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Direttiva 2004/114

Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato

Normativa europea32004L0114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva armonizza le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per finalità di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito e volontariato. Stabilisce requisiti generali e specifici per ciascuna categoria, disciplina durata e rinnovo dei permessi di soggiorno, garantisce tutele procedurali e prevede regole sulla mobilità degli studenti e sull’accesso limitato al lavoro. Gli Stati membri conservano margini di discrezionalità su alcuni requisiti, sull’estensione dell’ambito applicativo a categorie ulteriori e su talune limitazioni di accesso al mercato del lavoro.

Condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, con regole su procedure, permessi di soggiorno e mobilità.

Ambito di applicazione

Si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono l’ammissione nel territorio di uno Stato membro per motivi di studio per un periodo superiore a tre mesi. Gli Stati membri possono estenderla, con scelta discrezionale nazionale, ai cittadini di paesi terzi che chiedono ammissione per scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato. Restano esclusi richiedenti asilo, beneficiari di protezione sussidiaria o temporanea, persone con espulsione sospesa, familiari di cittadini dell’Unione che abbiano esercitato la libera circolazione, titolari dello status di soggiornante di lungo periodo che esercitano il diritto di soggiorno in un altro Stato membro per studio o formazione professionale, nonché lavoratori e lavoratori autonomi ai sensi del diritto nazionale. Non si applica al Regno Unito, all’Irlanda e alla Danimarca, secondo i rispettivi protocolli.

Direttiva 2004/114/CE sulle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato

La direttiva stabilisce un quadro armonizzato minimo per l’ingresso e il soggiorno di cittadini di paesi terzi che si recano negli Stati membri per finalità formative o di volontariato. Il testo è ispirato all’esigenza, richiamata nei considerando, di favorire la mobilità, l’attrattività dell’Unione come polo di eccellenza per studi e formazione e il ravvicinamento delle legislazioni nazionali, nel rispetto dei diritti fondamentali e senza discriminazioni.

Finalità e impostazione generale

La direttiva non crea un regime uniforme assoluto, ma vincola gli Stati membri al raggiungimento del risultato: definire condizioni di ammissione e procedure comuni per soggiorni superiori a tre mesi connessi a studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito e volontariato. Rimangono margini di discrezionalità nazionali su diversi profili, tra cui l’estensione della disciplina alle categorie non obbligatorie, la definizione di taluni requisiti concreti e la regolazione di aspetti procedurali e lavoristici.

Ambito soggettivo e esclusioni

Ai sensi dell’articolo 3, la disciplina si applica in via certa ai cittadini di paesi terzi che chiedono l’ammissione per motivi di studio. Gli Stati membri possono, se lo ritengono, estenderla anche agli alunni in scambio, ai tirocinanti non retribuiti e ai volontari. Sono invece esclusi i richiedenti asilo, i beneficiari di protezione sussidiaria o temporanea, le persone con espulsione sospesa, i familiari di cittadini dell’Unione che abbiano esercitato la libera circolazione, i soggiornanti di lungo periodo che esercitano il diritto di soggiorno in un altro Stato membro per studio o formazione professionale, nonché i lavoratori e gli autonomi ai sensi del diritto nazionale.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 fornisce le nozioni chiave utilizzate dalla direttiva. In particolare, definisce:

  • cittadino di paese terzo;
  • studente, cioè il cittadino di paese terzo accettato da un istituto di insegnamento superiore per un programma di studi a tempo pieno volto a un titolo riconosciuto, inclusi eventualmente corsi propedeutici;
  • alunno, ammesso a un programma riconosciuto di istruzione secondaria nell’ambito di uno scambio scolastico;
  • tirocinante non retribuito;
  • istituto riconosciuto dallo Stato membro ospitante;
  • programma di volontariato;
  • permesso di soggiorno, coerentemente con il regolamento (CE) n. 1030/2002.

Requisiti generali di ammissione

L’articolo 6 prevede requisiti comuni per tutte le categorie disciplinate dagli articoli da 7 a 11. Il richiedente deve presentare un titolo di viaggio valido, essere autorizzato dai genitori se minorenne secondo il diritto nazionale, avere un’assicurazione malattia idonea, non costituire minaccia per ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica ed eventualmente pagare le tasse per l’esame della domanda. La direttiva impone inoltre agli Stati membri di agevolare la procedura per chi partecipa a programmi comunitari di mobilità.

