Direttiva 2004/108
Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2004/108/CE armonizza le regole UE sulla compatibilità elettromagnetica per garantire il funzionamento del mercato interno e un livello adeguato di protezione contro le perturbazioni elettromagnetiche. Stabilisce requisiti essenziali, procedure di valutazione della conformità, presunzione di conformità tramite norme armonizzate e obblighi di marcatura CE per gli apparecchi. Disciplina inoltre in modo distinto gli impianti fissi, prevede misure di salvaguardia e abroga la direttiva 89/336/CEE con un periodo transitorio.
Ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature, con disciplina di conformità, marcatura CE e regole specifiche per impianti fissi e mobili.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle "apparecchiature", cioè agli "apparecchi" e agli "impianti fissi", nonché, ai fini dell'articolo 2, anche ai componenti/sottoinsiemi destinati all'utente finale e agli impianti mobili se ricompresi nella definizione di apparecchio. Si applica alle apparecchiature immesse sul mercato o messe in servizio nell'Unione, con obbligo per gli Stati membri di consentire la libera circolazione delle apparecchiature conformi. Sono esclusi: le apparecchiature disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE; i prodotti aeronautici, parti e pertinenze di cui al regolamento (CE) n. 1592/2002; le apparecchiature radio usate dai radioamatori, salvo che siano disponibili in commercio; le apparecchiature che, per natura e caratteristiche fisiche, non possono generare emissioni incompatibili o non subiscono deterioramenti inaccettabili; inoltre, la direttiva non incide sulla legislazione relativa alla sicurezza delle apparecchiature. Se requisiti essenziali dell'allegato I sono disciplinati più specificamente da altre direttive comunitarie, la presente direttiva non si applica a tali aspetti dalla data di attuazione di quelle direttive.
Direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature
La direttiva persegue l'armonizzazione delle regole nazionali in materia di compatibilità elettromagnetica, al fine di garantire la libera circolazione delle apparecchiature nel mercato interno senza abbassare il livello di protezione contro le perturbazioni elettromagnetiche. Essa sostituisce la direttiva 89/336/CEE, che viene abrogata con decorrenza 20 luglio 2007, dopo un periodo transitorio volto a consentire l'adattamento degli operatori economici.
Finalità e logica dell'intervento
La disciplina si fonda sull'esigenza di assicurare che apparecchi e impianti non generino perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili e siano sufficientemente immuni rispetto alle perturbazioni prevedibili. Il legislatore UE adotta l'approccio della "nuova strategia": fissazione di requisiti essenziali e rinvio alle norme armonizzate per la specificazione tecnica, con presunzione di conformità in caso di applicazione di tali norme.
Ambito di applicazione ed esclusioni
La direttiva si applica alle "apparecchiature", categoria che comprende sia gli "apparecchi" sia gli "impianti fissi". La nozione di apparecchio include il dispositivo finito o la combinazione di dispositivi finiti commercializzati come unità funzionale indipendente, destinata all'utente finale e idonea a generare o subire perturbazioni elettromagnetiche; sono inoltre considerati apparecchi, in certe condizioni, componenti o sottoinsiemi destinati all'utente finale e gli impianti mobili.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione:
- le apparecchiature già disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE;
- i prodotti aeronautici, le parti e le pertinenze di cui al regolamento (CE) n. 1592/2002;
- le apparecchiature radio utilizzate dai radioamatori, salvo che siano disponibili in commercio;
- le apparecchiature che, per natura e caratteristiche fisiche, non sono in grado di generare emissioni incompatibili o non subiscono deterioramenti inaccettabili in presenza di perturbazioni ordinarie.
La direttiva non incide sulla normativa nazionale o unionale in materia di sicurezza delle apparecchiature. Inoltre, se requisiti essenziali dell'allegato I sono disciplinati più specificamente da altre direttive comunitarie, la presente direttiva cessa di applicarsi a tali aspetti dalla data di attuazione di quelle direttive.
Requisiti essenziali
L'allegato I impone due requisiti fondamentali per gli apparecchi:
- le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non devono impedire il normale funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione;
- l'apparecchio deve presentare un livello di immunità sufficiente rispetto alle perturbazioni prevedibili nelle condizioni d'uso previste, così da evitare un deterioramento inaccettabile del funzionamento.
Per gli impianti fissi, l'allegato I richiede che essi siano installati secondo le regole dell'ingegneria industriale e le istruzioni d'uso dei componenti, con documentazione delle regole adottate e conservazione disponibile per le autorità competenti per tutta la vita operativa dell'impianto.
Norme armonizzate e presunzione di conformità
L'articolo 6 stabilisce che le norme armonizzate, adottate da organismi europei di normazione su mandato della Commissione secondo la direttiva 98/34/CE, non sono obbligatorie, ma la loro applicazione conferisce presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti. La presunzione vale solo nei limiti del campo di applicazione della norma applicata.
Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che una norma armonizzata non sia pienamente conforme ai requisiti essenziali, la questione viene sottoposta al comitato competente; la Commissione, sentito il parere del comitato, può decidere di non pubblicare il riferimento, pubblicarlo con restrizioni, mantenerlo o ritirarlo dalla GUUE.
