Cassazione Penale, Sentenza n. 10399/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'assoluzione pronunciata dal Giudice di Pace di Catania per il reato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1988 (n. 286) commesso il 15 novembre 2019. Il giudice di pace aveva ritenuto l'intervenuta abolitio criminis in seguito all'entrata in vigore della Direttiva CEE 2008/115 e alla sua interpretazione resa dalla Corte di Giustizia nella sentenza Sagor del 6 dicembre 2012. Il Procuratore generale ha ricorso denunciando violazione di legge, sostenendo che, dopo le modifiche normative introdotte dal decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (conv. con L. 2 agosto 2011, n. 129), la fattispecie dell'art. 10-bis è conforme alla disciplina della Direttiva e agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, per cui l'assoluzione per abolitio criminis era erronea.
La decisione
Il giudice di legittimità ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendolo fondato, e ha annullato la sentenza impugnata. La Corte ha cassato la decisione del Giudice di Pace che aveva dichiarato l'abolitio criminis e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al medesimo ufficio, in diversa persona fisica. La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui la sanzione penale pecuniaria prevista dall'art. 10-bis non è incompatibile con la Direttiva 2008/115 e non ostacola la procedura di rimpatrio, pertanto non può essere disapplicata dal giudice.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286
commesso in data 15 novembre 2019
La norma che punisce l'ingresso e la permanenza illegale è stata ritenuta dalla Corte di legittimità compatibile con la Direttiva 2008/115 e suscettibile di applicazione anche dopo le modifiche normative del 2011; non determina automaticamente abolitio criminis.
Direttiva CEE 2008/115
Direttiva del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea in materia di rimpatri del 16 dicembre 2008
La direttiva regola la procedura di rimpatrio; la Corte di legittimità ritiene che la sanzione penale pecuniaria prevista dall'ordinamento non costituisca un ostacolo alla procedura prevista dalla direttiva.
Sentenza Corte di Giustizia (Sagor) 6 dicembre 2012
interpretazione della Direttiva 2008/115
La sentenza CJEU è stata invocata dal Giudice di Pace per sostenere l'abolitio criminis, ma la Corte di legittimità ritiene che le successive modifiche legislative italiane abbiano ricondotto la fattispecie di reato in conformità con la disciplina comunitaria, rendendo inapplicabile la tesi dell'abolitio.
decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 129
modifiche normative richiamate dal ricorrente
Le modifiche introdotte nel 2011 sono state ritenute decisive dalla Corte per superare l'interpretazione che aveva portato all'idea di abolitio criminis, allineando la fattispecie nazionale ai requisiti della Direttiva.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. I, n. 12130/2019 PG c/ Nyassi; Sez. I, n. 1405/2019 Ouakib)
Sez. 1, n. 12130 del 20/02/2019; Sez. 1, n. 1405 del 26/11/2019 - dep. 2020
Orientamento consolidato che afferma la compatibilità della sanzione pecuniaria dell'art. 10-bis con la Direttiva 2008/115 e ne vieta la disapplicazione da parte del giudice.
Massime di principio
- La sanzione penale pecuniaria prevista dall'art. 10-bis non è automaticamente incompatibile con la Direttiva 2008/115: dopo le modifiche legislative del 2011 l'orientamento della Corte di legittimità è favorevole alla compatibilità.
- Il richiamo a pronunce della Corte di Giustizia (es. Sagor) non determina di per sé l'abolitio criminis: va valutata la normativa interna vigente e l'interpretazione della giurisprudenza nazionale successiva alle modifiche legislative.
- In materia di immigrazione clandestina il giudice deve uniformarsi all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione; dichiarazioni di abolitio criminis contrarie a tale orientamento sono suscettibili di annullamento in sede di legittimità.
- Se il pubblico ministero impugna un'assoluzione per questioni di diritto e la Corte di legittimità ritiene fondato il motivo, la conseguenza tipica è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, spesso a diverso giudice per garantire imparzialità.
- Per difensori e giudici di merito: quando la decisione si fonda sull'applicazione di pronunce comunitarie, è necessario verificare la compatibilità con la normativa interna aggiornata e con la giurisprudenza di legittimità che ha interpretato le modifiche legislative.
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