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Direttiva 2004/107

Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente

Normativa europea32004L0107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2004/107/CE mira a ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti dalla presenza nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, mercurio, nichel e idrocarburi policiclici aromatici. Per arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene fissa valori obiettivo da raggiungere per quanto possibile entro il 31 dicembre 2012, accompagnati da obblighi di monitoraggio, classificazione delle zone, trasmissione dati e informazione del pubblico. Per il mercurio e per gli altri inquinanti disciplina anche metodi di misura, deposizione e obblighi di reporting, lasciando agli Stati membri margini di scelta sui mezzi attuativi.

Direttiva che stabilisce valori obiettivo, criteri di valutazione, obblighi di monitoraggio e informazione al pubblico per arsenico, cadmio, mercurio, nichel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente in tutto il loro territorio, con riferimento a arsenico, cadmio, mercurio, nichel, benzo(a)pirene e altri idrocarburi policiclici aromatici. Riguarda zone, agglomerati, fonti diffuse e puntuali, punti di campionamento fissi e misure indicative, nonché la deposizione totale delle sostanze disciplinate. Restano salve la facoltà degli Stati membri di adottare misure più rigorose ai sensi dell'articolo 176 del trattato e gli obblighi specifici già previsti dalla direttiva 96/62/CE e dalla direttiva 96/61/CE (IPPC) per gli impianti industriali; la direttiva non modifica i valori obiettivo mediante gli adattamenti tecnici al progresso scientifico e tecnico.

Direttiva 2004/107/CE su arsenico, cadmio, mercurio, nichel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente

La direttiva si colloca nel quadro della politica UE di protezione della qualità dell'aria e di riduzione degli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull'ambiente. I considerando richiamano il Sesto programma comunitario di azione per l'ambiente, la necessità di tutelare in particolare le categorie vulnerabili, il ruolo della deposizione e l'esigenza di metodi di misura comparabili a livello europeo.

Obiettivi e impostazione normativa

La direttiva non introduce, in via generale, valori limite immediatamente imperativi per tutte le sostanze disciplinate, ma fissa per arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene valori obiettivo da raggiungere per quanto possibile. Per il benzo(a)pirene viene espressamente previsto l'uso quale marker del rischio cancerogeno degli idrocarburi policiclici aromatici. L'impianto normativo è costruito in termini di obbligo di risultato: gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie, senza costi sproporzionati, per conseguire e mantenere i livelli previsti.

Ambito di applicazione e definizioni rilevanti

La disciplina riguarda la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente in tutto il territorio degli Stati membri, con riferimento ad arsenico, cadmio, mercurio, nichel, benzo(a)pirene e altri idrocarburi policiclici aromatici significativi. Sono centrali le nozioni di valore obiettivo, deposizione totale, soglie di valutazione superiore e inferiore, misure fisse, PM10 e mercurio gassoso totale. Per arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene le concentrazioni considerate sono quelle del tenore totale nella frazione PM10.

Valori obiettivo e obblighi per gli Stati membri

Ai sensi dell'articolo 3, dal 31 dicembre 2012 le concentrazioni nell'aria ambiente non devono superare i valori obiettivo dell'allegato I:

  • arsenico: 6 ng/m3;
  • cadmio: 5 ng/m3;
  • nichel: 20 ng/m3;
  • benzo(a)pirene: 1 ng/m3.

Gli Stati membri devono compilare elenchi delle zone e degli agglomerati in cui i livelli sono sotto o sopra i valori obiettivo. Nelle aree al di sotto dei valori obiettivo devono mantenere i livelli sotto soglia e perseguire la migliore qualità dell'aria compatibile con lo sviluppo sostenibile. Nelle aree di superamento devono individuare le aree interessate e le fonti che contribuiscono al superamento, dimostrando di aver adottato tutte le misure necessarie ed economicamente razionali; per gli impianti industriali soggetti alla direttiva 96/61/CE ciò implica l'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

Valutazione, monitoraggio e qualità dei dati

L'articolo 4 prevede la valutazione della qualità dell'aria ambiente in tutto il territorio nazionale. Il monitoraggio con misure fisse è obbligatorio nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli sono compresi tra soglia di valutazione superiore e soglia inferiore e in quelli sopra soglia superiore; sotto soglia inferiore è sufficiente modellizzazione o stima obiettiva. Le soglie, per l'allegato II, sono espresse in percentuale del valore obiettivo e variano, tra l'altro, per arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene.

