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Sentenza

Sentenza del 07/01/2020 n. 65 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 91/2020 ACCERTAMENTO - REDDITO COMPLESSIVO - Determinazione sintetica Spese non compatibili con il reddito dichiarato - Onere della prova - Idonea documentazione da parte del contribuente

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio aveva determinato sinteticamente il reddito della contribuente in relazione a spese per un investimento immobiliare: una quota del prezzo di compravendita pari a euro 100.000,00 (parte del prezzo totale di euro 315.000,00, coperto in parte da mutuo di euro 215.000,00) risultava incompatibile con il reddito dichiarato e fu imputata come maggior reddito. La contribuente (erede) ha prodotto documentazione (comunicazione bancaria di annullamento assegni, scrittura privata in cui la venditrice dichiara di rinunciare a parte del prezzo e lettera della venditrice che conferma di non aver incassato gli assegni) e ha sostenuto che la provvista dei due assegni doveva provenire dai genitori dell'acquirente, i quali avrebbero compensato un credito verso la venditrice. L'Ufficio e la Commissione Regionale hanno invece ritenuto che la documentazione fornita non fosse idonea a provare che la spesa sia stata finanziata con redditi esenti o già soggetti a tassazione o che il prezzo fosse effettivamente corrisposto in misura inferiore: la scrittura privata era sottoscritta solo dalla venditrice, priva di data certa e riconduceva a una diversa causale (riduzione/sconto del prezzo), la dichiarazione della venditrice era successiva ai fatti (in prossimità del giudizio), mancavano documenti che provassero l'esistenza e l'estinzione del presunto credito dei genitori e non vi erano evidenze di forme alternative di pagamento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate in riforma della sentenza di primo grado: ha confermato integralmente l'atto di accertamento che aveva determinato sinteticamente il maggior reddito di euro 100.000,00. Ha ritenuto insufficiente e contraddittoria la documentazione probatoria offerta dal contribuente, evidenziando l'assenza di prova documentale certa e anteriore ai fatti circa l'origine e la disponibilità dei presunti redditi o crediti indicati. Le spese del presente grado sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 4, DPR n. 600/1973

    art. 38, comma 4, DPR n. 600/1973

    L'Ufficio può determinare sinteticamente il reddito sulla base delle spese sostenute; il contribuente può disapplicare la presunzione fornendo idonea documentazione che dimostri che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli del periodo o legittimamente esclusi dalla base imponibile. La documentazione deve ancorare la disponibilità dei redditi a fatti oggettivi, sia in termini quantitativi sia temporali.

  • Cassazione, Ordinanza n. 916 del 20-1-2016

    Ordinanza n. 916/2016 (Cass., Sez. 6-5, rv. 638438)

    Conferma che l'art. 38 richiede non solo la mera prova della disponibilità di redditi ulteriori, ma prova documentale che ne dimostri l'entità e la durata, ossia circostanze oggettive e temporali che colleghino quei redditi alla copertura delle spese contestate; la prova deve permettere di escludere che i redditi siano stati utilizzati per altri fini.

Massime di principio

  • Onere della prova: il contribuente ha l'onere di fornire "idonea documentazione" per superare l'accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38 co.4 DPR 600/73.
  • Qualità della prova: la documentazione deve essere oggettiva, quantitativa e temporale (dimostrare importo e periodo di possesso dei redditi che hanno finanziato la spesa).
  • Documenti predisposti successivamente al contenzioso sono deboli: dichiarazioni o lettere rese in prossimità o in funzione del giudizio perdono efficacia probatoria rispetto a prove preesistenti.
  • Contraddizioni nelle versioni fornite (es. diversa causale indicata in scrittura privata rispetto a quanto sostenuto nel ricorso) invalidano la prova offerta.
  • La sola circostanza dell'annullamento di assegni o del mancato incasso non prova che l'obbligazione pattuita non sia stata adempiuta con altre modalità; vanno documentate le modalità alternative di pagamento o l'esistenza ed estinzione di crediti compensativi.
  • Se il pagamento è stato effettuato da terzi (es. genitori), occorre produrre prove dirette: bonifici, trasferimenti, contratti di mutuo/prestito o documentazione che attesti il credito tra terzi e la sua estinzione.
  • Le scritture private che incidono sul prezzo devono essere datate, firmate da tutte le parti interessate (meglio se con data certa o autenticazione) per valere quale prova certa nei confronti dell'Amministrazione.
  • Se la compensazione di crediti fosse stata reale e concordata al momento della compravendita, sarebbe stato opportuno inserirla nell'atto pubblico di compravendita; la sua assenza indebolisce la versione difensiva.
  • Per ribaltare un accertamento sintetico è preferibile produrre documentazione bancaria e fiscale anteriore all'accertamento che dimostri la disponibilità e l'utilizzo dei fondi (movimenti bancari, contratti, quietanze, atti pubblici).
  • In assenza di prova idonea il giudice confermerà generalmente l'accertamento sintetico; quindi la strategia difensiva deve puntare a prove formali e temporali solide.

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