Regolamento (UE) 2026/758
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/758 della Commissione, del 1o aprile 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 per quanto riguarda l’inclusione di una variazione che modifica i contatti del distributore nell’elenco delle variazioni che non richiedono una valutazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo puntuale l’elenco delle variazioni dei medicinali veterinari che non necessitano di valutazione, modificando il regolamento di esecuzione (UE) 2021/17. La novità riguarda l’inserimento delle modifiche dei contatti dei distributori tra le informazioni amministrative considerate variazioni non sostanziali, poiché prive di rilievo scientifico. L’intervento si fonda sull’esperienza applicativa e sul parere del gruppo di coordinamento per i medicinali veterinari, ed è reso conforme al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari.
Modifica dell’elenco delle variazioni dei medicinali veterinari che non richiedono una valutazione, includendo le modifiche dei contatti dei distributori tra le variazioni amministrative.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai medicinali veterinari disciplinati dal regolamento (UE) 2019/6 e, in particolare, al sistema delle variazioni autorizzative che non richiedono una valutazione. Incide sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/17, modificandone l’allegato per includere, nella voce relativa alle modifiche dell’etichettatura o del foglietto illustrativo non collegate al riassunto delle caratteristiche del prodotto, le informazioni amministrative relative ai distributori. La precisazione introdotta opera solo nei casi in cui l’autorità competente abbia autorizzato, conformemente al regolamento (UE) 2019/6, l’inclusione delle informazioni relative ai distributori.
Modifica dell’elenco delle variazioni dei medicinali veterinari che non richiedono una valutazione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/758 della Commissione interviene in modo mirato sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/17, che stabilisce l’elenco delle variazioni dei medicinali veterinari che non richiedono una valutazione ai sensi del regolamento (UE) 2019/6. La modifica recepisce l’esperienza applicativa maturata e l’indicazione del gruppo di coordinamento per i medicinali veterinari, ritenendo opportuno qualificare come variazione amministrativa, e quindi non soggetta a valutazione, l’aggiornamento dei contatti dei distributori.
Base giuridica e motivazione
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari. Nei considerando si afferma che la modifica dei contatti dei distributori non comporta una valutazione scientifica, poiché ha natura esclusivamente amministrativa. Le misure adottate risultano inoltre conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari.
Ambito della modifica
L’intervento non riscrive l’impianto generale del regime delle variazioni, ma aggiorna puntualmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17. In particolare, nella parte C, voce 10, dedicata alle modifiche dell’etichettatura o del foglietto illustrativo non collegate al riassunto delle caratteristiche del prodotto, la lettera a) viene sostituita per includere:
- le informazioni amministrative relative al rappresentante del titolare;
- le informazioni amministrative relative ai distributori.
La nota a piè di voce precisa tuttavia che l’inclusione delle informazioni relative ai distributori opera solo se l’autorità competente le abbia già autorizzate, conformemente al regolamento (UE) 2019/6.
Effetti pratici per gli operatori
Per i titolari dell’autorizzazione e gli operatori del settore veterinario, la modifica comporta che l’aggiornamento dei contatti dei distributori, quando rientra nel perimetro autorizzato dall’autorità competente, sia trattato come variazione amministrativa non soggetta a valutazione. Ciò dovrebbe semplificare e accelerare la gestione degli aggiornamenti documentali e informativi su etichettatura e foglio illustrativo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2021/17
L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 sia modificato conformemente all’allegato del nuovo regolamento. La modifica interviene nella parte C, voce 10, relativa alle "Modifiche dell’etichettatura o del foglietto illustrativo che non devono essere collegate al riassunto delle caratteristiche del prodotto".
Inclusione dei contatti dei distributori tra le variazioni non soggette a valutazione
Nella voce 10, lettera a), la formulazione è sostituita in modo da includere le "informazioni amministrative relative al rappresentante del titolare o ai distributori". La nota precisa che il riferimento alle informazioni amministrative relative ai distributori si applica solo quando l’autorità competente abbia autorizzato, ai sensi del regolamento (UE) 2019/6, l’inclusione di tali informazioni.
Fondamento e motivazione della modifica
Il regolamento richiama l’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (UE) 2021/17 e la raccomandazione del gruppo di coordinamento per i medicinali veterinari. La Commissione ritiene che la modifica dei contatti dei distributori abbia natura meramente amministrativa e non richieda una valutazione scientifica, motivo per cui viene ricondotta nell’elenco delle variazioni non soggette a valutazione.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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