Direttiva 2004/109
Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva armonizza a livello UE gli obblighi di trasparenza degli emittenti con valori mobiliari negoziati in mercati regolamentati, imponendo relazioni finanziarie annuali e semestrali, resoconti intermedi e una disciplina uniforme sulle partecipazioni rilevanti. Centralizza la vigilanza nello Stato membro d’origine, disciplina lingua, deposito e diffusione delle informazioni, e rafforza la tutela degli investitori con sanzioni, cooperazione tra autorità e regole per i paesi terzi. La direttiva modifica inoltre la direttiva 2001/34/CE e deve essere recepita entro il 20 gennaio 2007.
Armonizzazione degli obblighi di trasparenza periodica e continua degli emittenti con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, inclusa la disciplina delle partecipazioni rilevanti e dell’accesso alle informazioni.
Ambito di applicazione
Si applica agli emittenti i cui valori mobiliari sono già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante all’interno di uno Stato membro, nonché agli azionisti e ai soggetti che acquisiscono, cedono o detengono diritti di voto o strumenti finanziari assimilati ai sensi degli articoli 9, 10 e 13. La direttiva copre le informazioni periodiche (relazioni annuali, semestrali e, per le azioni, resoconti intermedi sulla gestione) e le informazioni continue, comprese le variazioni delle partecipazioni rilevanti, i diritti inerenti ai titoli e alcune comunicazioni al pubblico. Sono previste esclusioni per le quote di OICVM diversi da quelli chiusi, per lo Stato, enti territoriali, BCE e banche centrali nazionali, e per gli emittenti di soli titoli di debito di importo nominale unitario pari o superiore a 50 000 EUR; numerose esenzioni facoltative sono rimesse allo Stato membro d’origine. La disciplina opera nel sistema dello Stato membro d’origine, con limitazioni per gli Stati membri ospitanti, e contiene regole specifiche per emittenti di paesi terzi.
Direttiva 2004/109/CE sulla trasparenza degli emittenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
La direttiva mira ad armonizzare nell’Unione europea gli obblighi di trasparenza degli emittenti i cui valori mobiliari sono negoziati in mercati regolamentati, rafforzando la fiducia degli investitori, la comparabilità dell’informativa e l’integrità dei mercati. Il testo si colloca nel quadro del piano d’azione per i servizi finanziari e adotta un’impostazione basata sul principio dello Stato membro d’origine, con importanti margini di adattamento e varie esenzioni facoltative.
Obiettivi e logica regolatoria
La direttiva persegue la creazione di mercati mobiliari più efficienti, trasparenti e integrati, nella consapevolezza che informazioni accurate, complete e tempestive favoriscono una migliore allocazione del capitale e riducono i costi di finanziamento. Il legislatore europeo individua due pilastri: da un lato, obblighi periodici di informazione finanziaria; dall’altro, obblighi di comunicazione continua sulle partecipazioni rilevanti e su altri eventi che incidono sui diritti degli investitori.
La normativa lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di attuazione, ma vincola al risultato: una trasparenza equivalente e una tutela degli investitori omogenea in tutta la Comunità. In questo senso, la direttiva è espressamente costruita per essere recepita negli ordinamenti nazionali entro un termine preciso.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina si applica agli emittenti i cui valori mobiliari sono già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante in uno Stato membro. Sono interessati anche gli azionisti e, più in generale, i soggetti che acquisiscono, cedono o detengono diritti di voto o strumenti finanziari che conferiscono il diritto di acquisire azioni con diritti di voto.
Restano fuori dal campo di applicazione:
- le quote emesse da organismi di investimento collettivo diversi da quelli di tipo chiuso;
- le quote acquisite o cedute in tali organismi;
- alcuni emittenti pubblici o assimilati, tra cui Stati, autorità regionali e locali, BCE e banche centrali nazionali;
- gli emittenti che emettono esclusivamente titoli di debito con valore nominale unitario pari o superiore a 50 000 EUR.
Sono poi previste esenzioni facoltative per specifiche categorie, rimesse allo Stato membro d’origine, soprattutto per alcuni enti creditizi e per taluni emittenti di debito garantito pubblicamente.
