione elettronica ex articolo 70 del regolamento (UE) n. 1305/2013 includa contrassegni che indichino i casi in cui l’operazione contribuisce a uno o più di tali aspetti specifici.

Correzioni degli allegati

Gli allegati III, IV e VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 sono modificati. Nell’allegato III, parte 2, punto 1, lettera b), per le misure e gli interventi finanziati da Leader deve figurare il logo di Leader. Nell’allegato IV, l’indicatore C32 è riformulato come "Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici". Nell’allegato VII, punto 1, lettera b), la voce della tabella C è integrata per ricomprendere anche le operazioni che contribuiscono all’integrazione dei cittadini di paesi terzi.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesviluppo ruralefondi europeipolitica agricola comunemigrazione e integrazionemonitoraggio e rendicontazione

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