Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/748

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/748 della Commissione, del 31 marzo 2026, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2027, il 2028 e il 2029, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2025/854

Normativa europea32026R0748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce il programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il triennio 2027-2029, volto a verificare il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori. Definisce i prodotti da campionare, le combinazioni sostanza/prodotto da analizzare, le modalità di campionamento e le regole di trasmissione dei risultati all’EFSA. Prevede inoltre prescrizioni specifiche per gli alimenti biologici e per quelli destinati ai lattanti e ai bambini, nonché l’abrogazione del precedente regolamento 2025/854 con una disciplina transitoria per i campioni 2026.

Programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2027-2029 sui residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione e, ai fini del regolamento, anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Impone campionamento e analisi, negli anni 2027, 2028 e 2029, di specifiche combinazioni antiparassitario/prodotto elencate negli allegati I e II, includendo prodotti di origine vegetale, prodotti di origine animale, prodotti dell’agricoltura biologica e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. Restano rilevanti le esclusioni e le limitazioni indicate negli allegati, nonché l’applicazione del regolamento (UE) 2025/854 ai campioni prelevati nel 2026 fino al 1º settembre 2027.

Programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2027-2029 sui residui di antiparassitari

Il regolamento istituisce il programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il triennio 2027-2029 in materia di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale. La misura si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005 e mira sia a verificare il rispetto dei livelli massimi di residui, sia a valutare l’esposizione dei consumatori, tenendo conto dell’evoluzione dell’uso degli antiparassitari e della necessità di disporre di dati comparabili a livello unionale.

Base giuridica e finalità del programma

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. Dai considerando emerge che il programma sostituisce la precedente generazione di piani coordinati avviata con il regolamento (CE) n. 1213/2008 e proseguita con successivi atti, da ultimo il regolamento di esecuzione (UE) 2025/854. La logica del programma è quella di monitorare, in cicli triennali, una selezione rappresentativa di prodotti che costituiscono i principali componenti della dieta nell’Unione, così da misurare con continuità il livello di esposizione dei consumatori ai residui.

Ambito soggettivo e territoriale

Gli obblighi sono posti in capo agli Stati membri. Il testo precisa inoltre, per effetto dell’accordo di recesso e del Quadro di Windsor, che ai fini del regolamento i riferimenti agli Stati membri si intendono estesi anche al Regno Unito con riguardo all’Irlanda del Nord. Il regolamento è applicabile direttamente in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento.

Campionamento dei prodotti di origine vegetale e animale

L’articolo 1 impone agli Stati membri di prelevare e analizzare, nel periodo 2027-2029, campioni delle combinazioni antiparassitari/prodotti elencate nell’allegato I. L’allegato distingue tra prodotti di origine vegetale e prodotti di origine animale, con una programmazione annuale che distribuisce nel triennio le matrici da controllare. Tra i prodotti vegetali figurano, a titolo esemplificativo, uve da tavola, mele, arance dolci, banane, fragole, pere, pesche, kiwi, melanzane, cavolfiori, lattughe, pomodori, patate, peperoni, spinaci, cereali e prodotti trasformati o semilavorati come vino, olio di oliva vergine e riso bruno. Tra i prodotti animali compaiono grasso bovino, latte vaccino, grasso di pollame, uova di gallina, grasso suino e fegato bovino.

Selezione casuale, campionamento e regole tecniche

Il lotto da sottoporre a campionamento deve essere determinato in modo casuale. La procedura di campionamento, compreso il numero di unità campionate, deve rispettare la direttiva 2002/63/CE, che resta il riferimento tecnico per i metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale. Gli allegati contengono inoltre indicazioni operative su prodotti non trasformati, fattori di trasformazione da indicare per alcuni campioni congelati o trasformati e casi particolari per cereali, vino, olio di oliva, latte e uova.

Combinazioni sostanza/prodotto da analizzare

L’allegato I, parte C, elenca numerose combinazioni di residui di antiparassitario/prodotto da analizzare nei prodotti di origine vegetale. Per molte sostanze l’obbligo è generale; per altre, il regolamento circoscrive l’analisi a specifiche matrici e a specifici anni. Tra gli esempi espressamente dettagliati figurano 2,4-D, 2-fenilfenolo, 4-CPA, clormequat, clorotalonil, cioramazina, etefon, fenbutatin ossido, fluazifop-P, glufosinato-ammonio, glifosato, mepiquat, nicotine, propamocarb, pimetrozina, triciclazolo, trinexapac e trimetilsolfonio catione. Per alcune sostanze, come i ditiocarbammati, l’analisi è ampia ma con esclusione di determinati prodotti; per altre vi sono prescrizioni puntuali per il 2027, 2028 o 2029.

Prodotti di origine animale e sostanze rilevanti

L’allegato I, parte D, contiene l’elenco delle sostanze da ricercare nei prodotti di origine animale, includendo tra le altre aldrin e dieldrin, clordano, DDT, endosulfan, glifosato, glufosinato-ammonio, esaclorobenzene, esaclorocicloesani, lindano, mepiquat, metossicloro, paration, pendimetalin, permetrina e pirimifos-metile. Per alcune combinazioni le osservazioni limitano il controllo a un solo anno e a un determinato prodotto, come nel caso di indoxacarb sul latte vaccino nel 2028 o di fluopyram sul fegato nel 2029.

