Direttiva 2004/112
Direttiva 2004/112/CE della Commissione, del 13 dicembre 2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericoloseTesto rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2004/112/CE della Commissione aggiorna al progresso tecnico gli allegati della direttiva 95/50/CE sulle procedure uniformi di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose. L'intervento si inserisce nel sistema ADR e tiene conto delle modifiche apportate alla direttiva 94/55/CE dalla direttiva 2003/28/CE. La direttiva sostituisce integralmente gli allegati I, II e III della direttiva 95/50/CE, introducendo un modello standard di controllo, una classificazione delle infrazioni per categorie di rischio e un formulario uniforme per la relazione alla Commissione.
Adegua al progresso tecnico gli allegati della direttiva 95/50/CE sulle procedure uniformi di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea in relazione ai controlli su strada dei trasporti di merci pericolose effettuati nell'ambito della direttiva 95/50/CE, come modificata. Incide in particolare sulle modalità di controllo, sulla classificazione delle infrazioni e sulla trasmissione alla Commissione di dati e relazioni; non disciplina in via generale il trasporto di merci pericolose, ma aggiorna gli strumenti di controllo collegati agli allegati tecnici della direttiva 95/50/CE e, indirettamente, della direttiva 94/55/CE (ADR).
Adeguamento tecnico della disciplina sui controlli dei trasporti di merci pericolose
La direttiva 2004/112/CE della Commissione interviene in modo puntuale sulla direttiva 95/50/CE, che disciplina procedure uniformi per il controllo su strada dei trasporti di merci pericolose. L'atto recepisce l'esigenza di allineare gli allegati tecnici al progresso dell'ADR e alle modifiche della direttiva 94/55/CE, come aggiornate dalla direttiva 2003/28/CE.
Finalità e contesto normativo
La direttiva non ridefinisce il quadro generale del trasporto di merci pericolose, ma aggiorna gli strumenti operativi destinati alle autorità di controllo. Il considerando richiama la necessità di mantenere coerenti gli allegati della direttiva 95/50/CE con quelli della direttiva 94/55/CE, poiché gli aggiornamenti tecnici di quest'ultima possono incidere direttamente sulle procedure di controllo.
Modifica della direttiva 95/50/CE
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I, II e III della direttiva 95/50/CE con quelli allegati alla direttiva 2004/112/CE. Si tratta quindi di un adeguamento tecnico che incide sui modelli di controllo, sulla classificazione delle infrazioni e sul sistema di reporting verso la Commissione.
Ambito dei controlli e modello standardizzato
L'allegato I contiene un prospetto riepilogativo per il controllo su strada, strutturato in modo uniforme per tutti gli Stati membri. Il modulo copre elementi identificativi del controllo e del trasporto, quali:
- luogo, data e ora del controllo;
- immatricolazione del veicolo e dell'eventuale rimorchio o semirimorchio;
- impresa di trasporto, conducente, mittente e destinatario;
- quantità complessiva di merci pericolose e verifica del superamento del limite ADR di cui al punto 1.1.3.6;
- modalità di trasporto, documenti di bordo, autorizzazioni, certificati e attrezzature;
- marcature, etichettature, segnalazioni sul veicolo o sulla cisterna;
- equipaggiamento di bordo, estintori e altre attrezzature;
- indicazione della categoria di rischio più rilevante, osservazioni e autorità controllante.
Classificazione delle infrazioni per categorie di rischio
L'allegato II introduce un sistema uniforme di classificazione delle infrazioni in tre categorie di rischio.
Categoria di rischio I
Riguarda le violazioni più gravi, cioè quelle che comportano un rischio elevato di morte, gravi lesioni personali o danni ambientali significativi. In tali casi devono di norma essere adottate misure correttive immediate, come il fermo del veicolo. Tra le ipotesi elencate vi sono, tra le altre:
- trasporto di merci vietate;
- fuga di sostanze pericolose;
- uso di modalità di trasporto proibite o inadeguate;
- utilizzo di veicoli privi del certificato di omologazione pertinente;
- impiego di imballaggi non autorizzati o non conformi;
- mancato rispetto delle norme su carico, fissaggio, carico misto e limiti di riempimento;
- assenza di documenti o marcature che consentano di individuare la presenza di merci pericolose;
- mancanza del certificato regolamentare di formazione del conducente;
- uso di fuoco, luci non protette o inosservanza del divieto di fumare.
Categoria di rischio II
Comprende infrazioni che comportano rischio di lesioni personali o di danni all'ambiente e che richiedono misure correttive adeguate, di regola sul posto o comunque entro la fine del trasporto in corso. L'elenco ricomprende, tra l'altro:
- presenza di più di un rimorchio o semirimorchio nell'unità di trasporto;
- veicolo non più conforme alle norme di omologazione ma senza rischio immediato;
- estintori mancanti o non funzionanti;
- assenza dell'attrezzatura prevista nell'ADR o nelle istruzioni scritte;
- mancato rispetto delle scadenze di ispezione e dei periodi di uso di imballaggi, IBC e grandi imballaggi;
- trasporto di imballaggi, IBC o grandi imballaggi danneggiati e non ripuliti;
- container strutturalmente inadeguati;
- cisterne o tank container non chiusi adeguatamente;
- etichette, marcature o segnalazioni errate;
- assenza di istruzioni scritte conformi o pertinenti;
- veicolo non adeguatamente sorvegliato o parcheggiato.