Requisiti specifici per categoria

Per gli studenti, l’articolo 7 richiede l’accettazione presso un istituto di insegnamento superiore, la dimostrazione di risorse sufficienti per sostentamento, studi e ritorno, la possibile prova della conoscenza linguistica e, se richiesta, la prova del pagamento della tassa di iscrizione. Gli Stati membri devono pubblicare l’importo minimo mensile delle risorse richieste. Per gli alunni, l’articolo 9 richiede età minima e massima nazionali, accettazione in un istituto secondario, partecipazione a un programma riconosciuto di scambio, assunzione di responsabilità integrale da parte dell’organizzazione promotrice e sistemazione presso una famiglia conforme alle condizioni del programma. Per i tirocinanti non retribuiti, l’articolo 10 esige una convenzione di formazione, risorse sufficienti e, se richiesto, formazione linguistica di base. Per i volontari, l’articolo 11 richiede una convenzione con l’organizzazione promotrice, la copertura delle spese e la responsabilità dell’organizzazione, oltre a eventuale formazione di base su lingua, storia e assetto politico-sociale.

Mobilità degli studenti

L’articolo 8 disciplina la mobilità intra-UE degli studenti già ammessi in uno Stato membro che intendano svolgere una parte degli studi o integrare il percorso con un programma connesso in un altro Stato membro. L’ammissione nel secondo Stato deve avvenire in un tempo non tale da ostacolare il completamento degli studi, ma sufficiente per l’istruttoria. Sono richiesti il rispetto dei requisiti applicabili nello Stato di destinazione, un fascicolo sul percorso accademico e la dimostrazione della complementarità del nuovo programma. È necessario inoltre partecipare a un programma di scambio comunitario o bilaterale, oppure essere stato ammesso come studente in uno Stato membro per almeno due anni, salvo il caso in cui una parte degli studi debba obbligatoriamente essere svolta in un altro Stato membro. Su richiesta, il primo Stato membro trasmette informazioni sul soggiorno dello studente.

Permessi di soggiorno: durata, rinnovo e revoca

Gli articoli 12-15 disciplinano la durata dei titoli di soggiorno. Per gli studenti, il permesso dura almeno un anno ed è rinnovabile se permangono i requisiti; se il corso è più breve, dura quanto il programma. Per gli alunni, il permesso è massimo di un anno. Per i tirocinanti non retribuiti, il permesso dura quanto il tirocinio o al massimo un anno; in casi eccezionali può essere prorogato una sola volta per il tempo necessario a conseguire una qualifica professionale riconosciuta. Per i volontari, la durata massima è un anno, salvo il caso eccezionale di programmi più lunghi, in cui il permesso può coprire l’intero periodo. L’articolo 16 consente la revoca o il non rinnovo se il titolo è stato ottenuto illegalmente, se i requisiti non sono più soddisfatti, oppure per ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica.

Accesso al mercato del lavoro per gli studenti

L’articolo 17 introduce una regola di apertura controllata al lavoro per gli studenti: al di fuori dell’orario di studio, essi hanno diritto a svolgere attività economica come lavoratori subordinati e, se previsto, anche autonomi. Gli Stati membri possono considerare la situazione del mercato del lavoro, imporre un’autorizzazione preliminare, fissare limiti massimi di ore o periodi di lavoro e limitare l’accesso nel primo anno di soggiorno. Il limite quantitativo non può essere inferiore a 10 ore settimanali, o all’equivalente in giorni o mesi per anno. È inoltre possibile imporre una dichiarazione preventiva all’autorità designata, eventualmente anche al datore di lavoro.

Procedura, trasparenza e garanzie difensive

L’articolo 18 impone che la decisione sulla domanda di rilascio o rinnovo sia adottata e comunicata in tempi compatibili con il completamento degli studi. Se la documentazione è insufficiente, l’esame può essere sospeso e il richiedente deve essere informato delle integrazioni necessarie. In caso di rigetto, la notifica deve indicare i mezzi di impugnazione e i termini; inoltre, il richiedente ha diritto a un ricorso giurisdizionale nello Stato membro interessato contro il diniego o la revoca del permesso.

