Cassazione Penale, Sentenza n. 46158/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta documentale (in qualità di amministratore della Planet Drink di Elia Francesco s.a.s.), denunciando violazione degli artt. 216 e 217 legge fallimentare e vizi di motivazione sull'elemento soggettivo. Ha sostenuto che la condotta fosse al più mera negligenza (bancarotta semplice) e che mancassero prove del dolo volto a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio societario; ha inoltre dedotto censure sulle testimonianze e sugli accertamenti contabili (segnalando dichiarazioni del M.Ilo Miglietta e osservazioni del curatore sulla completezza della documentazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero ricostruito fattualmente la carenza documentale e la presenza di annotazioni contabili non corrispondenti alla reale situazione societaria, elementi idonei a configurare la bancarotta fraudolenta documentale. Ha censurato il ricorso per mancata e specifica indicazione degli atti e per aver proposto una rivalutazione del materiale probatorio anziché un'autonoma critica di diritto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la sentenza di merito confermata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma stimata in Euro 3.000,00.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e prorogato dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75
Riferita alla possibilità per l'imputato di chiedere la discussione orale; rilevata la richiesta ma non decisiva sul merito del ricorso di cassazione
Legge fallimentare, art. 216
art. 216, comma primo, n. 2 (bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili)
La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 216 quando vi siano annotazioni contabili non corrispondenti alla realtà che impediscono o rendono difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, configurando il dolo di ostacolare la ricostruzione
Legge fallimentare, art. 217
art. 217, comma secondo (riferito alla bancarotta semplice documentale)
La Corte distingue la fattispecie di bancarotta semplice documentale (che non richiede l'impedimento della ricostruzione) dalla bancarotta fraudolenta documentale disciplinata dall'art. 216; nel caso concreto la condotta è stata ritenuta eccedere la semplice incompletezza contabile
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
citato come limite dell'impugnazione in cassazione
Il ricorso è stato valutato nei limiti procedurali previsti e ritenuto carente nella specificazione degli atti e delle censure
Massime di principio
- La mancata o irregolare tenuta della contabilità può integrare bancarotta fraudolenta quando oltre alla mera incompletezza emergano annotazioni non corrispondenti alla realtà che ostacolano la ricostruzione del patrimonio e dell'attività societaria.
- La distinzione tra bancarotta semplice documentale (art. 217) e bancarotta fraudolenta documentale (art. 216) dipende non solo dalla mancanza di scritture ma dalla esistenza dell'evento ostativo alla ricostruzione e/o della volontà cosciente di rendere impossibile tale ricostruzione.
- In cassazione non è consentita la mera rivalutazione dei fatti o delle prove: il ricorso deve indicare con precisione gli atti e le doglianze di diritto; frammentarie citazioni o richieste di riconsiderazione del compendio probatorio sono inammissibili.
- Per contrastare un'accusa di bancarotta fraudolenta documentale è necessario offrire elementi specifici che dimostrino l'assenza del dolo e la compatibilità delle omissioni con mera negligenza, nonché contestare in modo puntuale le risultanze probatorie rilevate dai giudici di merito.
- Un ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende quando non risultino profili che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45916/2023 del 15/11/2023
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45917/2023 del 15/11/2023
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45918/2023 del 15/11/2023
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45919/2023 del 15/11/2023
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45920/2023 del 15/11/2023
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45921/2023 del 15/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →