Regolamento (UE) 2017/1482
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1482 della Commissione, del 17 agosto 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, per quanto riguarda i codici TARIC dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013, aggiornando i codici addizionali TARIC di alcuni produttori esportatori indiani di fili di acciaio inossidabile che hanno collaborato ma non sono stati inclusi nel campione. La modifica si rende necessaria perché, a seguito del regolamento di esecuzione (UE) 2017/220 in materia antidumping, i codici precedentemente attribuiti non risultano più corretti. La rettifica produce effetti dal 10 febbraio 2017 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Rettifica dei codici addizionali TARIC applicabili ad alcuni produttori esportatori indiani di fili di acciaio inossidabile oggetto di dazio compensativo definitivo.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, limitatamente ai produttori esportatori indiani che hanno collaborato ma non sono stati inclusi nel campione e che sono elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013. L'intervento riguarda esclusivamente la correzione dei codici addizionali TARIC di tali operatori, in coerenza con la modifica già intervenuta sul versante antidumping con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/220. L'articolo 1 si applica retroattivamente dal 10 febbraio 2017.
Rettifica dei codici TARIC per alcuni esportatori indiani di fili di acciaio inossidabile
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1482 della Commissione interviene su un precedente regime di dazio compensativo definitivo relativo alle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India. La finalità è esclusivamente correttiva: adeguare i codici addizionali TARIC assegnati ad alcuni produttori esportatori indiani che avevano collaborato all'indagine ma non erano stati inclusi nel campione, a seguito delle modifiche rese necessarie dal successivo regolamento antidumping (UE) 2017/220.
Contesto normativo e motivo della modifica
Il regolamento richiama il regolamento (UE) 2016/1036 come base normativa generale in materia di difesa contro le importazioni oggetto di dumping, e prende atto che l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 conteneva l'elenco dei produttori esportatori indiani cooperanti non campionati. Dopo la pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/220, i codici addizionali TARIC attribuiti ad alcune società non risultavano più corretti, poiché dovevano corrispondere ai nuovi codici previsti in ambito antidumping. La Commissione conclude pertanto che l'allegato va rettificato di conseguenza.
Ambito oggettivo della rettifica
La modifica riguarda soltanto la tabella dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013, e non incide sul principio dell'imposizione del dazio compensativo definitivo. L'intervento consiste nell'aggiornamento dei codici addizionali TARIC associati a specifiche imprese:
- Bekaert Mukand Wire Industries: C189
- Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd: C190
- Bhansali Stainless Wire: C191
- Chandan Steel: C192
- Drawmet Wires: C193
- Garg Inox: B931
- Jyoti Steel Industries Ltd: C194
- Macro Bars and Wires: B932
- Mukand Ltd: C195
- Nevatia Steel & Alloys: B933
- Panchmahal Steel Ltd: C196
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, la disposizione sostanziale di rettifica contenuta nell'articolo 1 si applica retroattivamente a decorrere dal 10 febbraio 2017. Ne deriva che gli operatori doganali devono considerare i codici TARIC corretti per le operazioni rilevanti a partire da tale data.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli importatori e per gli operatori doganali, il regolamento comporta l'obbligo di utilizzare i codici addizionali TARIC aggiornati per l'identificazione delle imprese interessate, al fine di applicare correttamente il regime compensativo e la relativa gestione doganale. Trattandosi di un atto direttamente applicabile, la rettifica opera senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Rettifica dell'allegato sui codici TARIC
L'articolo 1 sostituisce/adegua la tabella dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 relativa ai produttori esportatori indiani che hanno collaborato ma non sono stati inclusi nel campione, aggiornando i relativi codici addizionali TARIC. Le società interessate sono: Bekaert Mukand Wire Industries (C189), Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd (C190), Bhansali Stainless Wire (C191), Chandan Steel (C192), Drawmet Wires (C193), Garg Inox (B931), Jyoti Steel Industries Ltd (C194), Macro Bars and Wires (B932), Mukand Ltd (C195), Nevatia Steel & Alloys (B933) e Panchmahal Steel Ltd (C196).
Decorrenza e applicazione temporale
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma che l'articolo 1 si applica retroattivamente a decorrere dal 10 febbraio 2017.
Natura obbligatoria e diretta applicabilità
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula standard degli atti dell'Unione.
Come è indicizzato
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