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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46158/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta documentale (in qualità di amministratore della Planet Drink di Elia Francesco s.a.s.), denunciando violazione degli artt. 216 e 217 legge fallimentare e vizi di motivazione sull'elemento soggettivo. Ha sostenuto che la condotta fosse al più mera negligenza (bancarotta semplice) e che mancassero prove del dolo volto a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio societario; ha inoltre dedotto censure sulle testimonianze e sugli accertamenti contabili (segnalando dichiarazioni del M.Ilo Miglietta e osservazioni del curatore sulla completezza della documentazione).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero ricostruito fattualmente la carenza documentale e la presenza di annotazioni contabili non corrispondenti alla reale situazione societaria, elementi idonei a configurare la bancarotta fraudolenta documentale. Ha censurato il ricorso per mancata e specifica indicazione degli atti e per aver proposto una rivalutazione del materiale probatorio anziché un'autonoma critica di diritto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la sentenza di merito confermata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma stimata in Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e prorogato dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75

    Riferita alla possibilità per l'imputato di chiedere la discussione orale; rilevata la richiesta ma non decisiva sul merito del ricorso di cassazione

  • Legge fallimentare, art. 216

    art. 216, comma primo, n. 2 (bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili)

    La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 216 quando vi siano annotazioni contabili non corrispondenti alla realtà che impediscono o rendono difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, configurando il dolo di ostacolare la ricostruzione

  • Legge fallimentare, art. 217

    art. 217, comma secondo (riferito alla bancarotta semplice documentale)

    La Corte distingue la fattispecie di bancarotta semplice documentale (che non richiede l'impedimento della ricostruzione) dalla bancarotta fraudolenta documentale disciplinata dall'art. 216; nel caso concreto la condotta è stata ritenuta eccedere la semplice incompletezza contabile

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    citato come limite dell'impugnazione in cassazione

    Il ricorso è stato valutato nei limiti procedurali previsti e ritenuto carente nella specificazione degli atti e delle censure

Massime di principio

  • La mancata o irregolare tenuta della contabilità può integrare bancarotta fraudolenta quando oltre alla mera incompletezza emergano annotazioni non corrispondenti alla realtà che ostacolano la ricostruzione del patrimonio e dell'attività societaria.
  • La distinzione tra bancarotta semplice documentale (art. 217) e bancarotta fraudolenta documentale (art. 216) dipende non solo dalla mancanza di scritture ma dalla esistenza dell'evento ostativo alla ricostruzione e/o della volontà cosciente di rendere impossibile tale ricostruzione.
  • In cassazione non è consentita la mera rivalutazione dei fatti o delle prove: il ricorso deve indicare con precisione gli atti e le doglianze di diritto; frammentarie citazioni o richieste di riconsiderazione del compendio probatorio sono inammissibili.
  • Per contrastare un'accusa di bancarotta fraudolenta documentale è necessario offrire elementi specifici che dimostrino l'assenza del dolo e la compatibilità delle omissioni con mera negligenza, nonché contestare in modo puntuale le risultanze probatorie rilevate dai giudici di merito.
  • Un ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende quando non risultino profili che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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