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Direttiva 2004/113

Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parit` di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura

Normativa europea32004L0113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un quadro comune per prevenire e reprimere la discriminazione fondata sul sesso nell’accesso a beni e servizi e nella loro fornitura. Stabilisce il divieto di discriminazione diretta e indiretta, include molestie e molestie sessuali, disciplina specificamente il settore assicurativo e dei servizi finanziari, e prevede rimedi effettivi, tutela contro le ritorsioni, regole sull’onere della prova e organismi nazionali di promozione della parità. Gli Stati membri devono recepirla entro il 21 dicembre 2007 e notificare alla Commissione le misure di trasposizione e le sanzioni adottate.

Parità di trattamento tra uomini e donne nell’accesso a beni e servizi e nella loro fornitura, con divieti di discriminazione e regole su rimedi, onere della prova, organismi di parità e assicurazioni.

Ambito di applicazione

Si applica, nei limiti delle competenze attribuite alla Comunità, a tutte le persone che forniscono beni e servizi disponibili al pubblico, sia nel settore pubblico sia nel settore privato, compresi gli organismi pubblici, quando beni e servizi sono offerti al di fuori della vita privata e familiare e delle transazioni svolte in tale ambito. Non si applica al contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità, né all’istruzione, né alle questioni riguardanti l’impiego e l’occupazione; per il lavoro autonomo opera solo nella misura in cui non sia già disciplinato da altri atti legislativi comunitari. In materia assicurativa e di altri servizi finanziari, disciplina l’uso del sesso come fattore attuariale nei nuovi contratti e, in ogni caso, i costi collegati a gravidanza e maternità.

Direttiva 2004/113/CE: parità di trattamento tra uomini e donne nell’accesso a beni e servizi

La direttiva 2004/113/CE istituisce un quadro comune per contrastare la discriminazione fondata sul sesso nell’accesso a beni e servizi e nella loro fornitura, in attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne. I considerando evidenziano che la normativa intende colmare una lacuna rispetto alla tutela già esistente nel mercato del lavoro, intervenendo su discriminazioni che possono verificarsi anche fuori dall’occupazione e dall’attività professionale, in particolare nei servizi assicurativi e finanziari.

Finalità e principi di fondo

L’obiettivo centrale è garantire un elevato livello comune di protezione contro la discriminazione fondata sul sesso. La direttiva si colloca nel quadro dei valori fondamentali dell’Unione e richiama espressamente il principio di uguaglianza, la Carta dei diritti fondamentali e la necessità di eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità in ogni campo d’azione. Il legislatore unionale lascia agli Stati membri un margine di manovra nella forma e nei mezzi di attuazione, fermo restando l’obbligo di risultato.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica a tutte le persone che forniscono beni e servizi disponibili al pubblico, nel settore pubblico e privato, inclusi gli organismi pubblici, purché l’offerta avvenga al di fuori della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in tale ambito. Restano escluse:

  • l’istruzione;
  • il contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità;
  • le questioni riguardanti l’impiego e l’occupazione;
  • il lavoro autonomo, se già coperto da altri atti legislativi comunitari.

La direttiva non incide sulla libertà di scelta del contraente, purché tale scelta non sia fondata sul sesso.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 definisce in modo autonomo i concetti essenziali:

  • discriminazione diretta: trattamento meno favorevole a causa del sesso in una situazione paragonabile;
  • discriminazione indiretta: norma, criterio o prassi apparentemente neutri che pongono persone di un sesso in particolare svantaggio, salvo giustificazione obiettiva e proporzionata;
  • molestie: comportamento non desiderato determinato dal sesso, idoneo a ledere la dignità;
  • molestie sessuali: comportamento non desiderato con connotazioni sessuali, fisiche, verbali o non verbali, con effetto lesivo della dignità.

Divieti sostanziali e deroghe ammesse

Il principio della parità di trattamento vieta ogni discriminazione diretta e indiretta fondata sul sesso. Il divieto include espressamente il trattamento meno favorevole della donna per ragioni di gravidanza e maternità, nonché le molestie, le molestie sessuali e l’ordine di discriminare. Il rifiuto o la sottomissione a tali condotte non può essere assunto come base per una decisione sfavorevole.

Sono ammesse differenze di trattamento solo in ipotesi circoscritte, quando la fornitura di beni o servizi esclusivamente o principalmente destinati a persone di un solo sesso sia giustificata da una finalità legittima e i mezzi siano appropriati e necessari. I considerando richiamano, come esempi di finalità legittime, la protezione delle vittime di violenza sessuale, esigenze di intimità e decoro, la promozione della parità, la libertà di associazione e l’organizzazione di attività sportive.

