Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1480

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1480 della Commissione, del 16 agosto 2017, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32017R1480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di determinati lavori di ghisa originari della RPC, a seguito di un’inchiesta che ha accertato dumping, notevole pregiudizio per l’industria dell’Unione, nesso causale e interesse dell’Unione. Per l’India non sono state accertate pratiche di dumping nella fase provvisoria, sicché non sono state adottate misure nei suoi confronti. Il testo disciplina inoltre esclusioni dal prodotto, aliquote per singole società, obblighi documentali per l’applicazione del dazio individuale e la costituzione di una garanzia all’importazione.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese, con esclusione di specifici prodotti e con misure temporanee di garanzia doganale.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o a grafite sferoidale (ghisa duttile) e loro parti, classificati ai codici NC ex 7325 10 00 (TARIC 7325100031) ed ex 7325 99 10 (TARIC 7325991051), originari della Repubblica popolare cinese. Restano esclusi dalla definizione del prodotto le griglie per canali oggetto della norma EN 1433, da utilizzare come componenti per canali in polimeri, plastica o calcestruzzo, e gli idranti. Il regolamento produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e l’articolo 1 si applica per sei mesi.

Dazio antidumping provvisorio su determinati lavori di ghisa originari della RPC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1480 istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese, ai sensi del regolamento di base (UE) 2016/1036. La Commissione conclude provvisoriamente che le importazioni cinesi sono oggetto di dumping, che l’industria dell’Unione ha subito un notevole pregiudizio e che l’istituzione del dazio è nell’interesse dell’Unione. Per l’India, invece, nella fase provvisoria non viene accertato dumping, con conseguente assenza di misure provvisorie nei suoi confronti.

Procedura e inchiesta

L’inchiesta è stata aperta il 10 dicembre 2016 a seguito di una denuncia presentata da sette produttori dell’Unione che rappresentavano oltre il 40 % della produzione totale dell’Unione di lavori di ghisa. La Commissione ha consultato le parti interessate, ha scelto l’India come paese di riferimento ai fini del calcolo del valore normale per la RPC e ha fatto ricorso al campionamento per produttori dell’Unione, importatori e produttori esportatori cinesi e indiani. Sono state svolte visite di verifica presso le sedi dei denuncianti, di produttori dell’Unione, di produttori esportatori cinesi e di produttori esportatori indiani.

Prodotto in esame, prodotto simile ed esclusioni

Il prodotto in esame comprende lavori di ghisa a grafite lamellare o sferoidale e loro parti destinati a coprire o a consentire l’accesso o la visuale su sistemi superficiali o sotterranei, classificati nei codici NC ex 7325 10 00 ed ex 7325 99 10. La Commissione considera simili il prodotto oggetto dell’inchiesta, i prodotti fabbricati e venduti sul mercato interno in RPC e India e quelli fabbricati e venduti nell’Unione. Sono state esaminate varie contestazioni sulla definizione del prodotto: la Commissione ha escluso le griglie per canali soggette alla norma EN 1433 e ha chiarito che i prodotti disciplinati dalla norma EN 1253 non rientrano nella denuncia; ha invece respinto l’esclusione delle botole e dei componenti Gatic.

Determinazione del dumping per la RPC

Per i produttori esportatori cinesi cui non è stato concesso il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM), il valore normale è stato determinato usando l’India come paese di riferimento ex articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Il TEM è stato richiesto soltanto da Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd., ma la Commissione ha rigettato la domanda perché la società non soddisfaceva nessuno dei cinque criteri previsti dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c). Confrontando valore normale e prezzo all’esportazione, la Commissione ha accertato margini di dumping provvisori compresi tra il 25,3 % e il 42,8 % per le società del campione. Per le altre società che hanno collaborato il margine provvisorio è pari al 33,1 %, mentre per tutte le altre società è pari al 42,8 %.

Determinazione del dumping per l’India

Per l’India la Commissione ha costruito il valore normale nella maggior parte dei casi, poiché le vendite interne dei tre gruppi campionati non erano rappresentative per quasi tutti i tipi di prodotto. Dopo il confronto con i prezzi all’esportazione, la Commissione non ha provvisoriamente accertato dumping per i gruppi indiani campionati. Di conseguenza non ha determinato margini provvisori per gli altri esportatori collaboranti e non ha imposto misure provvisorie nei confronti dell’India.

