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direttiva

Direttiva 2004/115

Direttiva 2004/115/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitariTesto rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32004L0115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna i limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari fissati dalla direttiva 90/642/CEE per numerosi prodotti vegetali. La Commissione motiva la scelta con la valutazione del rischio per i consumatori e con la necessità di adeguare i valori a nuove utilizzazioni o dati disponibili. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 22 giugno 2005 e applicarle dal 23 giugno 2005.

Modifica gli allegati della direttiva 90/642/CEE aggiornando i limiti massimi di residui di specifici antiparassitari in alcuni prodotti vegetali e ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, che devono recepire la direttiva nel proprio ordinamento, e incide sui livelli massimi di residui di antiparassitari presenti su e in determinati prodotti di origine vegetale elencati nell'allegato della direttiva 90/642/CEE, in particolare frutta, verdura, legumi, semi oleosi, patate, tè e luppolo. La modifica riguarda le sostanze metomil, tiodicarb, miclobutanil, gruppo maneb, fenpropimorf, metalaxil, metalaxil-m, penconazolo, iprovalicarb, azossistrobina e fenhexamid. Sono richiamati i limiti provvisori per taluni LMR, che possono diventare definitivi dopo quattro anni se non modificati; resta ferma la competenza degli Stati membri nel rilascio delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 91/414/CEE.

Modifica dei limiti massimi di residui di antiparassitari

La direttiva 2004/115/CE della Commissione interviene sulla direttiva 90/642/CEE, che disciplina le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. La modifica è adottata sulla base della valutazione scientifica dell'esposizione dei consumatori e dell'esigenza di aggiornare i limiti in funzione di nuove utilizzazioni o dati disponibili, mantenendo al centro la tutela della salute umana.

Contesto e logica regolatoria

Nei considerando si evidenzia che le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari restano di competenza degli Stati membri ai sensi della direttiva 91/414/CEE, ma devono essere fondate su valutazioni degli effetti sulla salute umana, degli animali e dell'ambiente. La Commissione richiama inoltre il principio secondo cui i limiti massimi di residui riflettono l'uso di quantità minime di antiparassitari compatibili con un'efficace protezione delle piante e con una presenza di residui tossicologicamente accettabile. È affermato che, ove vi siano usi autorizzati non supportati da dati sufficienti, o assenza di usi autorizzati, i limiti devono essere fissati al limite inferiore di determinazione analitica.

Ambito materiale della modifica

La direttiva riguarda specificamente i residui delle seguenti sostanze: metomil, tiodicarb, miclobutanil, gruppo maneb, fenpropimorf, metalaxil, metalaxil-m, penconazolo, iprovalicarb, azossistrobina e fenhexamid. I nuovi valori sostituiscono quelli previsti nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE per numerose categorie alimentari, tra cui:

  • frutta fresca, essiccata o congelata;
  • verdura fresca, congelata o essiccata;
  • legumi freschi;
  • semi oleosi;
  • patate;
  • tè;
  • luppolo.

L'allegato riporta i singoli valori per sottocategorie e prodotti specifici, con una legenda che precisa che "*1" indica il limite inferiore di determinazione analitica e che "(p)" indica un limite provvisorio.

Limiti provvisori e loro evoluzione

Il considerando 10 chiarisce che la fissazione o modifica a livello comunitario di quantità massime provvisorie non impedisce agli Stati membri di stabilire limiti provvisori per le sostanze interessate conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e all'allegato VI della medesima. È inoltre precisato che un periodo di quattro anni è considerato sufficiente per consentire ulteriori utilizzazioni delle sostanze attive in questione e che, decorso tale periodo, i limiti provvisori devono diventare definitivi se non modificati.

Obblighi per gli Stati membri

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 22 giugno 2005 e applicare le disposizioni dal 23 giugno 2005. Il recepimento deve essere accompagnato da una comunicazione alla Commissione del testo nazionale adottato e di una tabella di concordanza. Inoltre, le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità scelte dallo Stato membro.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che restano responsabili della trasposizione nel diritto interno e dell'aggiornamento conseguente dei propri sistemi di controllo e autorizzazione.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli LMR nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE

L'articolo 1 sostituisce, nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE, i livelli massimi di residui per metomil, tiodicarb, miclobutanil, gruppo maneb, fenpropimorf, metalaxil, metalaxil-m, penconazolo, iprovalicarb, azossistrobina e fenhexamid con quelli riportati nell'allegato della direttiva. L'allegato dettaglia i valori per categorie di prodotti vegetali e per singoli prodotti, con indicazione del limite inferiore di determinazione analitica ("*1") e dei limiti provvisori ("p").

Termine di recepimento e applicazione

L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 22 giugno 2005 e di applicarle dal 23 giugno 2005. È inoltre richiesto l'invio alla Commissione del testo delle disposizioni e di una tabella di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri.

Obbligo di comunicazione delle norme interne

L'articolo 2, paragrafo 2, prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore

L'articolo 3 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Destinatari

L'articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasicurezza alimentaresalute pubblicaprodotti fitosanitaricontrolli sui residui

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