Principio dello Stato membro d’origine
La direttiva è costruita sul criterio dello Stato membro d’origine. Per gli emittenti di azioni e per i titoli di debito sotto soglia, lo Stato membro d’origine coincide, di regola, con quello della sede legale; per gli emittenti di paesi terzi interviene il collegamento con lo Stato membro in cui devono depositare le informazioni annuali ai sensi della direttiva prospetto. Per gli altri emittenti, lo Stato membro d’origine può essere scelto tra sede legale e Stati di ammissione, con scelta unica e vincolo minimo di tre anni.
Lo Stato membro d’origine può imporre obblighi più severi rispetto alla direttiva, sia agli emittenti sia ai soggetti tenuti alle notifiche sulle partecipazioni. Gli Stati membri ospitanti, invece, non possono introdurre requisiti più gravosi né per l’ammissione né per le notifiche delle partecipazioni rilevanti.
Informazioni periodiche: relazione annuale, semestrale e resoconti intermedi
L’informativa periodica è il cuore della direttiva.
Relazione finanziaria annuale
L’articolo 4 impone la pubblicazione della relazione finanziaria annuale entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio e la sua disponibilità al pubblico per almeno cinque anni. Essa deve comprendere:
- bilancio sottoposto a revisione;
- relazione sulla gestione;
- attestazioni delle persone responsabili, con dichiarazione che il bilancio offre un quadro fedele e che la relazione sulla gestione fornisce un’analisi attendibile, includendo i principali rischi e incertezze.
Se l’emittente redige conti consolidati, il bilancio sottoposto a revisione deve includere tali conti consolidati conformi al regolamento (CE) n. 1606/2002 e i conti annuali della capogruppo secondo il diritto nazionale. La revisione deve essere effettuata secondo le direttive contabili richiamate e la relazione di revisione va pubblicata integralmente insieme alla relazione annuale.
Relazione finanziaria semestrale
L’articolo 5 richiede una relazione finanziaria semestrale per i primi sei mesi dell’esercizio, da pubblicare quanto prima e comunque entro due mesi dalla fine del semestre. Anche questa relazione deve restare disponibile per almeno cinque anni e contenere:
- un bilancio abbreviato;
- una relazione intermedia sulla gestione;
- attestazioni delle persone responsabili.
Se vi sono conti consolidati, il bilancio abbreviato segue i principi contabili internazionali applicabili all’informativa infrannuale; altrimenti deve includere almeno stato patrimoniale sintetico, conto economico sintetico e note esplicative. La relazione intermedia deve indicare gli eventi importanti del semestre e i principali rischi e incertezze per i sei mesi residui; per gli emittenti di azioni, deve includere anche le operazioni rilevanti con parti correlate. Se il documento è stato sottoposto a revisione o revisione limitata, la relazione relativa va pubblicata integralmente.
Resoconti intermedi sulla gestione
L’articolo 6 introduce, per gli emittenti le cui azioni sono quotate, due resoconti intermedi sulla gestione: uno nel primo semestre e uno nel secondo semestre. Devono essere pubblicati in una finestra temporale compresa tra dieci settimane dall’inizio e sei settimane prima della fine del semestre e coprire il periodo fino alla data di pubblicazione.
Il contenuto minimo è essenziale ma mirato:
- spiegazione degli eventi rilevanti e delle operazioni avvenute nel periodo;
- loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell’emittente e delle controllate;
- descrizione generale della situazione patrimoniale e dell’andamento economico.
Gli emittenti che già pubblicano relazioni finanziarie trimestrali non sono tenuti a pubblicare questi resoconti. La Commissione deve riferire al Parlamento e al Consiglio entro il 20 gennaio 2010 sull’opportunità e sull’efficacia di tale disciplina.
Obblighi di parità di trattamento e informazioni ai possessori di strumenti
Gli articoli 17 e 18 impongono il principio di parità di trattamento.
Per le azioni, l’emittente deve garantire pari trattamento agli azionisti che si trovano in condizioni identiche e mettere a disposizione tutti gli strumenti e le informazioni necessari per l’esercizio dei diritti, nello Stato membro d’origine. Ciò include le informazioni su assemblee, quorum, deleghe, intermediari finanziari per l’esercizio dei diritti patrimoniali e operazioni su dividendi e nuove emissioni. L’uso dei mezzi elettronici è ammesso, ma solo se deciso in assemblea generale e nel rispetto di condizioni stringenti di accessibilità, identificazione, consenso e riparto dei costi.