Immissione sul mercato, messa in servizio e libera circolazione
Gli Stati membri devono assicurare che le apparecchiature siano immesse sul mercato o messe in servizio solo se conformi alla direttiva quando installate, mantenute e utilizzate correttamente per lo scopo previsto. Essi non possono ostacolare, per ragioni di compatibilità elettromagnetica, l'immissione sul mercato o la messa in servizio di apparecchiature conformi.
Sono tuttavia ammesse misure speciali nazionali per:
- rimediare a un problema di compatibilità elettromagnetica esistente o prevedibile in un luogo determinato;
- tutelare, per motivi di sicurezza, reti pubbliche di telecomunicazione o stazioni riceventi/emittenti in situazioni relative allo spettro chiaramente definite.
Tali misure speciali devono essere notificate alla Commissione e agli altri Stati membri, e quelle accettate sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Valutazione della conformità degli apparecchi
La conformità degli apparecchi è dimostrata, in via ordinaria, mediante il controllo interno di fabbricazione di cui all'allegato II. Il fabbricante o il suo mandatario nella Comunità può, a sua discrezione, ricorrere anche alla procedura dell'allegato III, che prevede l'intervento di un organismo notificato per la valutazione di taluni aspetti dei requisiti essenziali.
La valutazione deve tener conto di tutte le normali condizioni d'uso e, se l'apparecchio può assumere più configurazioni, delle configurazioni rappresentative dell'uso previsto. Il fabbricante deve predisporre documentazione tecnica idonea a dimostrare la conformità e conservarla, insieme alla dichiarazione CE di conformità, per almeno dieci anni dalla fabbricazione dell'ultimo esemplare del tipo.
Se il fabbricante e il mandatario non sono stabiliti nella Comunità, tale obbligo grava sulla persona che immette l'apparecchio sul mercato UE.
Marcatura CE e informazioni obbligatorie
Gli apparecchi conformi devono recare la marcatura CE, apposta dal fabbricante o dal mandatario, secondo le modalità dell'allegato V. Gli Stati membri devono vietare l'apposizione di segni idonei a confondere il significato o la forma della marcatura CE; altri segni sono consentiti solo se non ne compromettono visibilità e leggibilità.
Ogni apparecchio deve essere identificabile tramite tipo, lotto, numero di serie o altra informazione equivalente. Devono inoltre essere indicati il nome e indirizzo del fabbricante e, se necessario, del mandatario o della persona responsabile dell'immissione sul mercato. Il fabbricante deve fornire le precauzioni necessarie per assemblaggio, installazione, manutenzione o uso, nonché le eventuali restrizioni d'impiego in ambiente residenziale e le istruzioni necessarie per l'uso conforme.
Misure di salvaguardia e garanzie procedurali
Se uno Stato membro constata che un apparecchio recante marcatura CE non è conforme, deve adottare misure per ritirarlo dal mercato, vietarne l'immissione o la messa in servizio, oppure limitarne la libera circolazione. La decisione deve essere immediatamente notificata alla Commissione e agli altri Stati membri, indicando se la non conformità deriva da mancato rispetto dei requisiti essenziali, errata applicazione delle norme armonizzate o lacune di tali norme.
La Commissione consulta le parti interessate e valuta la giustificazione della misura. Le decisioni nazionali devono essere motivate e comunicate all'interessato insieme alle informazioni sui mezzi di ricorso e sui termini per esercitarli; salvo urgenza, l'interessato deve poter presentare osservazioni prima dell'adozione della misura.
Organismi notificati
Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi designati per svolgere i compiti previsti dall'allegato III. Tali organismi devono soddisfare i criteri dell'allegato VI, che riguardano risorse adeguate, competenza tecnica, indipendenza, segreto professionale e copertura della responsabilità civile, salvo copertura statale. La Commissione pubblica e aggiorna nella GUUE l'elenco degli organismi notificati.
Regime speciale per gli impianti fissi
Gli impianti fissi sono soggetti a un regime autonomo, poiché non sono commercializzati come unità mobili standardizzate. Gli apparecchi immessi sul mercato e destinati a essere integrati in impianti fissi restano soggetti alla disciplina generale; tuttavia, se destinati a un impianto fisso determinato e non altrimenti disponibili in commercio, non si applicano obbligatoriamente gli articoli 5, 7, 8 e 9, purché la documentazione di accompagnamento identifichi l'impianto e le sue caratteristiche EMC e indichi le precauzioni di integrazione.
Le autorità competenti possono chiedere prova di conformità dell'impianto fisso quando vi siano motivi di supporre una non conformità, in particolare in presenza di reclami. Se la non conformità è accertata, possono imporre le misure necessarie per renderlo conforme ai requisiti di protezione. Gli Stati membri devono anche individuare la persona o le persone responsabili della conformità dell'impianto.
