Cassazione Penale, Sentenza n. 14216/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha sostituito la misura di sicurezza della espulsione (disposta in sede di condanna per cessione di stupefacenti) con la misura meno afflittiva della libertà vigilata. Il ricorrente sostiene errata applicazione di legge: una volta ritenuta prevalente la tutela dell'unita del nucleo familiare radicato in Italia, non sarebbe stato possibile sostituire la espulsione prevista dall'art.86 dPR n.309 del 1990 con una diversa misura.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Conferma che il Tribunale di Sorveglianza, pur avendo rilevato l'attualita della pericolosita, e titolare del potere di graduare e modificare la tipologia della misura di sicurezza in base ai principi di proporzionalita e gradualita. Nel caso di specie la sostituzione con la libertà vigilata e stata ritenuta legittima anche in considerazione del radicamento in Italia del nucleo familiare del ricorrente. Il ricorrente e condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art.235 Codice Penale
presenza come riferimento alla misura di sicurezza
La norma e richiamata come base per la previsione di misure di sicurezza applicabili al condannato; la Corte non ne nega l'applicabilita ma conferma che la tipologia di misura puo essere graduata dal giudice in sede di decisione
art.86 dPR n.309 del 1990
art.86 dPR n.309 del 1990
Riferimento normativo per la espulsione quale misura di sicurezza nei confronti dello straniero condannato per stupefacenti; la Corte riconosce che la espulsione era stata disposta ma ritiene legittima la sostituzione con una misura meno afflittiva alla luce dei principi di proporzionalita e gradualita
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. I n. 4730 del 2.10.1998, rv 211884
Richiamato il principio consolidato secondo cui il giudice della misura di sicurezza e titolare del potere di modificare la tipologia di misura applicabile in rapporto a criteri di proporzionalita e gradualita
Principi generali dell'ordinamento
I principi di proporzionalita e gradualita autorizzano la valutazione di misure meno afflittive quando le circostanze concrete (es. radicamento familiare) lo giustificano, pur restando accertata l'attualita della pericolosita
Massime di principio
- Il giudice che decide sulla misura di sicurezza puo modificare la tipologia della misura applicabile in base ai principi di proporzionalita e gradualita, anche passando da una misura piu afflittiva a una meno afflittiva.
- La rilevata necessita di tutela dell'unita del nucleo familiare e altri elementi di contesto (es. radicamento in Italia) possono giustificare la sostituzione della espulsione con una misura alternativa come la liberta vigilata.
- La conferma dell'attualita della pericolosita non esclude automaticamente la possibilita di graduare la misura; il giudice deve comunque motivare la scelta applicando il criterio della minima afflizione compatibile con la tutela sociale.
- In sede di impugnazione e importante non limitarsi a contestare l'esito (es. la sostituzione), ma argomentare specificamente l'illegittimita del potere di graduazione del giudice se si intende far valere che la sostituzione non fosse ammessa.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione il ricorrente puo essere condannato al pagamento delle spese processuali.
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