Ordinanza n. 82/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del verbale della seduta del Senato Accademico del 26 novembre 2025, n. 387/11/2025, con cui è stata nominata la Commissione di selezione; - del verbale della Commissione del 22 dicembre 2025, con cui è stata definita la lista dei candidati da sottoporre al Senato Accademico; - del verbale della seduta del Senato Accademico del 22 dicembre 2025, n. 388/12/2025, incluse le operazioni di predeterminazione di criteri e attribuzione dei punteggi, con cui sono stati designati i cinque membri del CDA; - del decreto rettorale del 9 febbraio 2026, n. 46/2026, con cui sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione di Ateneo per un triennio, a decorrere dal 2 marzo 2026; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, inclusi: 1) il verbale del Senato Accademico della seduta del 3 novembre 2025, n. 385/11/2025, con cui è stato approvato l’avviso di selezione interna per la presentazione delle candidature alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Teramo; 2) il decreto rettorale del 3 novembre 2025, n. 547/2025, con cui è stato emanato l’avviso di selezione interna per la designazione dei cinque membri del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Teramo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti della procedura di selezione e designazione dei cinque componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Teramo, inclusi la nomina della commissione, la valutazione delle candidature e il decreto rettorale di nomina
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, gli atti con cui l'Università degli Studi di Teramo ha disciplinato e svolto la selezione interna per la designazione di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione di Ateneo e il successivo decreto rettorale di nomina. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il Collegio non ha deciso nel merito né ha adottato una misura cautelare di sospensione. Ha ritenuto che le esigenze di tutela del ricorrente potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. L'udienza pubblica è stata fissata al 10 luglio 2026. Poiché la mancata decisione cautelare non consentiva di individuare un'effettiva soccombenza nella fase cautelare, le spese di lite della fase sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il Collegio ritiene che le esigenze di tutela del ricorrente possano essere adeguatamente soddisfatte mediante la trattazione del merito del giudizio nella pubblica udienza indicata nel dispositivo.
La disposizione consente al giudice, in luogo della decisione cautelare, di fissare sollecitamente la discussione del merito quando tale trattazione sia ritenuta idonea a soddisfare le esigenze di tutela dedotte.
Massime di principio
- Quando, nella fase cautelare, il collegio ritiene che le esigenze di tutela possano essere adeguatamente soddisfatte mediante una sollecita trattazione del merito, può fissare l'udienza pubblica senza pronunciarsi sulla sospensione degli atti impugnati.
- La mancata decisione sulla domanda cautelare esclude, di regola, l'individuazione di una parte effettivamente soccombente nella fase cautelare e può giustificare la compensazione delle relative spese.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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