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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/744

Commission Delegated Regulation (EU) 2026/744 of 31 March 2026 on a temporary exceptional crisis distillation measure to address the market disturbance in the wine sector in France in the marketing year 2025/2026

Normativa europea32026R0744

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un sostegno finanziario unionale di 40 milioni di euro per una distillazione temporanea eccezionale in Francia, finalizzata a ridurre gli stock eccedenti di vini rossi e rosé e a stabilizzare il mercato nella campagna 2025/2026. La misura è adottata con procedura d’urgenza ai sensi dell’articolo 228 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e si fonda sulla constatazione di una persistente debolezza di domanda, consumi e esportazioni, con forti pressioni sui prezzi. Il regolamento disciplina importi massimi, criteri di ammissibilità, anticipi, controlli, obblighi di notifica e termine ultimo per la spesa ammissibile al finanziamento dell’Unione.

Misura temporanea eccezionale di distillazione di crisi per affrontare il perturbamento del mercato del vino in Francia per la campagna 2025/2026.

Ambito di applicazione

Si applica esclusivamente alla Francia e, in particolare, alla distillazione di vini rossi e rosé prodotti nel territorio continentale francese. Riguarda i beneficiari individuati dall’articolo 2, paragrafo 3, cioè imprese vinicole che producono o commercializzano i prodotti della vite di cui alla parte II dell’allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013, organizzazioni di produttori di vino, cooperative vinicole, associazioni di due o più produttori o distillatori di prodotti della vite. Sono ammissibili solo i costi di fornitura del vino ai distillatori e della distillazione; l’IVA è esclusa. Il sostegno dell’Unione è subordinato al fatto che i pagamenti siano effettuati entro il 31 dicembre 2026. L’alcol ottenuto può essere usato solo per fini industriali, inclusi disinfezione e usi farmaceutici, oppure per fini energetici.

Misura temporanea eccezionale di distillazione di crisi per il vino in Francia

Il regolamento istituisce una misura straordinaria e temporanea per fronteggiare il perturbamento del mercato del vino in Francia nella campagna 2025/2026. La Commissione richiama l’evoluzione sfavorevole del mercato dei vini rossi e rosé, caratterizzata da stock elevati, calo dei consumi interni e delle esportazioni e persistente pressione sui prezzi, nonostante precedenti interventi di distillazione e programmi di estirpazione.

Contesto e finalità della misura

La Commissione considera che l’eccedenza di stock nei segmenti maggiormente colpiti rischi di aggravare la crisi, di protrarla nella campagna successiva e di avere effetti di contagio su altri Stati membri. La distillazione è quindi concepita come intervento mirato per rimuovere dal mercato parte delle quantità in eccesso, ristabilire un equilibrio minimo di domanda e offerta e contenere la discesa dei prezzi.

Ambito di applicazione materiale e territoriale

La misura riguarda esclusivamente la Francia e, più precisamente, i vini rossi e rosé prodotti nel territorio continentale francese. Non si tratta di un aiuto generalizzato al settore vitivinicolo, ma di un intervento selettivo su specifici segmenti di mercato in crisi. Il regolamento precisa inoltre che le misure nazionali di estirpazione già annunciate dalla Francia restano distinte e non rientrano nel perimetro del presente atto.

Dotazione finanziaria e regole sull’ammissibilità della spesa

L’articolo 1 mette a disposizione della Francia un sostegno finanziario unionale complessivo di 40 milioni di euro. La spesa è ammissibile solo se i pagamenti ai beneficiari sono effettuati entro il 31 dicembre 2026; i pagamenti successivi sono considerati inammissibili al finanziamento UE. Il regolamento esclude l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127, poiché dopo tale data non è prevista alcuna ammissibilità, nemmeno in forma proporzionalmente ridotta.

Beneficiari, costi eleggibili e limiti del sostegno

Possono beneficiare della misura le imprese vinicole, le organizzazioni di produttori, le cooperative vinicole, le associazioni di due o più produttori e i distillatori di prodotti della vite. Sono ammissibili soltanto i costi di fornitura del vino ai distillatori e quelli della distillazione; l’IVA è espressamente esclusa. Il vino da distillare deve essere conforme ai requisiti per la commercializzazione nell’Unione.

Importo massimo e criteri nazionali di assegnazione

La Francia può stabilire criteri di priorità, purché oggettivi e non discriminatori. L’importo del sostegno deve essere definito a livello regionale o nazionale sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non può superare 33 EUR per ettolitro. Il considerando sottolinea che tale livello è pensato per evitare sovracompensazioni e restare sensibilmente al di sotto dei prezzi di mercato recenti per i vini rossi e rosé sfusi.

Anticipi, garanzie e uso dell’alcol ottenuto

La Francia può concedere anticipi fino all’80% del sostegno relativo a una determinata operazione, purché il beneficiario presenti una garanzia bancaria o equivalente almeno pari all’importo anticipato. L’alcol ottenuto dalla distillazione può essere destinato solo a usi industriali, inclusi disinfezione e usi farmaceutici, oppure a usi energetici. È quindi escluso l’impiego nell’industria alimentare e delle bevande, per prevenire distorsioni della concorrenza.