Per i titoli di debito, l’emittente deve assicurare parità tra i possessori dello stesso grado e rendere disponibili pubblico e strumenti necessari per l’esercizio dei diritti. Sono previste informazioni su assemblee, interessi, conversione, rimborso e altre modifiche rilevanti. Per i titoli con valore nominale unitario almeno pari a 50 000 EUR, l’assemblea può svolgersi in qualsiasi Stato membro, purché le informazioni siano disponibili in tale Stato.
Trasparenza sulle partecipazioni rilevanti e sugli strumenti finanziari assimilati
La sezione centrale della direttiva riguarda la disclosure delle partecipazioni rilevanti.
Soglie di notifica
Ai sensi dell’articolo 9, l’azionista deve notificare all’emittente quando la percentuale di diritti di voto raggiunge, supera o scende al di sotto delle soglie del 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % e 75 %. Il calcolo avviene su tutte le azioni con diritto di voto, anche se l’esercizio è sospeso.
Sono previste soglie alternative facoltative per lo Stato membro d’origine, che può sostituire il 30 % con un terzo e il 75 % con due terzi.
Estensione del perimetro soggettivo
L’articolo 10 estende l’obbligo a fattispecie di controllo o disponibilità indiretta dei diritti di voto: patti di voto, trasferimenti provvisori e retribuiti dei diritti, pegno con controllo dei voti, usufrutto, controllate, depositi con discrezionalità, detenzione per conto altrui e deleghe discrezionali.
Esenzioni e casi particolari
Non si applicano gli articoli 9 e 10, o si applicano con limiti, in ipotesi specifiche:
- azioni detenute solo per compensazione e regolamento nel normale ciclo a breve;
- custodi che possono votare solo su istruzione scritta o elettronica;
- market maker che agiscono in tale qualità e rispettano le condizioni di indipendenza;
- talune partecipazioni in trading book di enti creditizi e imprese di investimento, entro il 5 % e senza esercizio di influenza sulla gestione;
- operazioni del SEBC nell’esercizio delle funzioni di autorità monetaria, purché i diritti di voto non siano esercitati.
Per i fondi e le società di gestione, così come per le società d’investimento, la direttiva evita l’aggregazione automatica con l’impresa madre se sussiste indipendenza nell’esercizio dei voti e sono rispettate altre condizioni.
Procedura di notifica e pubblicazione
La notifica all’emittente deve avvenire il prima possibile e comunque entro quattro giorni di negoziazione. Deve contenere, almeno:
- la situazione risultante in termini di diritti di voto;
- la catena delle controllate tramite cui i diritti sono detenuti;
- la data di superamento della soglia;
- l’identità dell’azionista e del soggetto che esercita i diritti per suo conto.
L’emittente deve poi rendere pubbliche le informazioni entro tre giorni di negoziazione dal ricevimento della notifica. Lo Stato membro d’origine può sostituire tale obbligo con la pubblicazione da parte dell’autorità competente.
Strumenti finanziari e azioni proprie
L’articolo 13 estende la notifica agli strumenti finanziari che conferiscono il diritto di acquisire azioni con diritto di voto su iniziativa esclusiva del possessore. L’articolo 14 disciplina la pubblicazione delle azioni proprie quando si raggiungono o oltrepassano le soglie del 5 % o del 10 %.
Informazioni supplementari e pubblicazione di eventi societari
L’articolo 16 richiede la comunicazione tempestiva di ogni modifica dei diritti inerenti alle diverse categorie di azioni, compresi derivati emessi dall’emittente che danno accesso alle azioni. Per i titoli diversi dalle azioni, devono essere pubblicate le modifiche dei diritti dei possessori, incluse le variazioni delle condizioni che incidono indirettamente su tali diritti. Inoltre, le nuove emissioni di prestiti e le relative garanzie personali e reali devono essere rese pubbliche quanto prima.
Deposito, lingua e accesso alle informazioni
La direttiva dedica particolare attenzione alla diffusione dell’informazione.
