Regolamento (UE) 2017/1965
Regolamento delegato (UE) 2017/1965 della Commissione, del 17 agosto 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1237 per quanto riguarda la natura e il tipo di informazioni da comunicare per i titoli nel settore del riso (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo limitato sul regolamento delegato (UE) 2016/1237, che disciplina le modalità applicative del regime dei titoli di importazione ed esportazione. Da un lato, aggiorna un rinvio al codice doganale dell’Unione per renderlo più preciso e coerente con la terminologia doganale; dall’altro, conferma l’obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione i quantitativi di riso oggetto di titoli. L’obiettivo dichiarato è garantire continuità, certezza giuridica e coerenza delle comunicazioni relative al riso.
Modifica puntuale del regolamento delegato (UE) 2016/1237 sulle informazioni da comunicare alla Commissione per i titoli di importazione ed esportazione, con specifico riferimento al settore del riso e all’allineamento terminologico doganale.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, indirettamente, agli operatori del settore del riso nell’ambito del regime UE dei titoli di importazione ed esportazione disciplinato dal regolamento delegato (UE) 2016/1237, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013. Incide in particolare sulle comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione riguardo ai titoli relativi al riso e sui riferimenti normativi in materia di rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione ai sensi del codice doganale dell’Unione. Non introduce un regime autonomo, ma modifica un atto delegato già vigente; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1237 per il settore del riso
Il regolamento delegato (UE) 2017/1965 della Commissione interviene sul regolamento delegato (UE) 2016/1237, che disciplina le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. La modifica risponde a due esigenze principali: allineare un rinvio alla terminologia e alle disposizioni del codice doganale dell’Unione e formalizzare un obbligo di comunicazione già consolidato in materia di riso, così da assicurare continuità e certezza giuridica.
Ambito della modifica
L’atto non istituisce un nuovo regime, ma modifica in modo mirato due disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1237. Le modifiche riguardano, da un lato, la definizione di alcuni prodotti soggetti a rimborso o sgravio dei dazi e, dall’altro, le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione per il settore del riso.
Allineamento al codice doganale dell’Unione
All’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2016/1237, il testo sostituito precisa che la disposizione si riferisce ai prodotti soggetti al rimborso o allo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione ai sensi del titolo III, capo 3, sezione 3, del regolamento (UE) n. 952/2013, cioè il codice doganale dell’Unione. La nuova formulazione richiede inoltre che non sia ancora stata presa una decisione finale sui prodotti interessati.
Comunicazioni alla Commissione per il riso
La modifica più specifica per il comparto risicolo consiste nell’inserimento, all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2016/1237, della nuova lettera e bis). Essa impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione, per quanto riguarda il riso, i quantitativi di cui all’articolo 19 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Si tratta di una precisazione utile a consolidare il flusso informativo già previsto per il settore.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modifica del rinvio al codice doganale dell’Unione
All’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2016/1237, la formulazione è sostituita per specificare che rientrano i prodotti soggetti al rimborso o allo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione conformemente al titolo III, capo 3, sezione 3, del regolamento (UE) n. 952/2013, per i quali non sia ancora stata adottata una decisione finale.
Obbligo di comunicazione sui quantitativi di riso
All’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 è inserita la lettera e bis), che impone, per quanto riguarda il riso, la comunicazione dei quantitativi di cui all’articolo 19 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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