Regolamento (UE) 2026/765
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/765 della Commissione, del 1o aprile 2026, relativo ai metodi di campionamento e di analisi e all’interpretazione dei risultati per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari in e su alimenti e mangimi di origine vegetale e animale, e che abroga la direttiva 2002/63/CE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna e sostituisce la disciplina UE sul campionamento dei residui di antiparassitari in alimenti e mangimi, incorporando criteri tecnici più moderni su prelievo, preparazione dei campioni, analisi di laboratorio e interpretazione dei risultati. Recependo le migliori pratiche elaborate dai laboratori di riferimento dell’Unione, rende vincolanti regole prima contenute in linee guida e chiarisce varie situazioni pratiche, incluse categorie di prodotti particolari, prodotti di elevato valore e campionamenti nell’e-commerce. Dal 1° gennaio 2027 abroga la direttiva 2002/63/CE e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Norme UE su campionamento, analisi e interpretazione dei risultati per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari in alimenti e mangimi di origine vegetale e animale, con abrogazione della direttiva 2002/63/CE.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli ufficiali dei residui di antiparassitari in e su alimenti e mangimi di origine vegetale e animale, ai fini della verifica della conformità ai livelli massimi di residui (LMR) stabiliti dal regolamento (CE) n. 396/2005. Riguarda le autorità competenti degli Stati membri, i funzionari responsabili del campionamento, i laboratori ufficiali e gli operatori del settore alimentare; per i mangimi introduce norme specifiche per l’analisi, l’incertezza di misura e l’interpretazione dei risultati, mentre le regole di campionamento e preparazione dei campioni del regolamento (CE) n. 152/2009 restano applicabili per la parte non espressamente disciplinata. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2027; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. È incluso il SEE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/765 sulla campionatura e analisi dei residui di antiparassitari
Il regolamento aggiorna in modo organico la disciplina UE dei controlli ufficiali sui residui di antiparassitari in alimenti e mangimi di origine vegetale e animale. Il legislatore europeo richiama l’esigenza di allineare le regole alle migliori pratiche tecniche e di rendere vincolanti criteri già sviluppati dai laboratori di riferimento dell’Unione, sostituendo la direttiva 2002/63/CE con una fonte direttamente applicabile.
Contesto normativo e finalità
La base giuridica è l’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625, che consente di fissare norme specifiche per campionamento, analisi e interpretazione dei risultati nell’ambito dei controlli ufficiali. Il regolamento si coordina inoltre con il regolamento (CE) n. 396/2005, che stabilisce i livelli massimi di residui (LMR), e con il regolamento delegato (UE) 2021/2244, che contiene norme generali sui controlli ufficiali relativi ai residui di pesticidi.
Ambito di applicazione
Le norme riguardano i controlli ufficiali su alimenti e mangimi di origine vegetale e animale, con attenzione sia ai prodotti primari sia ai prodotti trasformati. Il testo disciplina: campionamento, preparazione dei campioni, analisi di laboratorio, incertezza di misura e interpretazione dei risultati, ai fini della verifica della conformità agli LMR. Per i mangimi, il regolamento interviene in modo specifico sulla parte analitica e interpretativa, mentre per il campionamento resta in parte rilevante il regolamento (CE) n. 152/2009.
Definizioni rilevanti
Il regolamento introduce una serie di definizioni tecniche utili per la pratica ispettiva e laboratoristica. Tra le principali: lotto, sottolotto, lotto sospetto e lotto non sospetto, campione elementare, campione globale, campione ridotto, campione replicato, campione di laboratorio e porzione da analizzare. Sono inoltre definiti gli indicatori metrologici essenziali: incertezza di misura, limite di quantificazione, incertezza di misura estesa e fattore di copertura.
Campionamento: regole generali
Il campionamento degli alimenti deve essere effettuato da un funzionario responsabile del campionamento, incaricato dalle autorità competenti. Tale soggetto deve garantire la corretta preparazione, l’imballaggio e la spedizione del campione di laboratorio, la tenuta della documentazione, la rappresentatività del campione e l’assenza di alterazioni che possano incidere sui residui. Ogni lotto o sottolotto va campionato separatamente; nelle partite composte da più lotti, ciascun lotto è considerato autonomamente.
Suddivisione in sottolotti e numerosità dei campioni
Per le partite di grandi dimensioni il regolamento consente o impone la suddivisione in sottolotti, purché questi siano fisicamente separabili e identificabili. Le tabelle dell’allegato fissano criteri differenti per alimenti sfusi e non sfusi, con una tolleranza massima del 20% sul peso del sottolotto rispetto ai valori tabellari. La tabella 3 stabilisce il numero minimo di campioni elementari da prelevare in funzione del peso o volume del lotto, del numero di confezioni o della natura del prodotto; per i lotti sospetti occorre prelevare due campioni elementari supplementari rispetto al minimo previsto.
Categorie particolari di prodotti
L’allegato dedica regole specifiche a numerose categorie: frutta e ortaggi freschi o congelati, frutta a guscio, cereali, semi, spezie, prodotti ad alto valore unitario, prodotti solidi sfusi leggeri, liquidi, integratori alimentari, alimenti per la prima infanzia, latte e derivati, uova, miele, anfibi e rettili, animali invertebrati terrestri, vertebrati terrestri selvatici, carni, grassi e frattaglie di mammiferi e pollame, prodotti della pesca e ittici. Per alcuni prodotti, come quelli della pesca e gli alimenti di alto valore, il regolamento rimette parte delle quantità minime ai piani nazionali di controllo o ammette campioni di entità inferiore purché giustificati.
Preparazione del campione globale, del campione di laboratorio e del campione replicato
I campioni elementari devono, ove possibile, essere combinati e mescolati per formare il campione globale. Quando il mescolamento non è possibile o potrebbe alterare l’omogeneità o danneggiare il prodotto, è ammesso un metodo alternativo, purché rappresentativo e debitamente documentato. Il campione di laboratorio è ricavato dal campione globale, eventualmente previa riduzione rappresentativa; il campione replicato può essere preparato dal funzionario responsabile o dal laboratorio. Sono previste prescrizioni specifiche per il confezionamento, la sigillatura, l’etichettatura e il trasporto, con l’obbligo di preservare la catena di conservazione e prevenire il deterioramento.
Verbale di campionamento e tracciabilità
Ogni procedura di campionamento deve essere documentata in un verbale contenente almeno gli elementi elencati dal regolamento: autorità competente, identificazione del funzionario, numero ufficiale del campione, data, dati dell’operatore, dati dell’azienda di origine se il campionamento avviene in azienda, numero di registrazione dello stabilimento o del macello, descrizione del prodotto, dimensione e identificativo del lotto, eventuali trattamenti recenti, programma di campionamento e osservazioni particolari. Il funzionario deve firmare o autenticare il verbale e rilasciarne copia all’operatore; eventuali deviazioni dal metodo standard devono essere dettagliate. La riservatezza va garantita secondo l’articolo 8 del regolamento (UE) 2017/625.
Preparazione del campione da analizzare e conservazione
Il laboratorio deve separare la porzione di prodotto cui si applica l’LMR, poi omogeneizzarla, macinarla, tritarla o sminuzzarla per ottenere porzioni da analizzare rappresentative e minimizzare il bias di sottocampionamento. Se necessario il campione può essere ridotto in modo rappresentativo. Il regolamento disciplina anche la conservazione dei campioni di laboratorio e delle porzioni da analizzare: prodotti freschi, bevande e oli in frigorifero per periodi di norma non superiori a cinque giorni; prodotti essiccati, conserve e prodotti in scatola a temperatura ambiente, ma con congelamento se la conservazione supera le quattro settimane.
Metodi di analisi e validazione
I metodi di analisi devono essere supportati da dati di controllo qualità e convalidati per la specifica combinazione sostanza/gruppo di prodotti; se il metodo si applica a matrici molto diverse, occorrono dati di validazione complementari. Per gli alimenti i risultati devono derivare da uno o più campioni di laboratorio; per i mangimi da almeno un campione finale del lotto/sottolotto. Se un residuo supera l’LMR, l’identità va confermata e la concentrazione verificata con una seconda determinazione indipendente.
Incertezza di misura e regola di decisione
Il risultato analitico deve essere espresso nella forma x +/- U, dove U è l’incertezza di misura estesa. Per il controllo degli LMR si utilizza un valore predefinito armonizzato dell’incertezza estesa, determinato sulla base dei dati interlaboratorio UE con k = 2 e livello di confidenza del 95%; il valore è pari al 50%, salvo il rame per il quale è pari al 20%. Un lotto è conforme quando x - U è pari o inferiore all’LMR; è non conforme quando x - U supera l’LMR oltre ogni ragionevole dubbio. Se un lotto o sottolotto campionato risulta non conforme, l’intera partita campionata va rifiutata; gli altri lotti con caratteristiche simili possono essere qualificati come lotti sospetti.
Abrogazione e decorrenza
La direttiva 2002/63/CE è abrogata e i suoi riferimenti si intendono fatti al nuovo regolamento. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica solo dal 1° gennaio 2027, per consentire agli Stati membri di adeguare procedure e prassi operative. È un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
Stabilisce norme sui metodi di campionamento e sulla preparazione dei campioni per l’analisi degli alimenti, nonché sui metodi di analisi di laboratorio, sull’incertezza di misura e sull’interpretazione dei risultati per alimenti e mangimi, al fine di verificare il rispetto degli LMR di antiparassitari di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.
Definizioni operative
Introduce definizioni autonome, oltre a quelle del regolamento (CE) n. 396/2005, per lotto, sottolotto, lotto sospetto e non sospetto, campionamento, funzionario responsabile del campionamento, campione elementare, campione globale, campione ridotto, campione replicato, campione di laboratorio, campione da analizzare, porzione da analizzare, incertezza di misura, limite di quantificazione, incertezza di misura estesa e fattore di copertura.
Campionamento degli alimenti
Impone che il campionamento degli alimenti sia effettuato da un funzionario responsabile del campionamento secondo le parti A e B dell’allegato. Il funzionario è responsabile di preparazione, imballaggio, spedizione, documentazione, rispetto delle procedure e prevenzione di alterazioni o contaminazioni; deve campionare separatamente ciascun lotto o sottolotto. Per partite di grandi dimensioni sono previste regole di suddivisione in sottolotti, con tabelle specifiche per prodotti sfusi e non sfusi e con possibile tolleranza del 20% sul peso dei sottolotti.
Prelievo dei campioni elementari e numerosità minima
Le modalità di prelievo sono dettagliate per categorie di prodotti, con regole diverse per prodotti freschi, confezionati, sfusi, grandi confezioni, integratori alimentari, prodotti della pesca, uova, latte e prodotti lattiero-caseari. La tabella 3 stabilisce il numero minimo di campioni elementari in funzione del tipo di lotto, del suo peso/volume o del numero di confezioni; i lotti sospetti richiedono due campioni supplementari rispetto al minimo ordinario. Per i prodotti commercializzati online in lotti di dimensioni sconosciute è previsto almeno un campione.
Preparazione, trasporto e conservazione dei campioni di laboratorio
Il campione globale è formato unendo i campioni elementari; ove possibile, può essere ridotto in modo rappresentativo. Il campione di laboratorio va preparato, sigillato, etichettato e trasportato rapidamente, usando contenitori puliti, chimicamente inerti e idonei a preservare l’omogeneità del campione. Sono previste cautele specifiche per prodotti freschi, congelati e prodotti di origine animale, nonché regole per i campioni replicati lasciati all’operatore e per i casi in cui il campione possa essere di entità inferiore per prodotti di elevato valore, purché adeguatamente motivato.
Verbale di campionamento e tracciabilità
Dopo ogni campionamento deve essere redatto un verbale con una serie minima di informazioni: attestazione di conformità alle regole del regolamento, identificazione dell’autorità e del funzionario, numero del campione, data, dati dell’operatore e dell’azienda di origine, identificazione del lotto, dimensioni del lotto, eventuali trattamenti nelle quattro settimane precedenti, programma di campionamento e osservazioni. Il verbale deve essere firmato o autenticato e una copia deve essere fornita all’operatore; ogni deviazione dal metodo standard deve essere descritta dettagliatamente. È richiesta la riservatezza ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2017/625.
Analisi di laboratorio e preparazione della porzione da analizzare
I metodi di analisi devono essere supportati da dati di qualità e convalidati per specifiche combinazioni sostanza/gruppo di prodotti; per gli alimenti i risultati derivano da uno o più campioni di laboratorio, per i mangimi da almeno un campione finale del lotto/sottolotto. Se un residuo supera l’LMR, la sua identità deve essere confermata e la concentrazione verificata con analisi in doppio. Il laboratorio deve preparare il campione da analizzare separando la parte di prodotto alla quale si applica l’LMR e omogeneizzandola o frazionandola in modo da minimizzare il bias di sottocampionamento.
Incertezza di misura e interpretazione dei risultati
Il risultato analitico deve essere espresso come x +/- U, con U espresso nelle stesse unità e con lo stesso numero di decimali del risultato. Ai fini del controllo degli LMR, si applica un’incertezza di misura estesa predefinita armonizzata, calcolata con fattore di copertura k = 2 e livello di confidenza del 95%; essa è pari al 50%, salvo il rame per il quale è del 20%. Un lotto/sottolotto è conforme se x - U <= LMR e non conforme se x - U > LMR, tenendo conto dell’eventuale correzione per recupero o bias quando prevista. In caso di superamento dell’LMR, il lotto campionato è considerato non conforme nella sua interezza e va rifiutato.
Rapporto con il regolamento (CE) n. 152/2009 per i mangimi
Per i mangimi, il regolamento stabilisce norme specifiche per il metodo di analisi, l’incertezza di misura e l’interpretazione dei risultati, in deroga agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 152/2009; tuttavia, le regole di campionamento e preparazione dei campioni di tale regolamento restano applicabili per la parte non interessata dal nuovo testo.
Abrogazione della direttiva 2002/63/CE
Abroga la direttiva 2002/63/CE; i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al nuovo regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2027. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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