Deposito presso l’autorità competente
Le informazioni previste dalla regolamentazione devono essere depositate contestualmente presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine. Lo stesso vale per le notifiche su partecipazioni rilevanti. È inoltre possibile il deposito elettronico e il coordinamento con il deposito delle informazioni annuali previste dalla direttiva prospetto.
Regime linguistico
Il regime linguistico varia in funzione della quotazione:
- se i valori mobiliari sono ammessi solo nello Stato membro d’origine, basta una lingua accettata da tale autorità;
- se sono ammessi anche in uno o più Stati ospitanti, occorre la lingua accettata dallo Stato d’origine e, a scelta dell’emittente, quella accettata dagli ospitanti oppure una lingua comunemente utilizzata nella finanza internazionale;
- per titoli di debito con valore nominale unitario almeno pari a 50 000 EUR è ammessa una lingua accettata dagli Stati interessati o la lingua della finanza internazionale.
Gli azionisti e i soggetti tenuti alle notifiche possono comunicare all’emittente in una lingua comunemente utilizzata nella finanza internazionale, senza che l’emittente possa essere obbligato a tradurre in una lingua ulteriore.
Accesso pubblico e meccanismi centralizzati
Lo Stato membro d’origine deve garantire accesso rapido e non discriminatorio alle informazioni e almeno un meccanismo ufficiale di stoccaggio centrale con standard minimi di qualità, sicurezza e rintracciabilità. L’emittente non può porre i costi di diffusione a carico degli investitori e non può essere obbligato a usare esclusivamente operatori stabiliti sul territorio nazionale.
Paesi terzi
Per gli emittenti con sede in un paese terzo, la direttiva consente esenzioni dagli articoli 4-7, 12(6), 14, 15, 16, 17 e 18, se il diritto del paese terzo impone obblighi equivalenti o se l’emittente vi si conforma. Le informazioni del paese terzo devono comunque essere depositate e diffuse secondo le regole della direttiva.
È inoltre prevista una disciplina di equivalenza dei principi contabili e degli obblighi di indipendenza per società di gestione e imprese d’investimento di paesi terzi. La Commissione è incaricata di adottare misure di esecuzione per determinare l’equivalenza sia dell’informativa sia dei principi contabili.
Autorità competenti, vigilanza, cooperazione e sanzioni
Ogni Stato membro deve designare un’autorità amministrativa centrale competente, normalmente l’autorità centrale della direttiva prospetto, con poteri ampi di vigilanza. Tali poteri includono richiesta di informazioni, imposizione di pubblicazione, sospensione o divieto di negoziazione, controlli in loco, pubblicità delle violazioni e verifica della conformità formale dell’informativa.
Le autorità competenti sono soggette al segreto d’ufficio e devono cooperare tra loro, anche con autorità di paesi terzi, nel rispetto di garanzie equivalenti. L’autorità dello Stato membro ospitante può intervenire in via cautelare se le violazioni persistono, dopo aver informato lo Stato membro d’origine.
Gli Stati membri devono prevedere sanzioni amministrative, civili e/o penali effettive, proporzionate e dissuasive, e garantire il diritto di impugnazione davanti a un giudice nazionale.
Misure di esecuzione e clausole finali
La direttiva si inserisce nell’approccio regolatorio a quattro livelli: principi quadro nella direttiva, dettagli tecnici rimessi alla Commissione con l’assistenza del Comitato europeo dei valori mobiliari, e controllo politico-istituzionale di Parlamento e Consiglio. Molte disposizioni rinviano a misure di esecuzione su standard tecnici, formati, elenchi, tempi, procedure di notifica, equivalenza dei regimi dei paesi terzi e modalità di diffusione.
Sono previste disposizioni transitorie per l’adozione degli IFRS, per le notifiche iniziali delle partecipazioni e per alcuni emittenti e titoli di debito esistenti prima del 1° gennaio 2005. Il recepimento deve avvenire entro il 20 gennaio 2007. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e modifica la direttiva 2001/34/CE, sopprimendo le disposizioni ormai sostituite dal nuovo regime di trasparenza.