Abrogazione, disposizioni transitorie e recepimento
La direttiva 89/336/CEE è abrogata con efficacia dal 20 luglio 2007. Tuttavia, gli Stati membri non possono impedire l'immissione sul mercato o la messa in servizio di apparecchiature conformi alla direttiva abrogata e immesse sul mercato prima del 20 luglio 2009.
Il termine di recepimento è fissato al 20 gennaio 2007; le misure nazionali devono essere applicate dal 20 luglio 2007. Le disposizioni interne devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in occasione della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e ambito
L'articolo 1 disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature e mira a garantire il funzionamento del mercato interno prescrivendo che esse siano conformi a un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica. L'articolo 1, paragrafi 2-5, stabilisce le esclusioni principali e chiarisce che la direttiva non pregiudica la normativa sulla sicurezza. L'articolo 2 definisce apparecchiatura, apparecchio, impianto fisso, compatibilità elettromagnetica, perturbazione elettromagnetica, immunità, scopi di sicurezza e ambiente elettromagnetico.
Immissione sul mercato e libera circolazione
L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare tutte le misure appropriate affinché le apparecchiature siano immesse sul mercato o messe in servizio solo se conformi alla direttiva quando sono installate, mantenute e utilizzate correttamente. L'articolo 4 vieta agli Stati membri di ostacolare, per motivi di compatibilità elettromagnetica, la commercializzazione e/o messa in servizio delle apparecchiature conformi, salva la possibilità di misure speciali per problemi locali di compatibilità o per esigenze di sicurezza in situazioni di spettro definite, con obbligo di notifica alla Commissione e agli altri Stati membri.
Requisiti essenziali e norme armonizzate
L'articolo 5 rinvia ai requisiti essenziali dell'allegato I, che impongono progettazione e fabbricazione tali da limitare le emissioni e garantire un livello di immunità adeguato. L'articolo 6 stabilisce che la conformità alle norme armonizzate pubblicate nella GUUE non è obbligatoria, ma conferisce presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti; disciplina inoltre la procedura in caso di dubbio sulla conformità di una norma armonizzata, con coinvolgimento del comitato di cui alla direttiva 98/34/CE e possibili decisioni della Commissione sui riferimenti della norma.
Valutazione della conformità degli apparecchi
L'articolo 7 prevede come procedura ordinaria il controllo interno di fabbricazione dell'allegato II; il fabbricante o il suo mandatario nella Comunità può scegliere anche la procedura dell'allegato III, che comporta l'intervento di un organismo notificato. Gli allegati II e IV disciplinano documentazione tecnica, dichiarazione di conformità CE e obbligo di conservazione per almeno dieci anni dalla fabbricazione dell'ultimo esemplare del tipo.
Marcatura CE, identificazione e informazioni
L'articolo 8 impone la marcatura CE sugli apparecchi conformi, apposta dal fabbricante o dal mandatario, e vieta segni idonei a ingannare sul significato o sulla forma della marcatura. L'articolo 9 richiede l'identificazione del prodotto, l'indicazione del fabbricante e, se del caso, del mandatario o della persona responsabile dell'immissione sul mercato, oltre alle informazioni e avvertenze necessarie per un uso conforme, incluse eventuali restrizioni d'uso in ambito residenziale.
Misure di salvaguardia e tutela procedurale
L'articolo 10 disciplina il ritiro, il divieto o la limitazione della circolazione per gli apparecchi non conformi marcati CE, con obbligo di informazione immediata alla Commissione e agli altri Stati membri e indicazione della causa della non conformità. L'articolo 11 impone che le decisioni nazionali siano motivate e comunicate all'interessato, con indicazione dei mezzi di ricorso e, salvo urgenza, possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della misura.
Organismi notificati
L'articolo 12 regola la notifica alla Commissione degli organismi incaricati delle funzioni di cui all'allegato III e richiama i criteri dell'allegato VI (competenza, indipendenza, risorse, segreto professionale, assicurazione di responsabilità civile). La Commissione pubblica e aggiorna l'elenco degli organismi notificati nella GUUE.
Impianti fissi
L'articolo 13 prevede un regime specifico per gli impianti fissi: gli apparecchi destinati a esservi integrati restano soggetti alla disciplina generale, ma gli articoli 5, 7, 8 e 9 non sono obbligatori per gli apparecchi destinati a un impianto fisso determinato e non altrimenti disponibili in commercio, purché la documentazione identifichi l'impianto, le sue caratteristiche di compatibilità e le precauzioni d'integrazione. Le autorità possono chiedere prova di conformità dell'impianto e imporre misure correttive; gli Stati membri devono individuare il/i responsabile/i della messa in conformità.
Abrogazione, transitorio e recepimento
L'articolo 14 abroga la direttiva 89/336/CEE con efficacia dal 20 luglio 2007. L'articolo 15 consente la commercializzazione e messa in servizio di apparecchiature conformi alla direttiva abrogata e immesse sul mercato prima del 20 luglio 2009. L'articolo 16 impone il recepimento entro il 20 gennaio 2007 e l'applicazione delle misure nazionali dal 20 luglio 2007; l'articolo 17 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; l'articolo 18 indica gli Stati membri come destinatari.
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