La direttiva disciplina anche:

  • i criteri di localizzazione dei punti di campionamento su macroscala e microscala;
  • il numero minimo di stazioni fisse, con regole differenziate per fonti diffuse e puntuali;
  • il monitoraggio di altri IPA significativi almeno in un numero limitato di punti, includendo almeno benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene;
  • una stazione di fondo ogni 100.000 km2 per arsenico, cadmio, nichel, mercurio gassoso totale, benzo(a)pirene e altri IPA rilevanti;
  • la possibilità di usare bioindicatori per valutare impatti sugli ecosistemi.

Gli allegati IV e V fissano obiettivi di qualità dei dati, incertezze massime, periodi minimi di copertura e metodi di riferimento per campionamento e analisi. Per il mercurio il metodo di riferimento è automatizzato; per i metalli pesanti e gli IPA sono previsti, in attesa della standardizzazione CEN, metodi nazionali o ISO equivalenti.

Trasmissione delle informazioni e accesso del pubblico

L'articolo 5 impone agli Stati membri, per le zone e gli agglomerati in superamento, di trasmettere alla Commissione dati strutturati su aree di superamento, valori valutati, cause, fonti e popolazione esposta. I dati annuali vanno inviati entro il 30 settembre dell'anno successivo; la prima trasmissione è fissata al 15 febbraio 2007 per l'anno successivo. Devono essere comunicati anche i dati valutati ai sensi dell'articolo 4, salvo già trasmessi in base alla decisione 97/101/CE.

L'articolo 7 rafforza l'obbligo di trasparenza verso il pubblico e le organizzazioni interessate, imponendo informazioni chiare e comprensibili, disponibili tramite Internet, stampa e altri canali accessibili. Le informazioni devono includere i superamenti annuali dei valori obiettivo, le motivazioni del superamento, l'area interessata e una breve valutazione degli effetti su salute e ambiente.

Rapporto con altre discipline e margini di discrezionalità

La direttiva si coordina con la direttiva 96/62/CE per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente e con la direttiva 96/61/CE per i profili industriali. I considerando chiariscono che i valori obiettivo non costituiscono norme di qualità ambientale ai sensi della direttiva IPPC tali da imporre condizioni più rigorose delle BAT. Inoltre, gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure più rigorose ai sensi dell'articolo 176 del trattato, purché compatibili con il diritto dell'Unione e comunicate alla Commissione.

Comitato, aggiornamenti tecnici e riesame

Gli adattamenti al progresso scientifico e tecnico riguardano soltanto criteri e tecniche di valutazione, metodi di campionamento, deposizione e trasmissione delle informazioni, non i valori obiettivo. Le modifiche sono adottate secondo la procedura comitologica di cui alla decisione 1999/468/CE, con l'assistenza del comitato istituito dalla direttiva 96/62/CE.

Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio basata sull'esperienza applicativa, sui risultati scientifici e sugli sviluppi tecnologici. La relazione deve valutare anche l'opportunità di ulteriori azioni sul mercurio, l'eventuale introduzione di valori limite e la possibilità di disciplinare la deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nichel e specifici IPA; può essere accompagnata da proposte di modifica della direttiva.

Recepimento, sanzioni ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 15 febbraio 2007 e comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate. Le sanzioni per le violazioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

Disposizioni principali

Obiettivi della direttiva

L'articolo 1 indica quattro obiettivi: fissare un valore obiettivo per arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene nell'aria ambiente; garantire il mantenimento e il miglioramento della qualità dell'aria per tali sostanze; definire metodi e criteri comuni di valutazione delle concentrazioni e della deposizione; assicurare la raccolta e la disponibilità al pubblico delle informazioni rilevanti.