Pregiudizio per l’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione è stata identificata in 20 produttori durante il periodo dell’inchiesta, con una produzione totale di circa 360 000 tonnellate. Il consumo dell’Unione è diminuito dell’8 % tra il 2013 e il periodo dell’inchiesta. Nel medesimo periodo le importazioni dalla RPC sono aumentate del 16 % e la loro quota di mercato è salita dal 21,7 % al 27,3 %. Contestualmente, l’industria dell’Unione ha visto diminuire produzione, vendite, occupazione, capacità e redditività: le vendite sul mercato dell’Unione sono scese dell’11 %, l’occupazione del 7 % e la redditività dal 5,3 % al 3,1 %.

Nesso causale

La Commissione ha ritenuto che il pregiudizio notevole sia causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. Ha esaminato anche altri fattori potenzialmente rilevanti, quali importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, contrazione della domanda, concorrenza interna all’Unione, gestione aziendale e segmentazione del mercato. Tali fattori sono stati considerati, ma non sono stati ritenuti idonei a interrompere il nesso causale. Le importazioni dall’India, pur a prezzi bassi, sono state valutate come fattore solo marginale rispetto all’impatto delle importazioni cinesi.

Interesse dell’Unione

La Commissione ha concluso che l’adozione delle misure è nell’interesse dell’Unione. Per l’industria dell’Unione, il dazio dovrebbe ristabilire condizioni di concorrenza eque, attenuare la depressione dei prezzi e favorire il recupero della redditività. Per gli importatori, l’impatto negativo è stato ritenuto non sostanziale e comunque inferiore al beneficio atteso per l’industria dell’Unione. Per gli utilizzatori finali, soprattutto pubblici, il prodotto incide solo in misura limitata sui costi dei progetti infrastrutturali; inoltre non è emersa una rappresentanza organizzata di utilizzatori o consumatori contraria alle misure.

Misure provvisorie e applicazione pratica

Il dazio provvisorio si applica per sei mesi dalla data di entrata in vigore. Le aliquote individuali valgono solo per le società espressamente elencate e richiedono la presentazione di una fattura commerciale valida con una dichiarazione specifica sul fabbricante e sul codice TARIC. In assenza di tale documentazione, si applica l’aliquota per tutte le altre società. L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Le parti interessate possono chiedere la divulgazione dei fatti essenziali e presentare osservazioni entro 25 giorni dall’entrata in vigore.

Disposizioni principali

Ambito del prodotto e esclusioni

Il dazio riguarda lavori di ghisa a grafite lamellare o sferoidale e loro parti, per coprire o dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei o consentirne la visuale, anche se lavorati, rivestiti o riempiti con altri materiali. Sono esclusi espressamente le griglie per canali soggette alla norma EN 1433 e gli idranti. I prodotti sono classificati nei codici NC ex 7325 10 00 ed ex 7325 99 10.

Aliquote individuali e codice TARIC

Sono previste aliquote provvisorie differenziate per cinque esportatori cinesi campionati: 25,3 %, 39,1 %, 42,8 %, 28,9 % e 33,1 %, con relativi codici addizionali TARIC (C221, C222, C223, C224, C225). Alle altre società che hanno collaborato si applica il 33,1 %; a tutte le altre società si applica il 42,8 % (codice C999). L’allegato elenca i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato ma non sono stati inseriti nel campione, con i rispettivi codici TARIC.

Condizione per l’applicazione del dazio individuale

L’applicazione dell’aliquota individuale richiede la presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata da un responsabile della società, con l’attestazione del volume, del prodotto, della denominazione e indirizzo del fabbricante e del codice addizionale TARIC. In mancanza della fattura conforme, si applica il dazio per tutte le altre società.

Garanzia doganale e norme applicabili

L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto interessato è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Salvo diversa indicazione, si applicano le vigenti norme doganali pertinenti.

Durata, accesso al fascicolo e osservazioni

Entro 25 giorni dalla data di entrata in vigore, le parti interessate possono chiedere la divulgazione dei fatti essenziali, presentare osservazioni e chiedere un’audizione; entro lo stesso termine le parti di cui all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 possono presentare osservazioni sull’applicazione delle misure provvisorie. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l’articolo 1 si applica per sei mesi.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingpolitica commercialedogane

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.