Procedure accelerate e costi amministrativi

L’articolo 19 consente di stipulare convenzioni per una procedura accelerata di ammissione e rilascio del permesso di soggiorno o del visto tra l’autorità nazionale competente e istituti di insegnamento superiore o organizzazioni che gestiscono programmi di scambio riconosciuti. L’articolo 20 autorizza gli Stati membri a imporre una tassa per l’esame delle domande.

Recepimento, rapporto della Commissione e regime transitorio

L’articolo 22 fissa il termine di recepimento al 12 gennaio 2007 e richiede agli Stati membri di informare la Commissione delle misure adottate, con un rinvio espresso alla direttiva negli atti nazionali. L’articolo 21 impone alla Commissione una relazione periodica sull’applicazione della direttiva, con prima relazione entro il 12 gennaio 2010. L’articolo 23 prevede una disciplina transitoria: per un periodo fino a due anni dopo la scadenza del recepimento, gli Stati membri non sono tenuti a rilasciare i permessi nella forma di permesso di soggiorno prevista dal capo III.

Rapporti con altri atti e limiti finali

La direttiva lascia impregiudicato il regolamento (CE) n. 1030/2002 sul modello uniforme dei permessi di soggiorno e le norme nazionali sul lavoro a tempo parziale. L’articolo 24 precisa inoltre che gli Stati membri non sono tenuti a computare il periodo di soggiorno come studente, alunno in scambio, tirocinante non retribuito o volontario ai fini della concessione di ulteriori diritti in base alla legislazione nazionale, salvo il richiamo alla direttiva 2003/109/CE. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è destinata agli Stati membri ai sensi del trattato.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 definisce l’oggetto della direttiva: fissare le condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, nonché le procedure di ammissione. I considerando sottolineano l’obiettivo di favorire la mobilità e l’attrattività dell’Europa come centro di eccellenza per studi e formazione, nel rispetto dei diritti fondamentali e senza discriminazioni.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, cittadino di paese terzo, studente, alunno, tirocinante non retribuito, istituto, programma di volontariato e permesso di soggiorno. Le definizioni sono rilevanti per delimitare l’ambito oggettivo e soggettivo della disciplina e per collegarla al regolamento (CE) n. 1030/2002 sui permessi di soggiorno.

Campo di applicazione ed esclusioni

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono l’ammissione per motivi di studio; gli Stati membri possono decidere di applicarla anche a scambio di alunni, tirocinio non retribuito e volontariato. Sono esclusi specifici status e categorie, inclusi richiedenti asilo, persone con protezione sussidiaria o temporanea, soggetti con espulsione sospesa, familiari di cittadini UE con libera circolazione, soggiornanti di lungo periodo che si spostano per studio/formazione, e lavoratori o autonomi nazionali.

Disposizioni più favorevoli

L’articolo 4 salva gli accordi bilaterali o multilaterali più favorevoli e consente agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni nazionali più favorevoli per le categorie interessate.

Requisiti generali di ammissione

L’articolo 6 subordina l’ammissione alla prova del possesso di un titolo di viaggio valido, dell’autorizzazione dei genitori se il richiedente è minorenne secondo il diritto nazionale, di un’assicurazione malattia, dell’assenza di minaccia per ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica e, se richiesto, della prova del pagamento delle tasse per l’esame della domanda. Gli Stati membri devono agevolare l’ammissione dei partecipanti a programmi comunitari di mobilità.

Requisiti specifici per studenti

L’articolo 7 richiede l’accettazione presso un istituto di insegnamento superiore, la dimostrazione di risorse sufficienti per sostentamento, studi e ritorno, la possibile prova di conoscenza linguistica e, se richiesta, la prova del pagamento della tassa di iscrizione. Gli Stati membri devono rendere pubblico l’importo minimo mensile delle risorse richieste. Se l’assicurazione è automatica per iscrizione all’istituto, il relativo requisito si presume soddisfatto.

Mobilità degli studenti tra Stati membri

L’articolo 8 prevede una facilitazione dell’ammissione nello Stato membro di destinazione per studenti già ammessi in un altro Stato membro che seguano una parte degli studi o un programma complementare. Sono richiesti: rispetto dei requisiti generali e specifici nello Stato membro di destinazione, fascicolo sul percorso accademico e sulla complementarità del nuovo programma, e partecipazione a un programma di scambio comunitario o bilaterale oppure soggiorno come studente per almeno due anni, salvo ipotesi di parte obbligatoria degli studi da svolgere altrove. Le autorità del primo Stato membro trasmettono informazioni sul soggiorno su richiesta.