Definizioni chiave

L'articolo 2 rinvia alle definizioni della direttiva 96/62/CE e introduce la nozione di "valore obiettivo" come concentrazione da raggiungere per quanto possibile in un dato periodo, oltre alle definizioni di deposizione totale, soglie di valutazione superiore e inferiore, misure fisse, PM10, idrocarburi policiclici aromatici e mercurio gassoso totale.

Valori obiettivo e misure per il loro conseguimento

L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie, senza costi sproporzionati, affinché dal 31 dicembre 2012 le concentrazioni di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene non superino i valori obiettivo dell'allegato I. Gli Stati membri devono censire le zone e gli agglomerati sotto soglia e mantenerli al di sotto dei valori obiettivo, e per quelli sopra soglia devono individuare aree di superamento, fonti contribuenti e dimostrare di aver adottato tutte le misure economicamente razionali, incluse le BAT per gli impianti industriali soggetti alla direttiva 96/61/CE.

Valutazione della qualità dell'aria e della deposizione

L'articolo 4 stabilisce che la qualità dell'aria sia valutata su tutto il territorio nazionale. Il monitoraggio con misure fisse è obbligatorio nelle zone tra soglia superiore e soglia inferiore e in quelle sopra soglia; sotto soglia inferiore è ammessa la sola modellizzazione o stima obiettiva. Sono previsti criteri di ubicazione dei punti di campionamento, numeri minimi di stazioni, monitoraggio di altri IPA significativi, una stazione di fondo ogni 100.000 km2, possibile uso di bioindicatori, obiettivi di qualità dei dati e metodi di riferimento per campionamento, analisi, deposizione e modellizzazione. Le soglie di valutazione e gli allegati tecnici sono aggiornabili con procedura comitologica, senza incidere sui valori obiettivo.

Trasmissione delle informazioni alla Commissione

L'articolo 5 richiede, per le zone e gli agglomerati in superamento dei valori obiettivo, la trasmissione di elenchi, aree di superamento, valori valutati, cause del superamento e popolazione esposta, oltre a tutti i dati valutati salvo duplicazioni con la decisione 97/101/CE. Le informazioni annuali vanno inviate entro il 30 settembre dell'anno successivo; per la prima volta, per l'anno di calendario successivo, entro il 15 febbraio 2007. Gli Stati membri devono anche riferire sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 3.

Comitato e procedura di esecuzione

L'articolo 6 prevede l'assistenza del comitato istituito dalla direttiva 96/62/CE. Si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi per il parere del comitato, e il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Informazione del pubblico

L'articolo 7 impone agli Stati membri di rendere accessibili al pubblico e alle organizzazioni interessate informazioni chiare e comprensibili sulle concentrazioni e sui tassi di deposizione degli inquinanti disciplinati. Le informazioni devono indicare anche i superamenti annuali dei valori obiettivo, le cause, l'area interessata e una valutazione dell'impatto sulla salute e sull'ambiente, ed essere diffuse con mezzi facilmente accessibili come Internet e stampa.

Relazione e riesame

L'articolo 8 impone alla Commissione una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2010, basata sull'esperienza applicativa, sugli sviluppi scientifici e tecnologici e sulla situazione della qualità dell'aria. La relazione deve valutare ulteriori riduzioni delle emissioni, l'eventuale introduzione di valori limite, l'opportunità di ulteriori azioni sul mercurio e la possibilità di disciplinare la deposizione di tali sostanze; può essere accompagnata da proposte di modifica della direttiva.

Sanzioni

L'articolo 9 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento e di adottare le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.

Termine di recepimento e obblighi nazionali

L'articolo 10 fissa il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento al 15 febbraio 2007. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 11 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 12 indica gli Stati membri come destinatari.

Come è indicizzato

Materieambientequalità dell'ariasalute pubblicamonitoraggio ambientaleindustria

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