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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/819

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/819 della Commissione, del 1o aprile 2026, recante 355esima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

Normativa europea32026R0819

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/819 aggiorna l’elenco delle persone fisiche, gruppi ed entità sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002. L’aggiornamento recepisce la decisione del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 26 marzo 2026, che ha aggiunto due nuove persone all’elenco. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica immediatamente in tutti gli Stati membri.

Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 per aggiungere due persone all'elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche nel quadro delle sanzioni contro ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda.

Ambito di applicazione

Si applica nell'Unione europea, in modo direttamente obbligatorio e immediatamente efficace in tutti gli Stati membri, alle persone fisiche, ai gruppi e alle entità elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. Il presente atto incide in particolare sulle misure restrittive di congelamento dei fondi e delle risorse economiche nei confronti di soggetti associati a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda; non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna l'elenco esistente con due nuove iscrizioni.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/819: aggiornamento dell’elenco sanzionatorio contro ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/819 della Commissione dà attuazione all’aggiornamento deciso in sede ONU e modifica il regolamento (CE) n. 881/2002, che disciplina misure restrittive specifiche nei confronti di persone ed entità associate a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. L’intervento è motivato dall’esigenza di mantenere allineato l’elenco europeo alle decisioni del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 26 marzo 2026.

Ambito e funzione del regolamento

Il regolamento non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma opera come atto di esecuzione che aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. Tale allegato contiene l’elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche nell’Unione europea. L’effetto pratico è l’estensione delle misure restrittive a due ulteriori persone fisiche, già oggetto di designazione a livello ONU.

Base giuridica e coordinamento con il sistema ONU

La Commissione richiama come base giuridica l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002. Il considerando centrale sottolinea che il 26 marzo 2026 il comitato per le sanzioni istituito dalle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015) ha inserito due nuove voci nell’elenco ONU, rendendo necessario il corrispondente aggiornamento europeo.

Modifica dell’allegato I e nuove iscrizioni

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. Nell’elenco "Persone fisiche" vengono aggiunte due nuove voci:

  • Abd El Hamid Salim Ibrahim Brukan al-Khatouni, detto anche Abu Omar Al Sarraf, con indicazione di data e luogo di nascita, cittadinanza irachena, indirizzo in Iraq e altre informazioni identificative; è qualificato come dirigente di spicco dell’ISIL (Da'esh) con responsabilità nella gestione finanziaria.
  • Sami Jasim Muhammad Jaata Al-Jaburi, con vari alias certi e incerti, dati anagrafici e identificativi, cittadinanza irachena e indirizzo in Iraq; è descritto come soggetto che ha ricoperto funzioni multiple nell’ISIL (Da'esh), tra cui la supervisione di finanze, aspetti materiali e fonti di reddito, oltre a un ruolo nel cosiddetto comitato delegato e al coinvolgimento in operazioni terroristiche e contrabbando di derivati del petrolio. Per entrambi è indicata come data di designazione, ai fini dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), il 26.3.2026.

Effetti sostanziali delle misure restrittive

L’inserimento nell’allegato I comporta l’applicazione del congelamento dei fondi e delle risorse economiche previsto dal regolamento (CE) n. 881/2002. Il testo non introduce ulteriori obblighi procedurali o deroghe specifiche, ma si limita a rendere operativa nell’ordinamento dell’Unione la nuova designazione decisa a livello internazionale.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la natura generale e vincolante dell’atto, precisando che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità dell'aggiornamento

La Commissione adotta il regolamento di esecuzione sulla base del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 1. L'intervento mira ad adeguare l'allegato I del regolamento sanzionatorio all'aggiornamento deciso dal comitato sanzioni ONU il 26 marzo 2026.

Inserimento di due nuove persone nell'allegato I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, elenco delle persone fisiche soggette a congelamento dei fondi e delle risorse economiche, viene modificato per aggiungere due voci: Abd El Hamid Salim Ibrahim Brukan al-Khatouni e Sami Jasim Muhammad Jaata Al-Jaburi, con i relativi dati identificativi, alias, informazioni anagrafiche e data di designazione del 26.3.2026.

Effetti delle misure restrittive

L'iscrizione nell'allegato I comporta l'applicazione del congelamento dei fondi e delle risorse economiche previsto dal regolamento (CE) n. 881/2002 nei confronti dei soggetti inseriti nell'elenco, in quanto associati a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalimisure restrittiveantiterrorismocongelamento dei beni

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