Assicurazioni e servizi finanziari

Il settore più specificamente disciplinato è quello assicurativo e degli altri servizi finanziari connessi. La direttiva stabilisce che, per i nuovi contratti stipulati dopo il 21 dicembre 2007, l’utilizzo del sesso come fattore attuariale non può determinare differenze nei premi e nelle prestazioni individuali.

Gli Stati membri potevano, prima del 21 dicembre 2007, consentire deroghe proporzionate quando il sesso sia fattore determinante nella valutazione del rischio, purché basate su dati attuariali e statistici pertinenti, accurati, aggiornati e accessibili al pubblico. In tal caso:

  • gli Stati membri devono informare la Commissione;
  • i dati devono essere compilati, pubblicati e regolarmente aggiornati;
  • la decisione va riesaminata cinque anni dopo il 21 dicembre 2007, tenendo conto della relazione della Commissione.

In ogni caso, i costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non possono incidere su premi e prestazioni individuali. Gli Stati membri potevano differire l’attuazione di questa specifica regola fino a due anni dal 21 dicembre 2007, con immediata informazione alla Commissione.

Azione positiva e standard minimi

La direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare misure specifiche dirette a prevenire o compensare svantaggi connessi al sesso. Essa inoltre contiene una clausola di standard minimo: gli Stati possono adottare regole più favorevoli, ma non possono utilizzare la direttiva come pretesto per ridurre il livello di protezione già esistente nei settori coperti.

Tutela giurisdizionale, risarcimento e legittimazione

Gli Stati membri devono assicurare rimedi effettivi a favore delle persone che ritengono di aver subito una violazione del principio di parità di trattamento, anche dopo la cessazione del rapporto in cui la discriminazione si sarebbe verificata. Devono essere disponibili procedure giudiziarie e/o amministrative, incluse, se del caso, procedure di conciliazione.

Il danno deve essere indennizzato o risarcito in modo reale ed effettivo, dissuasivo e proporzionato, senza limiti massimi predeterminati. Inoltre, associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche con interesse legittimo possono agire per conto o a sostegno della vittima, con il suo consenso.

Onere della prova e protezione contro le ritorsioni

Quando il ricorrente allega fatti idonei a far presumere una discriminazione diretta o indiretta, l’onere di dimostrare l’assenza di violazione ricade sulla parte convenuta. La regola opera nel rispetto dei sistemi processuali nazionali, non si applica ai procedimenti penali e può essere esclusa nei casi in cui l’istruzione dei fatti spetti al giudice o ad altra autorità competente.

La direttiva impone inoltre agli Stati membri di tutelare le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli come reazione a un reclamo o a un’azione giudiziaria o amministrativa volta a far rispettare la parità di trattamento.

Dialogo sociale e organismi di promozione della parità

Gli Stati membri devono incoraggiare il dialogo con le parti interessate che abbiano un legittimo interesse alla lotta contro la discriminazione fondata sul sesso nell’accesso a beni e servizi.

Devono inoltre designare uno o più organismi per la promozione, l’analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento. Tali organismi devono poter:

  • prestare assistenza indipendente alle vittime per avviare le procedure;
  • svolgere inchieste indipendenti;
  • pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni.

Adeguamento dell’ordinamento nazionale, sanzioni e informazione

Gli Stati membri devono eliminare ogni disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa incompatibile con il principio di parità di trattamento. Devono inoltre fare in modo che le clausole contrattuali, i regolamenti interni aziendali e le norme delle associazioni, con o senza scopo di lucro, contrastanti con tale principio siano nulle oppure modificabili.

Le sanzioni nazionali devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive; possono includere il risarcimento alle vittime. Le relative disposizioni devono essere notificate alla Commissione entro il 21 dicembre 2007.

Gli Stati membri devono anche assicurare una adeguata diffusione delle norme adottate in attuazione della direttiva e di quelle già vigenti nel settore, presso le persone interessate e su tutto il territorio nazionale.

Termini di trasposizione e obblighi di comunicazione

Il termine di recepimento è fissato al 21 dicembre 2007. Le misure nazionali di trasposizione devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.

Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione:

  • entro il 21 dicembre 2007, le disposizioni sanzionatorie adottate;
  • entro il 21 dicembre 2009 e poi ogni cinque anni, tutte le informazioni disponibili sull’applicazione della direttiva;
  • il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

La Commissione deve redigere una relazione di sintesi entro il 21 dicembre 2010, con esame delle prassi nazionali in materia di fattori attuariali fondati sul sesso, e può proporre modifiche della direttiva. La direttiva è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Scopo e principio generale

L’articolo 1 definisce lo scopo della direttiva: istituire un quadro per la lotta alla discriminazione fondata sul sesso nell’accesso a beni e servizi e nella loro fornitura, per rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento tra uomini e donne.