Regole procedurali e controlli nazionali

La Francia deve adottare disposizioni procedurali per la presentazione delle domande, la selezione delle operazioni e il controllo dell’intera misura. Tali regole devono disciplinare, in particolare, i soggetti legittimati, i termini di presentazione e di esame delle domande, la verifica dei requisiti dei prodotti e dei costi, gli eventuali criteri di priorità e la relativa ponderazione, nonché le modalità di pagamento degli anticipi e di costituzione delle garanzie. Devono inoltre essere previsti monitoraggio e controlli sulle operazioni di distillazione, sull’ammissibilità dei vini e sulla destinazione dell’alcol prodotto.

Obblighi di notifica alla Commissione

Entro il 31 gennaio 2027 la Francia deve trasmettere alla Commissione dati dettagliati sulle quantità di vino ritirate dal mercato, sui volumi di alcol ottenuti e sull’ammontare del sostegno finanziario unionale concesso. Le informazioni devono essere comunicate secondo il regolamento delegato (UE) 2017/1183. L’obiettivo è consentire alla Commissione di monitorare l’efficacia dell’intervento.

Controlli e tutela degli interessi finanziari dell’Unione

Per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, le autorità competenti francesi devono svolgere controlli amministrativi e controlli in loco ai sensi degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116. Tali verifiche servono ad accertare l’ammissibilità dei vini, la correttezza delle condizioni applicabili e il rispetto delle regole di esecuzione della distillazione di crisi.

Entrata in vigore e base giuridica procedurale

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è immediatamente applicabile. La Commissione evidenzia l’urgenza dell’intervento, collegata alla necessità di agire prima della prossima vendemmia di settembre 2026 e di evitare che l’attuale squilibrio si prolunghi o si estenda ad altri mercati vinicoli. La base procedurale richiamata è l’articolo 228 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Disposizioni principali

Dotazione finanziaria e condizioni di ammissibilità

L’articolo 1 autorizza un sostegno finanziario unionale complessivo di 40.000.000 EUR a favore della Francia per la misura di distillazione di crisi. I pagamenti devono essere basati su criteri oggettivi e non discriminatori e non devono generare distorsioni del mercato o della concorrenza. La spesa sostenuta dalla Francia è ammissibile al finanziamento UE solo se i pagamenti ai beneficiari sono effettuati entro il 31 dicembre 2026.

Oggetto della misura: distillazione di vini rossi e rosé

L’articolo 2 consente il sostegno per la distillazione di vini rossi e rosé prodotti nel territorio continentale francese. L’alcol risultante deve essere destinato esclusivamente a usi industriali, compresi disinfezione e usi farmaceutici, oppure a usi energetici, per evitare distorsioni della concorrenza. Sono ammissibili solo i costi di fornitura del vino ai distillatori e della distillazione; l’IVA non è ammissibile. Il vino deve soddisfare i requisiti per l’immissione sul mercato nell’Unione.

Soggetti beneficiari e criteri di priorità

Possono beneficiare del sostegno le imprese vinicole che producono o commercializzano i prodotti della vite di cui alla parte II dell’allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013, le organizzazioni di produttori di vino, le cooperative vinicole, le associazioni di due o più produttori o i distillatori di prodotti della vite. La Francia può introdurre criteri di priorità, purché oggettivi e non discriminatori.

Anticipi e garanzie

Per una data operazione di distillazione di crisi, la Francia può versare anticipi fino all’80% del sostegno concesso, a condizione che il beneficiario costituisca una garanzia bancaria o equivalente almeno pari all’importo dell’anticipo. Il pagamento finale deve avvenire entro il 31 dicembre 2026 per mantenere l’ammissibilità al finanziamento unionale.

Procedure nazionali di domanda e controllo

La Francia deve stabilire le regole procedurali per la presentazione delle domande e per il controllo della misura. Tali regole devono disciplinare: soggetti legittimati a presentare domanda; termini per la presentazione, l’esame e la comunicazione degli esiti; verifica dell’ammissibilità dei prodotti e dei costi e, se del caso, dei criteri di priorità; criteri di selezione e loro ponderazione; modalità di pagamento degli anticipi e costituzione delle garanzie; monitoraggio e controlli sulle operazioni di distillazione, sull’ammissibilità dei vini e sull’uso dell’alcol prodotto.

Importo massimo del sostegno per ettolitro

La Francia fissa l’importo del sostegno ai beneficiari a livello regionale o nazionale sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. L’importo non può superare 33 EUR per ettolitro.

Obblighi di notifica alla Commissione

Entro il 31 gennaio 2027 la Francia deve notificare alla Commissione: le quantità di vino ritirate dal mercato per regione e tipologia di vino ammissibile, distinte per colore e per presenza o assenza di denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta; i volumi di alcol prodotti dal vino consegnato e distillato; il sostegno finanziario unionale concesso ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1. Le notifiche devono essere effettuate secondo il regolamento delegato (UE) 2017/1183.

Controlli amministrativi e in loco

Le autorità competenti francesi devono effettuare controlli amministrativi e in loco conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116, per verificare l’ammissibilità dei vini e il rispetto di tutte le condizioni e i requisiti applicabili alle operazioni di distillazione di crisi.

Decorrenza e applicazione immediata

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. È adottato con procedura d’urgenza ai sensi dell’articolo 228 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatisettore vitivinicoloaiuti e finanziamenti uecontrolli e notifiche

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