Regolamento (UE) 2026/747
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/747 della Commissione, del 31 marzo 2026, che approva la sostanza attiva bixlozone in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione approva la sostanza attiva bixlozone ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, dopo la valutazione scientifica svolta dallo Stato membro relatore, dall’EFSA e dalla Commissione stessa. L’approvazione è accompagnata da condizioni specifiche sulla purezza della sostanza, da attenzioni particolari per la valutazione del rischio e da obblighi di presentazione di informazioni di conferma entro il 21 aprile 2028. Il regolamento aggiorna inoltre l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 inserendo il bixlozone nell’elenco delle sostanze attive approvate, con data di approvazione 21 aprile 2026 e scadenza 21 aprile 2036.
Approvazione della sostanza attiva bixlozone ai fini dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza attiva bixlozone e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari che la contengono, nell’ambito del sistema di approvazione previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile; riguarda l’autorizzazione/valutazione della sostanza e le condizioni tecniche e di rischio da rispettare nelle successive autorizzazioni dei prodotti. Non disciplina altri settori né introduce un regime generale per tutte le sostanze attive, ma una specifica iscrizione con condizioni e obblighi di conferma.
Approvazione della sostanza attiva bixlozone
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/747 approva la sostanza attiva bixlozone nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Il provvedimento recepisce l’esito del procedimento di valutazione scientifica condotto dallo Stato membro relatore, dall’EFSA e dalla Commissione, dal quale è risultato che, per uno o più impieghi rappresentativi, i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.
Procedura di valutazione e base normativa
La domanda di approvazione è stata presentata il 2 luglio 2018 dai Paesi Bassi in qualità di Stato membro ricevente. Successivamente, i Paesi Bassi hanno confermato l’ammissibilità della domanda ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e hanno trasmesso il progetto di rapporto di valutazione il 31 agosto 2021. L’EFSA ha poi comunicato le sue conclusioni il 2 ottobre 2024; la Commissione ha quindi predisposto la relazione di esame e il progetto di regolamento, sottoposti al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Condizioni dell’approvazione
L’approvazione del bixlozone non è incondizionata. L’allegato I stabilisce una purezza minima di 960 g/kg e prevede che l’impurezza TBAB non superi 2 g/kg nel materiale tecnico. Inoltre, ai fini dell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto della relazione di esame e prestare particolare attenzione a:
- coformulanti presenti nei prodotti fitosanitari contenenti bixlozone, anche alla luce del regolamento di esecuzione (UE) 2023/574 sui coformulanti inaccettabili;
- valutazione del rischio per i consumatori, con specifico riguardo ai residui nelle colture successive e alla fissazione di adeguati intervalli di sospensione delle colture;
- protezione degli organismi acquatici e delle piante terrestri non bersaglio.
Obblighi di conferma a carico del richiedente
La Commissione richiede ulteriori informazioni di conferma per consolidare la valutazione del profilo tecnico e tossicologico della sostanza e dei suoi metaboliti. In particolare, il richiedente deve fornire dati su:
- specifiche tecniche della sostanza attiva così come fabbricata su scala commerciale, rilevanza di una impurezza e conformità dei batch di tossicità alle specifiche confermate;
- presenza naturale di acido 2,2-dimetil-3-idrossi-propionico e di acido dimetilmalonico;
- potenziale genotossico e tossicità generale di acido dimetilmalonico e acido 2,2-dimetil-3-idrossi-propionico, nonché di F9600-dimetil-malonammide, F9600-idrossi-isobutirrammide e F9600-3-idrossi-propanammide;
- rilevanza dei metaboliti del bestiame acido dimetilmalonico, F9600-dimetil-malonammide e F9600-3-idrossi-propanammide;
- effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque superficiali e sotterranee quando tali acque sono utilizzate per la produzione di acqua potabile. Tali informazioni devono essere presentate alla Commissione, agli Stati membri e all’EFSA entro il 21 aprile 2028.
Modifica dell’elenco UE delle sostanze attive approvate
L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, inserendo il bixlozone nella parte B dell’elenco delle sostanze attive approvate. L’allegato II riproduce la voce corrispondente con i dati identificativi della sostanza, la denominazione IUPAC, la purezza, le condizioni specifiche e la durata dell’approvazione.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La data di approvazione è fissata al 21 aprile 2026 e la scadenza al 21 aprile 2036.
Disposizioni principali
Approvazione del bixlozone
L’articolo 1 approva la sostanza attiva bixlozone, secondo le condizioni stabilite nell’allegato I. L’approvazione è fondata sull’accertamento che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza, sono soddisfatti i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Condizioni tecniche e specifica di purezza
La sostanza attiva è approvata con purezza pari ad almeno 960 g/kg. L’impurezza TBAB non deve superare 2 g/kg nel materiale tecnico.
Durata dell’approvazione
La data di approvazione è il 21 aprile 2026 e la scadenza dell’approvazione è il 21 aprile 2036.
Valutazione da parte degli Stati membri
Nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sul bixlozone, in particolare delle appendici I e II. Devono prestare particolare attenzione ai coformulanti, ai rischi per i consumatori dovuti ai residui nelle colture successive e alla protezione degli organismi acquatici e delle piante terrestri non bersaglio.
Misure di mitigazione del rischio
Le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.
Informazioni di conferma richieste al richiedente
Il richiedente deve presentare informazioni di conferma su: specifiche tecniche della sostanza così come fabbricata su scala commerciale, rilevanza di una impurezza e conformità dei batch di tossicità; presenza naturale di acido 2,2-dimetil-3-idrossi-propionico e di acido dimetilmalonico; potenziale genotossico e tossicità generale di diversi metaboliti; rilevanza di specifici metaboliti del bestiame; effetto dei processi di trattamento delle acque sui residui nelle acque superficiali e sotterranee destinate alla produzione di acqua potabile.
Termine per le informazioni di conferma
Le informazioni di conferma devono essere presentate alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare entro il 21 aprile 2028.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per inserire il bixlozone nella parte B dell’elenco delle sostanze attive approvate.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 31 mar 2026Regolamento (UE) 2026/744
- Regolamento · 31 mar 2026Regolamento (UE) 2026/748
- Regolamento · 31 mar 2026Regolamento (UE) 2026/749
- Regolamento · 31 mar 2026Regolamento (UE) 2026/750
- Regolamento · 31 mar 2026Regolamento (UE) 2026/751
- Regolamento · 31 mar 2026Regolamento (UE) 2026/752
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →