Regolamento (UE) 2017/1479
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1479 della Commissione, del 16 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte d'intervento per il programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 un nuovo capo dedicato allo smaltimento dei prodotti in regime d'intervento destinati al programma europeo per gli indigenti. Vengono fissate le modalità con cui la Commissione può rendere disponibili i prodotti, i termini per le domande degli Stati membri, i criteri di ripartizione e, se del caso, le regole per la vendita mediante gara. Sono inoltre disciplinati i flussi finanziari tra organismi pagatori e l'aggiornamento delle informazioni contabili da comunicare.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 introducendo una procedura specifica per lo smaltimento delle scorte d'intervento destinate al programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti agricoli acquistati in regime di intervento pubblico e detenuti nell'Unione, quando la Commissione decide di metterli a disposizione del programma europeo di aiuti alimentari agli indigenti istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014. Coinvolge la Commissione europea, gli Stati membri interessati a ricevere i prodotti, gli organismi pagatori e, in caso di vendita, gli operatori economici partecipanti alle gare. Le nuove regole disciplinano la messa a disposizione, l'assegnazione, l'eventuale vendita tramite gara e la gestione contabile dei proventi; si applicano nell'ambito del quadro dell'OCM agricola e del Fondo di aiuti europei agli indigenti.
Smaltimento delle scorte d'intervento per il programma di aiuti alimentari agli indigenti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1479 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 per introdurre una disciplina specifica sullo smaltimento dei prodotti acquistati in intervento pubblico e destinati al programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione. La modifica si inserisce nel quadro dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 223/2014, con l'obiettivo di rendere più chiaro e operativo il meccanismo di messa a disposizione, assegnazione e, se del caso, vendita dei prodotti.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento parte dall'esigenza di colmare una lacuna procedurale nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, che già disciplinava la cauzione per l'offerta di smaltimento ma non conteneva regole dettagliate sulle modalità di gestione dei prodotti messi a disposizione del programma. La Commissione evidenzia che, in presenza di prodotti disponibili e di condizioni di mercato favorevoli, può essere opportuno decidere di destinarli al programma, stabilendo quantità, ubicazione e criteri di ripartizione tra Stati membri. In caso di domanda eccedente l'offerta, l'assegnazione avviene pro rata.
Messa a disposizione dei prodotti da parte della Commissione
Il nuovo articolo 38 bis attribuisce alla Commissione il potere di adottare un regolamento di esecuzione con cui rende disponibili al programma i prodotti in regime d'intervento. L'atto deve specificare:
- la tipologia e il quantitativo dei prodotti;
- l'ubicazione dei prodotti e i criteri per distribuire i lotti tra gli Stati membri interessati in base alla loro ubicazione;
- le modalità di smaltimento, che possono consistere in utilizzo diretto, trattamento o vendita, secondo l'opzione economicamente più vantaggiosa e tenendo conto della natura dei prodotti;
- se è prevista la vendita, l'importo della cauzione e il prezzo minimo sotto il quale le offerte non possono essere accettate.
Gli Stati membri interessati devono presentare domanda entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione del regolamento di messa a disposizione, indicando la tipologia e il quantitativo richiesto in tonnellate. Entro 20 giorni lavorativi la Commissione adotta il successivo regolamento di assegnazione, senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 o 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Se le richieste complessive superano la disponibilità, l'assegnazione avviene proporzionalmente ai quantitativi richiesti.
Se a uno Stato membro viene assegnato meno del 50 % del quantitativo domandato, esso può rinunciare all'assegnazione entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione del regolamento di assegnazione. In tal caso, i prodotti interessati non sono più disponibili nell'ambito di quello specifico regolamento.
Vendita mediante gara e disciplina finanziaria
Il nuovo articolo 38 ter disciplina l'ipotesi in cui il regolamento di messa a disposizione preveda lo smaltimento mediante vendita. In questo caso, l'organismo pagatore dello Stato membro assegnatario deve avviare una procedura di gara entro 40 giorni lavorativi dalla pubblicazione del regolamento di assegnazione. Se i prodotti sono detenuti da un organismo pagatore situato in un altro Stato membro, quest'ultimo deve trasmettere entro 10 giorni lavorativi le informazioni necessarie alla vendita.
Quando i prodotti sono venduti da uno Stato membro diverso da quello che li detiene, l'organismo pagatore che vende deve versare al detentore il valore contabile previsto dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 entro 4 giorni lavorativi dal pagamento ricevuto dall'operatore. Il buono di ritiro deve essere rilasciato entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento. Inoltre, l'organismo pagatore che vende trasferisce, entro 10 giorni lavorativi, la differenza tra prezzo di vendita e valore contabile, moltiplicata per la quantità venduta, all'organismo al quale la Commissione effettua i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) n. 223/2014. Tale importo è destinato a finanziare l'acquisto e la distribuzione di alimenti per persone indigenti, in aggiunta alle risorse già disponibili nel programma operativo.
I costi amministrativi connessi alla vendita restano a carico dell'organismo pagatore che vende i prodotti.
Regole applicabili alla gara e termini finali
Alla procedura di gara si applicano, con alcune esclusioni, il capo II del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il capo III del titolo II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. Sono inoltre richiamate, mutatis mutandis, le disposizioni sulle decisioni corrispondenti dello Stato membro e, per la cauzione, il riferimento all'importo stabilito nel regolamento di esecuzione che avvia la gara. Se i prodotti assegnati non vengono venduti, in tutto o in parte, entro 5 mesi dalla pubblicazione del regolamento di assegnazione, cessano di essere disponibili nell'ambito di quel regolamento.
Aggiornamenti contabili e decorrenza
La modifica interviene anche sull'articolo 65 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, imponendo che le informazioni contabili comprendano i dati relativi allo smaltimento nell'ambito del programma per indigenti, incluso l'importo della differenza tra prezzo di vendita e valore contabile e il momento del suo trasferimento all'organismo pagatore competente. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Messa a disposizione dei prodotti in regime d'intervento
La Commissione può, con regolamento di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, mettere prodotti in regime d'intervento a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti. L'atto deve indicare tipologia e quantitativo dei prodotti, ubicazione e criteri di distribuzione dei lotti tra gli Stati membri, modalità di smaltimento più economicamente vantaggiose e, se è prevista la vendita, l'importo della cauzione e il prezzo minimo di vendita.
Domanda degli Stati membri e assegnazione dei quantitativi
Gli Stati membri interessati devono presentare domanda entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione del regolamento di esecuzione, specificando tipologia e quantitativo richiesto in tonnellate. Entro 20 giorni lavorativi la Commissione adotta un ulteriore regolamento di esecuzione, senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 o 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, assegnando i quantitativi e indicando l'ubicazione dei lotti. Se le richieste complessive superano la disponibilità, l'assegnazione avviene in proporzione ai quantitativi richiesti.
Facoltà di rinuncia in caso di assegnazione insufficiente
Se il quantitativo assegnato a uno Stato membro è inferiore del 50 % rispetto a quello richiesto, lo Stato membro può rinunciare al quantitativo assegnato comunicandolo alla Commissione entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione del regolamento di assegnazione. In tal caso, i prodotti rinunciati cessano di essere disponibili per quel regolamento di esecuzione.
Vendita dei prodotti tramite gara
Se il regolamento di messa a disposizione prevede lo smaltimento mediante vendita, l'organismo pagatore dello Stato membro assegnatario avvia una procedura di gara entro 40 giorni lavorativi dalla pubblicazione del regolamento di assegnazione. Se i prodotti sono detenuti da un organismo pagatore di un altro Stato membro, quest'ultimo deve trasmettere entro 10 giorni lavorativi le informazioni necessarie per la vendita.
Pagamenti, valore contabile e destinazione dei proventi
Quando la vendita riguarda prodotti detenuti in un altro Stato membro, l'organismo pagatore che vende corrisponde all'organismo che detiene i prodotti il valore contabile di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 entro 4 giorni lavorativi dal pagamento ricevuto dall'operatore; il buono di ritiro è rilasciato entro 5 giorni lavorativi. La differenza tra prezzo di vendita e valore contabile, moltiplicata per la quantità venduta, è trasferita entro 10 giorni lavorativi all'organismo cui la Commissione effettua i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) n. 223/2014 e deve finanziare l'acquisto e la distribuzione di alimenti per indigenti.
Costi amministrativi e disciplina applicabile alla gara
I costi amministrativi della vendita sono a carico dell'organismo pagatore che vende i prodotti. Alla gara si applicano, con adattamenti, il capo II del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il capo III del titolo II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, con varie esclusioni espressamente elencate; si applicano inoltre mutatis mutandis alcune disposizioni sulle decisioni dello Stato membro e, ai fini della cauzione, il riferimento è all'importo fissato nel regolamento di esecuzione che avvia la gara.
Termine finale di disponibilità dei prodotti non venduti
Se i prodotti assegnati a uno Stato membro non sono venduti, in tutto o in parte, entro 5 mesi dalla pubblicazione del regolamento di assegnazione, tali prodotti cessano di essere disponibili nell'ambito di quello specifico regolamento.
Aggiornamento delle informazioni contabili
L'articolo 65, paragrafo 1, lettera d), punto ii), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 è sostituito per richiedere informazioni sullo smaltimento nell'ambito del programma per indigenti, includendo l'importo corrispondente alla differenza tra prezzo di vendita e valore contabile e il momento del suo trasferimento all'organismo pagatore competente.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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