Disposizioni principali
Oggetto, campo di applicazione ed esclusioni
L’articolo 1 stabilisce gli obblighi di informazione periodica e continua per gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La direttiva non si applica alle quote emesse da organismi di investimento collettivo diversi da quelli di tipo chiuso, né alle quote acquisite o cedute in tali organismi. Sono previste facoltà degli Stati membri di non applicare alcune disposizioni a valori mobiliari emessi dallo Stato o da enti regionali/locali e, per le banche centrali nazionali, all’articolo 17 se l’ammissione è anteriore al 20 gennaio 2005.
Definizioni e Stato membro d’origine
L’articolo 2 definisce valori mobiliari, titoli di debito, mercato regolamentato, emittente, azionista, impresa controllata, OICVM, quote di OICVM, Stato membro d’origine e ospitante, informazioni previste dalla regolamentazione, mezzi elettronici, società di gestione, market maker, ente creditizio e valori mobiliari emessi in modo continuo o ripetuto. Per gli emittenti di azioni o titoli di debito sotto soglia il criterio è la sede legale; per altri emittenti è prevista la scelta di uno Stato membro d’origine, con vincolo minimo triennale. La Commissione può adottare misure di esecuzione sulle definizioni e sulla procedura di scelta dello Stato membro d’origine.
Principio dello Stato membro d’origine e limiti per gli Stati ospitanti
L’articolo 3 consente allo Stato membro d’origine di imporre obblighi più severi rispetto alla direttiva sia agli emittenti sia ai possessori di azioni o soggetti ex articoli 10 e 13. Gli Stati membri ospitanti non possono imporre obblighi più severi di informazione né ai fini dell’ammissione né per le notifiche sulle partecipazioni rilevanti.
Relazione finanziaria annuale
L’articolo 4 impone la pubblicazione della relazione finanziaria annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e la sua disponibilità al pubblico per almeno cinque anni. La relazione comprende bilancio sottoposto a revisione, relazione sulla gestione e dichiarazioni di responsabilità. Sono disciplinati il contenuto del bilancio in caso di conti consolidati o non consolidati, la revisione ai sensi delle direttive contabili richiamate e la pubblicazione integrale della relazione di revisione. La Commissione può adottare misure tecniche sul mantenimento online della relazione e, se del caso, modificare il periodo di conservazione di cinque anni.
Relazione finanziaria semestrale
L’articolo 5 impone agli emittenti di azioni o titoli di debito la pubblicazione di una relazione finanziaria semestrale entro due mesi dalla fine del semestre e la sua conservazione per almeno cinque anni. La relazione include bilancio abbreviato, relazione intermedia sulla gestione e dichiarazioni di responsabilità; se sottoposta a revisione o revisione limitata, la relativa relazione va riprodotta integralmente. Sono previste regole specifiche per il bilancio abbreviato e per il contenuto minimo della relazione intermedia, oltre a misure di esecuzione della Commissione sul formato e sulla natura della revisione limitata.
Resoconti intermedi sulla gestione
L’articolo 6 introduce, per gli emittenti con azioni ammesse alla negoziazione, un resoconto nel primo semestre e uno nel secondo semestre, da pubblicare tra dieci settimane dall’inizio e sei settimane prima della fine del semestre. Il resoconto deve descrivere eventi e operazioni rilevanti e la situazione patrimoniale e l’andamento economico del periodo. Gli emittenti che già pubblicano relazioni trimestrali sono esentati. La Commissione deve presentare entro il 20 gennaio 2010 una relazione sull’efficacia di tale disciplina.
Responsabilità e esenzioni soggettive
L’articolo 7 demanda agli Stati membri di stabilire che la responsabilità per le informazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 16 ricada almeno sull’emittente o sui suoi organi di amministrazione, direzione o controllo. L’articolo 8 esenta in via generale Stato, enti territoriali, organismi internazionali pubblici, BCE e banche centrali nazionali, nonché gli emittenti esclusivamente di titoli di debito con valore nominale unitario almeno pari a 50 000 EUR. Sono previste ulteriori esenzioni facoltative per taluni enti creditizi e per alcuni emittenti di debito garantito dallo Stato.
