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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1998

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 della Commissione, del 15 novembre 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per cinque produttori esportatori stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

Normativa europea32016R1998

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione revoca l'accettazione dell'impegno sui prezzi per cinque produttori esportatori cinesi del settore fotovoltaico, a seguito della loro comunicazione di volontà di revocare volontariamente l'impegno. Di conseguenza, per tali operatori si applicano automaticamente i dazi antidumping e compensativi definitivi già istituiti sulle importazioni dei prodotti interessati. Il regolamento ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Revoca dell'accettazione dell'impegno sui prezzi per cinque produttori esportatori cinesi di moduli fotovoltaici e celle, con applicazione automatica dei dazi antidumping e compensativi definitivi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (in particolare celle), originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, fabbricati da Wuxi Suntech, Jinko Solar, Risen Energy, JA Solar e Sumec, identificati dai rispettivi codici addizionali TARIC. La revoca opera dalla data di entrata in vigore del regolamento ed ha effetto nell'ambito delle misure antidumping e antisovvenzioni definitive già vigenti; non disciplina gli altri produttori esportatori per i quali l'impegno resta in vigore, elencati nell'allegato della decisione 2013/707/UE e richiamati a titolo informativo nell'allegato del presente atto.

Revoca dell'accettazione dell'impegno per cinque produttori esportatori di moduli fotovoltaici cinesi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 della Commissione interviene nel quadro delle misure antidumping e antisovvenzioni adottate dall'Unione per i moduli fotovoltaici in silicio cristallino e le celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. L'atto revoca l'accettazione dell'impegno sui prezzi precedentemente confermato per cinque gruppi di produttori esportatori, in ragione della loro volontà espressamente comunicata alla Commissione di recedere dall'impegno.

Contesto normativo e misure preesistenti

La Commissione ricorda che, in un primo momento, il regolamento (UE) n. 513/2013 aveva istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione dei moduli e delle relative componenti essenziali. Successivamente, la Commissione aveva accettato un impegno sui prezzi presentato dalla CCCME per conto di un gruppo di produttori esportatori, poi confermato e modificato con la decisione di esecuzione 2013/707/UE e con la decisione di esecuzione 2014/657/UE, che aveva chiarito l'attuazione dell'impegno per il prodotto oggetto dell'impegno, ossia moduli e celle classificati con i codici NC ex 8541 40 90 e i corrispondenti codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039.

Parallelamente, con i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e n. 1239/2013 erano stati istituiti rispettivamente un dazio antidumping definitivo e un dazio compensativo definitivo sui prodotti in esame. La Commissione segnala inoltre una serie di successivi regolamenti con cui l'accettazione dell'impegno era già stata revocata per altri produttori esportatori.

Revoche volontarie comunicate alla Commissione

L'atto sottolinea che, secondo le condizioni dell'impegno, ciascun produttore esportatore può revocarlo volontariamente in qualsiasi momento durante il periodo di validità. In tale contesto, Wuxi Suntech ha notificato la propria intenzione di revocare l'impegno nell'agosto 2016, mentre Jinko Solar, Risen Energy, JA Solar e Sumec hanno trasmesso analoga comunicazione nel settembre 2016.

Revoca dell'accettazione e conseguenze tariffarie

Sulla base dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base (UE) 2016/1037, la Commissione conclude che l'accettazione dell'impegno deve essere revocata per i cinque produttori esportatori indicati. La conseguenza giuridica è l'applicazione automatica, dalla data di entrata in vigore del regolamento, dei dazi antidumping e compensativi definitivi già istituiti dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e n. 1239/2013 alle importazioni dei prodotti in esame fabbricati da tali società, identificate dai codici addizionali TARIC B796, B845, B868, B794 e B866.

Ambito soggettivo e informazione sugli altri operatori

Il regolamento riguarda esclusivamente i cinque produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno viene revocata. L'allegato ha funzione informativa e richiama l'elenco dei produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE rimane invariata.

Entrata in vigore

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Da tale momento l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Revoca dell'impegno per cinque produttori esportatori

L'accettazione dell'impegno confermata dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE è revocata per Wuxi Suntech, Jinko Solar, Risen Energy, JA Solar e Sumec, comprese le società collegate indicate nell'articolo 1 e identificate dai codici addizionali TARIC B796, B845, B868, B794 e B866.

Effetto automatico dei dazi definitivi

In base all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037, il dazio antidumping definitivo del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e il dazio compensativo definitivo del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 si applicano automaticamente alle importazioni dei prodotti in esame fabbricati dai cinque produttori esportatori, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Presupposti della revoca

La revoca discende dalle notifiche volontarie trasmesse alla Commissione: Wuxi Suntech nell'agosto 2016; Jinko Solar, Risen Energy, JA Solar e Sumec nel settembre 2016. La Commissione richiama espressamente che, secondo le condizioni dell'impegno, ciascun produttore esportatore può revocarlo in qualsiasi momento durante il periodo di validità.

Contesto delle misure antidumping e antisovvenzioni

Il regolamento si inserisce nel quadro delle misure già vigenti sui moduli fotovoltaici e sulle celle originari o provenienti dalla RPC: dazi provvisori istituiti dal regolamento (UE) n. 513/2013, accettazione dell'impegno sui prezzi con decisione 2013/423/UE, conferma dell'impegno modificato con decisione di esecuzione 2013/707/UE, dazi definitivi istituiti dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e n. 1239/2013, nonché successivi regolamenti di revoca per altri produttori esportatori.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingantisovvenzionipolitica commercialecommercio internazionale

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