Definizioni di discriminazione e molestie

L’articolo 2 definisce la discriminazione diretta, la discriminazione indiretta, le molestie e le molestie sessuali. Sono rilevanti anche il carattere non desiderato del comportamento, la lesione della dignità e la creazione di un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Ambito di applicazione e esclusioni

L’articolo 3 si applica ai fornitori di beni e servizi disponibili al pubblico, nel settore pubblico e privato, inclusi gli organismi pubblici, purché l’offerta avvenga fuori dall’area della vita privata e familiare. Sono escluse l’istruzione, il contenuto dei media e della pubblicità, nonché le questioni di impiego e occupazione; il lavoro autonomo è escluso se già coperto da altri atti comunitari.

Principio di parità di trattamento

L’articolo 4 vieta ogni discriminazione diretta e indiretta fondata sul sesso, incluso il trattamento meno favorevole della donna per gravidanza e maternità. Considera discriminazione anche le molestie, le molestie sessuali e l’ordine di discriminare. Consente differenze di trattamento solo se la fornitura di beni o servizi destinati esclusivamente o principalmente a persone di un solo sesso è giustificata da una finalità legittima e i mezzi sono appropriati e necessari.

Assicurazioni e servizi finanziari: fattori attuariali

L’articolo 5 impone che, nei nuovi contratti stipulati dopo il 21 dicembre 2007, l’uso del sesso come fattore di calcolo di premi e prestazioni non determini differenze individuali. Gli Stati membri potevano, prima del 21 dicembre 2007, autorizzare deroghe proporzionate per rischi in cui il sesso sia fattore determinante, sulla base di dati attuariali e statistici pertinenti, accurati, aggiornati e pubblici; in tal caso devono informare la Commissione e riesaminare la decisione cinque anni dopo il 21 dicembre 2007. In ogni caso i costi legati a gravidanza e maternità non possono incidere su premi e prestazioni; gli Stati membri potevano rinviare l’attuazione di questa parte fino a due anni dal 21 dicembre 2007, informando la Commissione.

Azione positiva e prescrizioni minime

L’articolo 6 consente misure specifiche destinate a evitare o compensare svantaggi legati al sesso. L’articolo 7 consente agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più favorevoli e vieta che la direttiva giustifichi un abbassamento del livello di protezione già esistente.

Rimedi, risarcimento e legittimazione ad agire

L’articolo 8 impone l’accesso a procedure giudiziarie e/o amministrative, anche conciliative, per chi si ritiene leso, pure dopo la cessazione del rapporto in cui si presume la discriminazione. Il danno deve essere indennizzato o risarcito in modo effettivo, dissuasivo e proporzionato, senza limiti massimi predeterminati. Associazioni, organizzazioni o persone giuridiche con interesse legittimo possono agire per conto o a sostegno della vittima, con la sua approvazione.

Onere della prova e protezione contro le ritorsioni

L’articolo 9 trasferisce l’onere della prova sul convenuto quando il ricorrente dimostri fatti idonei a far presumere una discriminazione diretta o indiretta, salvo procedimenti penali e salvo i casi in cui l’istruzione dei fatti spetti al giudice o a un’altra autorità competente. L’articolo 10 impone la tutela contro trattamenti o conseguenze sfavorevoli come reazione a un reclamo o a un’azione diretta a far rispettare la parità.

Dialogo con le parti interessate e organismi di parità

L’articolo 11 incoraggia il dialogo con le parti interessate che abbiano un legittimo interesse alla lotta contro la discriminazione. L’articolo 12 impone agli Stati membri di designare uno o più organismi per promuovere, analizzare, controllare e sostenere la parità di trattamento, con competenze di assistenza indipendente alle vittime, indagine indipendente e pubblicazione di relazioni e raccomandazioni.

Conformità, sanzioni e diffusione

L’articolo 13 richiede l’abrogazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio di parità e la nullità o modifica delle clausole contrattuali, dei regolamenti interni aziendali e delle norme associative incompatibili. L’articolo 14 impone sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, anche con indennizzi alle vittime, da notificare alla Commissione entro il 21 dicembre 2007. L’articolo 15 richiede la diffusione delle misure di attuazione e delle norme già vigenti presso il pubblico interessato.

Relazioni, recepimento ed entrata in vigore

L’articolo 16 prevede la trasmissione alla Commissione, entro il 21 dicembre 2009 e poi ogni cinque anni, delle informazioni sull’applicazione della direttiva; la Commissione deve presentare una relazione di sintesi entro il 21 dicembre 2010, tenendo conto delle posizioni delle parti interessate e, se del caso, proponendo modifiche. L’articolo 17 fissa il termine di recepimento al 21 dicembre 2007 e richiede che le misure nazionali contengano un riferimento alla direttiva o ne siano corredate alla pubblicazione; gli Stati membri devono inoltre comunicare il testo delle disposizioni interne essenziali. L’articolo 18 stabilisce l’entrata in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’articolo 19 individua gli Stati membri come destinatari.

Come è indicizzato

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