Regolamento (UE) 2017/1478
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1478 della Commissione, del 16 agosto 2017, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1439/95, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 748/2008 e dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 relativamente all'organismo abilitato ad emettere documenti e certificati in Argentina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli allegati di tre atti di esecuzione relativi a regimi di importazione nel settore delle carni, sostituendo il precedente organismo argentino con il Ministero dell’Agricoltura (Ministerio de Agroindustria) quale ente abilitato a emettere i documenti richiesti. La modifica riguarda documenti d’origine e certificati di autenticità per specifiche categorie di carni bovine, ovine e caprine originarie dell’Argentina. La Commissione dispone inoltre che l’efficacia decorra retroattivamente dal 26 giugno 2017.
Modifica gli allegati di tre regolamenti UE per aggiornare l’organismo argentino abilitato a rilasciare documenti d’origine e certificati di autenticità per taluni prodotti carni.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine, di pezzi di carne bovina detti "hampes" e di talune carni bovine di alta qualità e di carne di bufalo congelata, limitatamente ai prodotti originari dell’Argentina per i quali è richiesto un documento d’origine o un certificato di autenticità. L’intervento riguarda gli operatori che utilizzano i contingenti o i regimi documentali disciplinati dal regolamento (CE) n. 1439/95, dal regolamento (CE) n. 748/2008 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013. La modifica si applica a decorrere dal 26 giugno 2017, pur entrando in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento dell’organismo argentino autorizzato a rilasciare documenti e certificati
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1478 della Commissione interviene su tre discipline settoriali relative all’importazione nell’Unione di determinate carni originarie dell’Argentina. La finalità è adeguare gli allegati dei regolamenti interessati al cambio dell’autorità argentina competente, comunicato dalla stessa Argentina alla Commissione, sostituendo il precedente organismo con il Ministero dell’Agricoltura ("Ministerio de Agroindustria").
Contesto normativo
Il provvedimento modifica:
- l’allegato I del regolamento (CE) n. 1439/95, relativo alle modalità di importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine;
- l’allegato III del regolamento (CE) n. 748/2008, relativo al contingente tariffario d’importazione di "hampes" bovini congelati;
- l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013, relativo ai contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità e per la carne di bufalo congelata.
La Commissione richiama, nei considerando, che tali allegati contengono l’elenco degli organismi dei paesi esportatori autorizzati a rilasciare documenti d’origine o certificati di autenticità. Poiché l’Argentina ha comunicato che dal 26 giugno 2017 il nuovo organismo competente è il Ministero dell’Agricoltura, il regolamento viene reso applicabile da tale data.
Modifica del regolamento (CE) n. 1439/95
L’articolo 1 sostituisce il punto 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1439/95 con la seguente indicazione:
- Argentina: "Ministerio de Agroindustria".
Ciò comporta che, per i prodotti del settore ovino e caprino disciplinati da tale regime, il documento d’origine deve provenire dall’autorità argentina ora individuata.
Modifica del regolamento (CE) n. 748/2008
L’articolo 2 sostituisce l’allegato III del regolamento (CE) n. 748/2008, stabilendo che l’organismo argentino abilitato a emettere i certificati di autenticità per i pezzi detti "hampes" originari dell’Argentina è il "Ministerio de Agroindustria".
La disposizione rinvia espressamente all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 748/2008, ossia alla specifica categoria di prodotti interessata dal contingente tariffario.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013
L’articolo 3 sostituisce il primo trattino dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013, indicando il "MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA" quale organismo autorizzato a emettere i certificati di autenticità per:
- le carni originarie dell’Argentina conformi alla definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c);
- le carni originarie dell’Argentina conformi alla definizione di cui all’articolo 2, lettera a).
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre retroattivamente dal 26 giugno 2017, data dalla quale, secondo quanto comunicato dall’Argentina, opera il nuovo organismo competente.
Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’organismo autorizzato per le carni ovine e caprine
L’articolo 1 sostituisce nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1439/95 il punto relativo all’Argentina, indicando come organismo abilitato il "Ministerio de Agroindustria". La modifica riguarda il rilascio dei documenti d’origine per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine.
Aggiornamento dell’organismo autorizzato per gli "hampes" bovini
L’articolo 2 sostituisce integralmente l’allegato III del regolamento (CE) n. 748/2008, stabilendo che per i pezzi detti "hampes" originari dell’Argentina l’organismo abilitato a emettere i certificati di autenticità è il "Ministerio de Agroindustria", ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento.
Aggiornamento dell’organismo autorizzato per carni bovine di alta qualità e carne di bufalo
L’articolo 3 sostituisce il primo trattino dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013, prevedendo che il "MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA" emetta i certificati di autenticità per le carni originarie dell’Argentina conformi alle definizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 2, lettera a), del regolamento stesso.
Decorrenza ed entrata in vigore
Ai sensi dell’articolo 4, il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 26 giugno 2017. È inoltre richiamata la natura obbligatoria e direttamente applicabile del regolamento in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
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