Notifica delle partecipazioni rilevanti
Gli articoli 9 e 10 impongono la notifica all’emittente al superamento o al riattraversamento di soglie di diritti di voto pari al 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % e 75 %, includendo anche talune situazioni di eventi che modificano la distribuzione dei diritti di voto. La disciplina estende l’obbligo a posizioni detenute tramite accordi, garanzie, usufrutto, imprese controllate, interposizioni e deleghe. Sono previste esenzioni per operazioni di compensazione e regolamento, custodi, market maker e, per gli Stati membri d’origine, talune partecipazioni di trading book entro il limite del 5 %.
Esenzioni specifiche per SEBC e regole di notifica/pubblicazione
L’articolo 11 esclude le azioni date ai o ricevute dai membri del SEBC nell’esercizio delle funzioni di autorità monetarie, a condizione che i diritti di voto non siano esercitati e che l’operazione sia di breve durata. L’articolo 12 stabilisce contenuto, termini e modalità della notifica: quattro giorni di negoziazione per la comunicazione all’emittente e tre giorni di negoziazione per la pubblicazione da parte dell’emittente. Sono previste regole di aggregazione e di esenzione per società di gestione e società d’investimento, subordinatamente all’indipendenza nell’esercizio dei diritti di voto.
Strumenti finanziari, azioni proprie e calcolo delle soglie
L’articolo 13 estende gli obblighi di notifica anche a chi detiene strumenti finanziari che conferiscono il diritto di acquisire azioni con diritto di voto, su iniziativa esclusiva del possessore. L’articolo 14 impone la pubblicazione delle partecipazioni in azioni proprie quando la soglia raggiunge o supera il 5 % o il 10 %. L’articolo 15 richiede che, ai fini del calcolo delle soglie, l’emittente comunichi almeno il totale dei diritti di voto e del capitale alla fine di ciascun mese in cui tale totale cambia.
Informazioni supplementari sugli emittenti
L’articolo 16 impone la pubblicazione tempestiva delle modifiche ai diritti delle diverse categorie di azioni, dei diritti dei possessori di strumenti diversi dalle azioni e delle nuove emissioni di prestiti, incluse le garanzie personali e reali. È prevista un’esclusione per gli organismi internazionali pubblici di cui faccia parte almeno uno Stato membro, fatta salva la direttiva 2003/6/CE.
Informazione ai possessori di azioni
L’articolo 17 impone la parità di trattamento tra azionisti in condizioni identiche e la disponibilità nello Stato membro d’origine di tutti gli strumenti e le informazioni necessari all’esercizio dei diritti. L’emittente deve informare su assemblee, diritti di partecipazione, moduli di delega, intermediari per l’esercizio dei diritti finanziari e operazioni su dividendi e nuove azioni. È ammesso l’uso di mezzi elettronici se deliberato in assemblea e nel rispetto di condizioni su accessibilità, identificazione, consenso e costi.
Informazione ai possessori di titoli di debito
L’articolo 18 impone la parità di trattamento tra possessori di titoli di debito dello stesso grado e l’accessibilità delle informazioni nello Stato membro d’origine. L’emittente deve informare su assemblee, interessi, conversione, permuta, sottoscrizione, cancellazione e rimborso, oltre a mettere a disposizione moduli di delega e un intermediario finanziario. Per titoli di debito con valore nominale unitario almeno pari a 50 000 EUR è possibile tenere l’assemblea in qualsiasi Stato membro. Anche qui è consentito l’uso di mezzi elettronici a condizioni specifiche.
Deposito presso l’autorità competente e controllo dello Stato membro d’origine
L’articolo 19 impone che le informazioni previste dalla regolamentazione siano depositate simultaneamente presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine, che può pubblicarle sul proprio sito Internet. Il progetto di modifica dello statuto o dell’atto costitutivo deve essere comunicato tempestivamente anche al mercato regolamentato. Devono essere depositate anche le notifiche sulle partecipazioni rilevanti. La Commissione può adottare misure tecniche sul deposito elettronico e sul coordinamento con le informazioni annuali previste dalla direttiva 2003/71/CE.
Regime linguistico
L’articolo 20 disciplina la lingua delle informazioni in base al luogo di ammissione dei valori mobiliari: se ammessi solo nello Stato membro d’origine, basta una lingua accettata dall’autorità competente; se ammessi anche altrove, l’emittente può scegliere tra lingua accettata dagli Stati ospitanti o lingua comunemente usata nella finanza internazionale. Gli azionisti e i soggetti degli articoli 9, 10 e 13 possono notificare in lingua della finanza internazionale. Per titoli di debito con valore nominale unitario almeno pari a 50 000 EUR è ammessa una scelta linguistica più ampia.