Requisiti per alunni in scambio

L’articolo 9 richiede età minima e massima stabilite dallo Stato membro, accettazione da parte di un istituto di istruzione secondaria, partecipazione a un programma di scambio riconosciuto e responsabilità piena dell’organizzazione promotrice per spese di sostentamento, studio, salute e ritorno; è inoltre richiesto alloggio presso una famiglia conforme alle condizioni nazionali e di programma. Gli Stati membri possono limitare l’accesso ai soli cittadini di paesi terzi che offrano analoghe possibilità ai propri cittadini.

Requisiti per tirocinanti non retribuiti

L’articolo 10 richiede una convenzione di formazione, eventualmente approvata dall’autorità competente, per svolgere il tirocinio presso un’impresa o un istituto di formazione professionale riconosciuto, oltre alla prova di risorse sufficienti e, se richiesto, di una formazione linguistica di base. Gli Stati membri devono rendere pubblico l’importo minimo mensile delle risorse richieste.

Requisiti per volontari

L’articolo 11 impone età minima e massima nazionali, una convenzione con l’organizzazione promotrice che definisca funzioni, condizioni, orario, copertura delle spese e eventuale formazione, nonché la prova che l’organizzazione abbia assicurazione di responsabilità civile e assuma la piena responsabilità per il soggiorno. Se richiesto dallo Stato membro ospitante, è prevista formazione di base su lingua, storia e strutture politiche e sociali.

Durata e rinnovo dei permessi di soggiorno

Gli articoli 12-15 disciplinano la durata dei permessi: per gli studenti almeno un anno e rinnovabile finché permangono le condizioni, con durata pari al corso se inferiore a un anno; per gli alunni massimo un anno; per i tirocinanti non retribuiti durata del tirocinio o massimo un anno, prorogabile una sola volta in casi eccezionali per completare una qualifica riconosciuta; per i volontari massimo un anno, salvo durata corrispondente al programma se superiore a un anno in circostanze eccezionali.

Revoca e non rinnovo

L’articolo 16 consente revoca o mancato rinnovo se il permesso è stato ottenuto illegalmente o se il titolare non possiede o non possiede più i requisiti di ingresso e soggiorno; la revoca o il mancato rinnovo è ammesso anche per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica.

Accesso degli studenti ad attività economiche

L’articolo 17 riconosce agli studenti il diritto di lavorare fuori dall’orario di studio, come lavoratori subordinati e, se lo Stato membro lo consente, anche autonomi. Gli Stati membri possono tenere conto della situazione del mercato del lavoro, imporre autorizzazione preliminare, fissare un limite massimo di ore/giorni/mesi per anno, con un minimo di 10 ore settimanali o equivalenti, limitare l’accesso nel primo anno e richiedere una dichiarazione preventiva all’autorità competente, anche da parte del datore di lavoro.

Garanzie procedurali, trasparenza e ricorsi

L’articolo 18 impone che la decisione sulla domanda sia adottata e comunicata in tempi non ostativi rispetto agli studi; se la documentazione è insufficiente, l’esame può essere sospeso e il richiedente va informato delle integrazioni necessarie. Il rigetto deve essere notificato con indicazione dei mezzi di impugnazione e dei termini; in caso di rigetto o revoca il richiedente ha diritto a un’impugnazione giurisdizionale nello Stato membro interessato.

Procedure accelerate e tasse

L’articolo 19 consente convenzioni per una procedura accelerata di rilascio del permesso di soggiorno o del visto per studenti e alunni tra autorità competenti e istituti/organizzazioni riconosciuti. L’articolo 20 consente agli Stati membri di imporre una tassa per l’esame delle domande.

Recepimento, relazione e regime transitorio

L’articolo 22 impone il recepimento entro il 12 gennaio 2007, con obbligo di informare la Commissione e di inserire un riferimento alla direttiva nell’atto nazionale di attuazione. L’articolo 21 prevede una relazione della Commissione, per la prima volta entro il 12 gennaio 2010, sull’applicazione della direttiva. L’articolo 23 consente una deroga transitoria fino a due anni dopo la scadenza di recepimento per il rilascio dei permessi in forma di permesso di soggiorno.

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