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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/814

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/814 della Commissione, del 1o aprile 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Cile, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32026R0814

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati prodotti avicoli e di materiale germinale, in base agli sviluppi della situazione sanitaria in Cile, Regno Unito e Stati Uniti. Le modifiche riflettono nuovi focolai di HPAI in Cile e negli Stati Uniti, con conseguente sospensione per le zone interessate, e il miglioramento della situazione nel Regno Unito, con riapertura delle zone precedentemente sospese. L’intervento modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 ed è adottato con urgenza per tutelare la sanità animale nell’Unione e limitare perturbazioni commerciali non necessarie.

Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le zone autorizzate all’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, con sospensioni e riaperture per Cile, Regno Unito e Stati Uniti.

Ambito di applicazione

Si applica agli scambi verso l’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle voci relative al Cile, al Regno Unito e agli Stati Uniti, aggiornando le zone autorizzate o sospese in funzione della situazione epidemiologica da influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Non introduce un regime generale nuovo, ma modifica elenchi settoriali già vigenti; è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Cile, Regno Unito e Stati Uniti

Il regolamento interviene sugli elenchi delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. La modifica si fonda sulla disciplina generale del regolamento (UE) 2016/429 e sul regolamento delegato (UE) 2020/692, che subordinano l’ingresso di tali prodotti al rispetto di requisiti sanitari e all’inclusione dei paesi/zone nelle liste dell’Unione.

La Commissione motiva l’intervento con nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Cile e negli Stati Uniti e con l’aggiornamento favorevole della situazione sanitaria nel Regno Unito. Le modifiche sono adottate con urgenza per tutelare lo status sanitario dell’Unione e limitare perturbazioni non necessarie degli scambi.

Base giuridica e contesto normativo

L’atto è adottato dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, in particolare:

  • articolo 230, paragrafo 1;
  • articolo 232, paragrafo 1, lettera b);
  • articolo 232, paragrafo 3, lettera b).

Il considerando ricorda che:

  • l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è consentito solo se i paesi terzi o territori interessati sono elencati conformemente al regolamento 2016/429;
  • il regolamento delegato (UE) 2020/692 fissa le prescrizioni sanitarie per l’ingresso;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati, negli allegati da I a XXII.

Il presente regolamento modifica in particolare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Ambito materiale delle modifiche

Gli allegati interessati riguardano due categorie di prodotti:

  • allegato V: partite di pollame e materiale germinale di pollame;
  • allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Le modifiche incidono sulle voci relative a Cile, Regno Unito e Stati Uniti, aggiornando le zone ammesse o sospese in funzione dei focolai di HPAI e delle misure di contenimento adottate dalle autorità veterinarie locali.

Cile: nuova zona interessata da HPAI

La Commissione prende atto della notifica cilena del 27 marzo 2026 relativa a un focolaio di HPAI nel pollame nella regione metropolitana, confermato il 24 marzo 2026 mediante RT-PCR.

Alla luce delle misure adottate dal Cile, incluse zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e politica di abbattimento totale, il regolamento:

  • inserisce la nuova zona CL-2.12 nell’allegato V, parte 1, sezione B, per pollame e materiale germinale di pollame;
  • inserisce la medesima zona CL-2.12 nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, per carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

La zona CL-2.12 è descritta come:

  • Metropolitan Region, Province of Talagante, Commune of Talagante;
  • coordinate: Latitude -33.7133, Longitude -70.9876;
  • PZ: Communes Talagante, Isla de Maipo, El Monte;
  • SZ: Communes Talagante, El Monte, Isla de Maipo, Melipilla, Peñaflor and Paine.

Le date riportate negli allegati indicano, per questa zona, il 24.3.2026 per l’allegato V e il 24.3.2026 / 23.3.2026 per l’allegato XIV, secondo la struttura delle tabelle modificate.

Regno Unito: riapertura di zone precedentemente sospese

Per il Regno Unito, la Commissione valuta informazioni aggiornate del 26 marzo 2026 su quattro focolai di HPAI nel Pembrokeshire, in Galles, confermati tra il 30 ottobre e il 18 novembre 2025.

Il Regno Unito ha comunicato:

  • l’attuazione di una politica di abbattimento totale;
  • il completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione successive agli abbattimenti.

La Commissione ritiene che le garanzie fornite siano sufficienti a concludere che la situazione sanitaria non costituisce più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione. Di conseguenza, vengono modificate le tabelle degli allegati V e XIV per ri-autorizzare l’ingresso da alcune zone britanniche.

