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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1964

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1964 della Commissione, del 17 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 per quanto riguarda determinate norme relative alle scadenze e alle comunicazioni dei quantitativi oggetto di titoli nel settore del riso (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1964

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 per precisare il calcolo delle scadenze procedurali quando il termine cade in un giorno non lavorativo e per disciplinare in modo espresso alcune scadenze di comunicazione nel contesto dei contingenti tariffari. Introduce inoltre un obbligo di comunicazione giornaliera alla Commissione dei quantitativi di riso oggetto di titoli rilasciati. La finalità è assicurare coerenza, chiarezza e certezza del diritto nel sistema dei titoli per il riso.

Modifica le regole di esecuzione sul regime dei titoli di importazione ed esportazione nel settore del riso, chiarendo le scadenze per alcune comunicazioni e introducendo una comunicazione giornaliera dei quantitativi oggetto di titoli.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, indirettamente, agli operatori che presentano domande e utilizzano titoli di importazione ed esportazione nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, con specifico riguardo al settore del riso. Riguarda in particolare le scadenze procedurali per le comunicazioni relative ai quantitativi oggetto di titoli nell'ambito di contingenti tariffari e le comunicazioni giornaliere alla Commissione dei quantitativi di riso oggetto di titoli rilasciati. Non introduce un regime autonomo, ma modifica norme già vigenti; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1964: modifiche alle scadenze e alle comunicazioni nel settore del riso

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, che disciplina le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione ed esportazione previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione evidenzia l'esigenza di chiarire alcune regole sulle scadenze, in particolare per le comunicazioni relative ai quantitativi soggetti a contingenti tariffari, e di introdurre un obbligo espresso di comunicazione dei quantitativi di riso oggetto di titoli.

Ambito della modifica

L'atto non istituisce un nuovo regime, ma modifica norme esistenti applicabili agli Stati membri nell'ambito del sistema dei titoli di importazione ed esportazione, con focus specifico sul riso. Le disposizioni incidono sulle comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione e sul calcolo dei termini procedurali previsti dal regolamento di esecuzione.

Calcolo delle scadenze procedurali

L'articolo 1, punto 1, modifica l'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/1239. Viene confermato che, se un termine cade in sabato, domenica o in un giorno festivo ai sensi del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71:

  • la data di inizio del termine è il primo giorno lavorativo successivo, con decorrenza dalle ore 00:00, tenendo conto degli orari di apertura degli uffici;
  • la data di fine, in deroga alle regole generali richiamate, è il primo giorno lavorativo successivo e termina alle ore 13:00, ora di Bruxelles.

Deroga specifica per le comunicazioni sui contingenti tariffari

Il nuovo paragrafo 4 dell'articolo 3 introduce una regola speciale per due tipi di comunicazioni:

  • la comunicazione dei quantitativi di prodotti oggetto di domande di titoli nell'ambito di un contingente tariffario;
  • la comunicazione dei quantitativi non utilizzati nell'ambito di un contingente tariffario.

Per tali casi, il termine scade all'ultima ora dell'ultimo giorno, anche se quest'ultimo cade di sabato, domenica o in un giorno festivo. La norma deroga quindi al meccanismo generale di slittamento al giorno lavorativo successivo.

Comunicazioni relative al riso

L'articolo 1, punto 2, inserisce l'articolo 19 bis nel regolamento (UE) 2016/1239. La disposizione impone agli Stati membri una comunicazione giornaliera alla Commissione sui quantitativi di riso oggetto di titoli rilasciati:

  • per i titoli di importazione diversi da quelli destinati alla gestione dei contingenti tariffari di importazione, la comunicazione riguarda i quantitativi totali per origine e per codice di prodotto;
  • per i titoli di esportazione, la comunicazione riguarda i quantitativi totali per codice di prodotto.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione precisa inoltre, nei considerando, che l'entrata in vigore è coordinata con quella del regolamento delegato (UE) 2017/1965, adottato nello stesso contesto per le comunicazioni nel settore del riso.

Rilievo pratico per operatori e amministrazioni

Per i professionisti, la novità rilevante è soprattutto di natura procedurale: le autorità nazionali devono adeguare le tempistiche di comunicazione e garantire la trasmissione giornaliera dei dati relativi al riso. Gli operatori economici interessati dal sistema dei titoli nel settore agricolo devono considerare che le scadenze connesse ai contingenti tariffari seguono una disciplina specifica, con effetti diretti sulla gestione amministrativa delle domande e dei quantitativi non utilizzati.

Disposizioni principali

Regole di calcolo delle scadenze procedurali

L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 è modificato per stabilire che, se un termine procedurale cade di sabato, domenica o in un giorno festivo ai sensi del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71, la data di inizio si sposta al primo giorno lavorativo successivo alle ore 00:00, tenendo conto degli orari di apertura degli uffici. In deroga alle regole generali richiamate, la data di fine si sposta al primo giorno lavorativo successivo e termina alle ore 13:00, ora di Bruxelles.

Scadenze per comunicazioni in materia di contingenti tariffari

È introdotta una deroga specifica: quando, ai fini del regolamento, si applica una scadenza per la comunicazione dei quantitativi di prodotti oggetto di domande di titoli nell'ambito di un contingente tariffario, oppure per la comunicazione dei quantitativi non utilizzati nell'ambito di un contingente tariffario, il termine scade all'ultima ora dell'ultimo giorno, anche se tale giorno è sabato, domenica o festivo.

Comunicazioni relative al riso

È inserito l'articolo 19 bis, che impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione su base giornaliera i quantitativi totali oggetto dei titoli rilasciati nel settore del riso. Per i titoli di importazione diversi da quelli destinati alla gestione dei contingenti tariffari di importazione, la comunicazione deve indicare i quantitativi per origine e per codice di prodotto; per i titoli di esportazione, i quantitativi devono essere comunicati per codice di prodotto.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiimportazioni ed esportazionicontingenti tariffaririso

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