Accesso centralizzato e diffusione delle informazioni
L’articolo 21 richiede un accesso rapido e non discriminatorio alle informazioni e almeno un meccanismo ufficiale di stoccaggio centrale con standard minimi di qualità, sicurezza e registrazione temporale. L’emittente non può trasferire agli investitori i costi di comunicazione e deve usare mezzi idonei a garantire una diffusione effettiva in tutta la Comunità. La Commissione può stabilire norme minime per la diffusione e per lo stoccaggio centrale e aggiornare l’elenco dei mezzi di comunicazione.
Orientamenti per reti elettroniche
L’articolo 22 affida alle autorità competenti la predisposizione di orientamenti per facilitare l’accesso del pubblico alle informazioni, con l’obiettivo di una rete elettronica nazionale e di una rete o piattaforma elettronica tra Stati membri. La Commissione deve riesaminare i risultati entro il 31 dicembre 2006 e può adottare misure di esecuzione per agevolare l’applicazione degli articoli 19 e 21.
Paesi terzi
L’articolo 23 consente esenzioni per emittenti con sede legale in un paese terzo, quando la normativa di quel paese preveda obblighi equivalenti o l’emittente vi sia comunque soggetto. In ogni caso, le informazioni devono essere depositate e diffuse secondo gli articoli 19, 20 e 21. È prevista una disciplina specifica per l’equivalenza dei principi contabili e per l’indipendenza di società di gestione e imprese d’investimento di paesi terzi.
Autorità competenti, poteri di vigilanza e cooperazione
L’articolo 24 impone agli Stati membri di designare l’autorità centrale competente ai sensi della direttiva 2003/71/CE, con possibilità di delega di alcuni compiti e con responsabilità finale sempre in capo all’autorità designata. Sono elencati poteri minimi: richiesta di informazioni, ordine di pubblicazione, sospensione o divieto di negoziazione, controllo della tempestività della diffusione, ispezioni in loco e pubblicità delle violazioni. L’articolo 25 disciplina il segreto d’ufficio e la cooperazione tra autorità, anche con autorità di paesi terzi in presenza di accordi di cooperazione adeguati.
Provvedimenti cautelari, sanzioni e ricorsi
L’articolo 26 consente all’autorità dello Stato membro ospitante di informare l’autorità dello Stato membro d’origine e, se le violazioni persistono, adottare misure opportune per tutelare gli investitori. L’articolo 28 impone sanzioni amministrative, civili e/o penali effettive, proporzionate e dissuasive; l’autorità può rendere pubbliche le misure, salvo effetti negativi sproporzionati sui mercati. L’articolo 29 garantisce il diritto di impugnare le decisioni dinanzi a un organo giurisdizionale.
Misure di esecuzione e procedura di comitato
L’articolo 27 prevede l’assistenza del Comitato europeo dei valori mobiliari e l’applicazione della procedura di comitato della decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi per il parere del Parlamento europeo sul primo progetto di misure di esecuzione. La direttiva autorizza numerose misure tecniche della Commissione su definizioni, standard di pubblicazione, notifica, diffusione e equivalenza dei regimi esteri; l’applicazione delle disposizioni relative a tali misure tecniche è sospesa dal 20 gennaio 2009 se non adottate misure di esecuzione entro tale data.
Disposizioni transitorie, recepimento e modifiche alla direttiva 2001/34/CE
L’articolo 30 contiene deroghe transitorie per l’adozione degli IFRS, per la notifica iniziale delle partecipazioni e per emittenti di paesi terzi e titoli di debito già ammessi prima del 1° gennaio 2005. L’articolo 31 fissa il termine di recepimento al 20 gennaio 2007 e impone la comunicazione alla Commissione delle misure nazionali. L’articolo 32 modifica la direttiva 2001/34/CE sopprimendo o sostituendo varie disposizioni, mentre l’articolo 33 prevede una relazione di riesame entro il 30 giugno 2009.
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