Campioni di prodotti biologici e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

L’allegato II stabilisce che, oltre ai campioni previsti per i prodotti ordinari, ciascuno Stato membro debba prelevare ogni anno campioni aggiuntivi per individuare le sostanze elencate negli allegati I, parti C e D. Per i prodotti dell’agricoltura biologica, i campioni devono essere prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato nazionale e comunque in numero non inferiore a uno. Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, devono essere verificati i limiti previsti dalla normativa settoriale richiamata, tenendo conto delle sole definizioni di residuo del regolamento (CE) n. 396/2005; se il prodotto è analizzato pronto al consumo o ricostituito, i risultati devono essere comunicati per il prodotto così come è immesso in vendita quando esso possa essere consumato in entrambe le forme.

Prescrizioni di analisi, screening e laboratori

L’allegato II, parte B, disciplina le prescrizioni per l’analisi. Gli Stati membri che utilizzano metodi multiresiduo possono avvalersi di screening qualitativi per non più del 15 % dei campioni; gli altri campioni devono essere analizzati con metodi multiresiduo quantitativi. Se lo screening qualitativo dà esito positivo, occorre procedere a quantificazione con metodo standardizzato. Per i metodi monoresiduo, i campioni possono essere inviati ai laboratori ufficiali che dispongono già dei metodi convalidati necessari. Il regolamento richiama inoltre gli orientamenti della Commissione sulla qualità e validazione delle analisi dei residui di antiparassitari.

Trasmissione dei dati e comparabilità dei risultati

Per garantire risultati comparabili a livello dell’Unione, gli Stati membri devono trasmettere i risultati all’EFSA utilizzando la «Descrizione standardizzata del campione versione 2» e gli «Orientamenti per le relazioni di monitoraggio delle sostanze chimiche». I dati vanno inviati in formato elettronico secondo il tracciato previsto dall’Autorità e, per ciascun anno di campionamento, entro il 31 agosto dell’anno successivo. Il regolamento precisa anche come trattare i residui con definizioni complesse: i composti compresi nella definizione completa devono essere comunicati separatamente se analizzati individualmente.

Disposizioni transitorie e abrogazione del regolamento precedente

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/854 è abrogato per garantire chiarezza sul programma applicabile. Tuttavia, esso continua ad applicarsi fino al 1º settembre 2027 per i campioni prelevati nel 2026, in modo da coprire la fase di chiusura del precedente ciclo di controllo.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º gennaio 2027. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Campionamento e analisi nel triennio 2027-2029

Gli Stati membri devono prelevare e analizzare, nel corso degli anni 2027, 2028 e 2029, campioni delle combinazioni antiparassitari/prodotti indicate nell’allegato I. Il lotto da campionare deve essere scelto casualmente e la procedura di campionamento, incluso il numero di unità, deve conformarsi alla direttiva 2002/63/CE.

Campioni di prodotti biologici e alimenti per lattanti e bambini

Gli Stati membri devono prelevare e analizzare i campioni indicati nell’allegato II, parte A, inclusi quelli di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e di prodotti dell’agricoltura biologica, secondo le prescrizioni dell’allegato II, parte B. Per gli alimenti per lattanti e bambini occorre verificare il rispetto dei limiti previsti dall’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/127, dall’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/128 e dall’articolo 7 della direttiva 2006/125/CE.

Numero minimo di campioni

L’allegato II prevede un totale complessivo di 683 campioni annui per gli Stati membri, ripartiti in base alla popolazione. Sono inoltre richiesti, per ciascuno Stato membro, campioni aggiuntivi di alimenti per bambini a base di cereali, altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, e formule per lattanti e di proseguimento.

Trasmissione dei risultati all’EFSA

Gli Stati membri devono trasmettere all’Autorità europea per la sicurezza alimentare i risultati delle analisi avvalendosi della «Descrizione standardizzata del campione versione 2» e dell’ultima versione aggiornata degli «Orientamenti per le relazioni di monitoraggio delle sostanze chimiche». La trasmissione deve avvenire nel formato elettronico previsto dall’EFSA e entro il 31 agosto dell’anno successivo a quello del campionamento.

Comunicazione di residui complessi e analiti separati

Quando la definizione del residuo comprende più composti, i risultati devono essere comunicati secondo la definizione completa del residuo; se i singoli analiti sono misurati individualmente, devono essere trasmessi separatamente. Il regolamento richiama inoltre la necessità di comunicare i fattori di trasformazione in determinati casi (ad esempio vino, olio di oliva, riso).

Metodi analitici e laboratori ufficiali

Per i metodi multiresiduo, gli Stati membri possono utilizzare metodi di screening qualitativi solo fino al 15 % dei campioni; il resto deve essere analizzato con metodi quantitativi. Per le metodiche monoresiduo, i campioni possono essere inviati a laboratori ufficiali che dispongano già dei metodi convalidati richiesti.

Abrogazione del regolamento precedente

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/854 è abrogato. Esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 1º settembre 2027 per i campioni prelevati nel 2026.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º gennaio 2027. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitaricontrolli ufficialiagricoltura biologicaalimentazione per lattanti e bambini

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.