Categoria di rischio III
Riguarda infrazioni con rischio ridotto, per le quali le misure correttive possono essere adottate successivamente presso l'impresa. Sono indicate tre ipotesi principali:
- dimensioni non conformi di targhe, etichette o simboli;
- mancanza in cabina di informazioni non essenziali per la categoria I;
- mancata disponibilità a bordo del certificato di formazione professionale, purché sia chiaro che il conducente ne sia comunque in possesso.
Criteri di valutazione e gestione delle più infrazioni
La direttiva chiarisce che l'elenco delle infrazioni non è esaustivo. La qualificazione dell'infrazione deve essere effettuata dall'organismo di controllo tenendo conto delle circostanze concrete. Se vengono accertate più infrazioni per una stessa unità di trasporto, ai fini della relazione si considera soltanto la categoria di rischio più grave.
Relazione alla Commissione
L'allegato III introduce un formulario standardizzato per la relazione delle infrazioni e delle sanzioni. Il modello richiede informazioni omogenee sui controlli effettuati, sulle unità di trasporto controllate, sui veicoli non conformi e fermati, sulle infrazioni suddivise per categoria di rischio, sulle sanzioni comminate e sulla quantità totale di merci pericolose trasportate su strada. Lo strumento serve a uniformare la raccolta dei dati e a consentire un monitoraggio comparabile tra Stati membri.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
L'articolo 2 impone agli Stati membri un obbligo di recepimento entro un anno dalla pubblicazione della direttiva. Le misure nazionali devono essere comunicate immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza, e devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati della direttiva 95/50/CE
L'articolo 1 dispone la sostituzione degli allegati I, II e III della direttiva 95/50/CE con gli allegati I, II e III della presente direttiva. L'obiettivo è adeguare al progresso tecnico gli strumenti operativi per i controlli su strada delle merci pericolose, in coerenza con gli aggiornamenti dell'ADR e della direttiva 94/55/CE.
Termine di recepimento e obblighi di comunicazione
L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro un anno dalla pubblicazione della direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza; le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. L'articolo 2, paragrafo 2, richiede inoltre la comunicazione alla Commissione del testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Modello uniforme di controllo su strada
L'allegato I contiene un prospetto riepilogativo standard per il controllo dei trasporti su strada di merci pericolose, con dati su luogo, data e ora del controllo, veicoli e rimorchi, impresa, conducente, mittente e destinatario, quantità trasportate, documentazione di bordo, operazione di trasporto, marcature ed etichettature, equipaggiamento di bordo, osservazioni e autorità che effettua il controllo.
Classificazione delle infrazioni in categorie di rischio
L'allegato II definisce tre categorie di rischio. La categoria I riguarda infrazioni che comportano rischio elevato di morte, gravi lesioni o danni significativi all'ambiente e che normalmente richiedono misure correttive immediate, come il fermo del veicolo; sono elencate 19 ipotesi, tra cui trasporto vietato, fuga di sostanze pericolose, uso di imballaggi non autorizzati, assenza di marcature o documenti, mancanza del certificato di formazione del conducente, uso di fuoco o fumo. La categoria II riguarda infrazioni con rischio di lesioni o danni ambientali che richiedono misure correttive adeguate, di regola sul posto o entro la fine del trasporto; sono elencate 12 ipotesi, tra cui difetti di conformità del veicolo, estintori, attrezzature, imballaggi danneggiati, chiusure inadeguate e sorveglianza del veicolo. La categoria III riguarda infrazioni con rischio ridotto, che possono essere sanate successivamente presso l'impresa; sono previste 3 ipotesi, tra cui dimensioni non conformi di targhe o etichette e documentazione incompleta non rilevante ai fini della categoria I.
Regole di valutazione delle infrazioni
L'allegato II specifica che l'elenco delle infrazioni non è completo, che la determinazione della categoria di rischio deve tener conto delle circostanze concrete ed è lasciata alla valutazione dell'organismo di controllo, e che, in caso di più infrazioni per unità di trasporto, ai fini della relazione si applica solo la categoria di rischio più grave.
Relazione standard alla Commissione
L'allegato III introduce un formulario normalizzato per la relazione annuale o periodica destinata alla Commissione sulle infrazioni e sulle sanzioni. Il modello richiede dati sul paese e sull'anno, sul luogo di immatricolazione dei veicoli, sul numero di unità controllate, non conformi e fermate, sulle infrazioni per categoria di rischio, sulle sanzioni applicate (avvertimento, ammenda, altro) e sulla stima della quantità totale di merci pericolose trasportate su strada.
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