Sentenza del 22/11/2018 n. 8250 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ricorso in appello e specificità dei motivi d'impugnazione. Necessarietà. Riproduzione delle eccezioni del ricorso introduttivo. Regime dell'onere della prova. Prova contraria. Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso in appello è stato ritenuto inammissibile o comunque infondato per difetto di specificità dei motivi, poiché la mera riproposizione delle difese di primo grado non consente il riesame della sentenza. È stata inoltre ritenuta insufficiente una contestazione generica delle movimentazioni finanziarie, in assenza di documentazione idonea a dimostrare la diversa natura delle operazioni.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appello contestava l’accertamento fondato su movimentazioni finanziarie e sulle relative presunzioni, ma riproduceva sostanzialmente le eccezioni già formulate nel ricorso introduttivo senza indicare in modo puntuale gli errori commessi dal giudice di primo grado nella ricostruzione dei fatti o nell’applicazione delle norme. Inoltre, la prova contraria alla presunzione derivante dai movimenti bancari non risultava adeguatamente documentata.
Norme richiamate
Art. 53 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione.
L’atto di appello deve individuare concretamente gli errori della sentenza impugnata, sia nella ricostruzione dei fatti sia nell’interpretazione o applicazione delle norme. Non è sufficiente ripetere le argomentazioni già svolte in primo grado.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’appello deve criticare specificamente la sentenza impugnata: la riproduzione del ricorso introduttivo, senza confrontarsi con la motivazione del giudice, può comportare l’inammissibilità dell’impugnazione.
- Chi contesta un accertamento basato su presunzioni derivanti da movimentazioni bancarie deve fornire una prova contraria concreta, analitica e documentale, spiegando l’origine e la destinazione delle singole operazioni rilevanti.
- Le contestazioni generiche o meramente assertive non sono normalmente sufficienti a superare una presunzione tributaria, soprattutto quando l’accertamento è fondato su dati finanziari documentati.
- In appello occorre distinguere tra la riproposizione delle difese non esaminate e la formulazione di motivi specifici: nel secondo caso è necessario spiegare perché la decisione di primo grado sarebbe errata.
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