Le zone interessate sono:

  • GB-2.401;
  • GB-2.402;
  • GB-2.413;
  • GB-2.426.

Per ciascuna di queste zone, negli allegati vengono sostituite o aggiornate le righe corrispondenti, mantenendo il riferimento alle specie/categorie interessate e alle date di evento/conferma indicate nelle tabelle. L’obiettivo dichiarato è evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Regno Unito.

Stati Uniti: nuove sospensioni per l’Indiana

Gli Stati Uniti hanno notificato il 25 marzo 2026 la comparsa di 13 nuovi focolai di HPAI nel pollame nello Stato dell’Indiana, confermati tra il 16 marzo 2026 e il 23 marzo 2026 mediante RT-PCR.

A seguito di tali eventi, il regolamento aggiunge nuove zone negli allegati V e XIV, entrambe relative a partite provenienti dagli Stati Uniti e localizzate in Indiana, con aree soggette a restrizioni di 10 km attorno ai focolai. Le zone inserite sono:

  • US-2.1336;
  • US-2.1337;
  • US-2.1338;
  • US-2.1339;
  • US-2.1340;
  • US-2.1341;
  • US-2.1342;
  • US-2.1343;
  • US-2.1344;
  • US-2.1345;
  • US-2.1346;
  • US-2.1347;
  • US-2.1348.

Le descrizioni territoriali indicano contea e, per ciascuna zona, un’area circolare di raggio 10 km con coordinate GPS del punto di partenza. Le contee interessate sono Elkhart, Adams, Jay e LaGrange.

Effetti sulle liste di autorizzazione e sulla circolazione delle merci

Le modifiche agli allegati producono l’effetto pratico di:

  • sospendere l’ingresso nell’Unione dalle nuove zone cilene e statunitensi colpite da HPAI;
  • consentire nuovamente l’ingresso dalle zone del Regno Unito per le quali la Commissione ha ritenuto cessata la minaccia sanitaria.

L’aggiornamento opera in un contesto di controllo veterinario delle importazioni da paesi terzi e incide direttamente sulla possibilità di commercializzare nell’Unione le partite provenienti dalle aree elencate.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 230, paragrafo 1, e dell’articolo 232, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, lettera b). La finalità è aggiornare gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti avicoli e materiale germinale, in funzione della situazione di sanità animale.

Sospensione per il Cile e gli Stati Uniti

A seguito della notifica di nuovi focolai di HPAI nel pollame in Cile (regione metropolitana, conferma il 24 marzo 2026) e negli Stati Uniti (13 focolai nell’Indiana, confermati tra il 16 e il 23 marzo 2026), l’ingresso nell’Unione è sospeso per le nuove zone interessate. Negli allegati V e XIV vengono inserite nuove zone per il Cile (CL-2.12) e per gli Stati Uniti (US-2.1336 fino a US-2.1348), con conseguente esclusione delle partite provenienti da tali zone secondo le condizioni e le date indicate negli allegati.

Riapertura di alcune zone del Regno Unito

Per il Regno Unito, la Commissione prende atto delle informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica relative a quattro precedenti focolai di HPAI nel Pembrokeshire, in Galles, e delle misure adottate, inclusa la politica di abbattimento totale e le operazioni di pulizia e disinfezione. Sulla base di tali garanzie, le zone GB-2.401, GB-2.402, GB-2.413 e GB-2.426 sono nuovamente autorizzate per l’ingresso nell’Unione delle partite interessate, secondo le indicazioni riportate negli allegati modificati.

Modifiche agli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404

L’allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, viene modificato per il Cile, il Regno Unito e gli Stati Uniti quanto alle zone autorizzate per partite di pollame e materiale germinale di pollame. L’allegato XIV, parte 1, sezione B, viene modificato per le medesime aree geografiche con riferimento alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Le modifiche consistono nell’inserimento della nuova zona cilena CL-2.12, nella sostituzione di alcune righe per il Regno Unito e nell’aggiunta di 13 nuove zone statunitensi in Indiana.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La Commissione evidenzia che le misure devono produrre effetti con urgenza per evitare perturbazioni inutili degli scambi con il Regno Unito e per rispondere ai nuovi focolai in Cile e negli Stati Uniti.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio agroalimentarecontrolli veterinariimportazioni da paesi terzi

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