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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22900/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento avviata da una consumatrice, con omologazione di un piano del consumatore che prevedeva, tra l'altro, l'accesso a un mutuo di euro 40.000 garantito da ipoteca di primo grado su un immobile di residenza, previa cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Il decreto di omologa però indicava in modo generico la cancellazione di ipoteche e formalità negative senza specificare gli estremi delle iscrizioni da cancellare. La debitrice tentò prima la correzione di errore materiale e poi, ex art. 13, comma 4-ter, l. n. 3/2012, la modifica del piano per impossibilità non imputabile, producendo la certificazione ipotecaria e chiedendo di integrare il decreto con la specifica delle formalità da cancellare e di ottenere un ulteriore termine per perfezionare il mutuo. Il tribunale respinse il reclamo ritenendo che la mancata stipula del mutuo fosse imputabile alla debitrice, che non aveva provato l'attivazione per conseguire il finanziamento e che non poteva utilizzare la CTU eseguita in sede esecutiva al posto della certificazione ipotecaria. Con il ricorso per cassazione la debitrice denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 4-ter, l. n. 3/2012, sostenendo che il diniego aveva carattere punitivo, che la modifica richiesta era solo formale e necessaria a rendere tecnicamente eseguibile il piano, e che non poteva esserle imputata la mancata integrazione del decreto di omologa, essendo stata proprio la sua genericità a impedire la stipula del mutuo.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., ha escluso il difetto di decisorietà e definitività del provvedimento impugnato e, nel merito, ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nella procedura di sovraindebitamento del consumatore, il controllo sulla documentazione necessaria incombe anzitutto sull'OCC e poi sul giudice; una volta omologato il piano, l'incompletezza documentale o la genericità del decreto di omologa non possono essere addossate al consumatore. Nel caso concreto, la mancata specificazione delle formalità da cancellare nel decreto di omologa costituiva un ostacolo non imputabile alla debitrice, che aveva comunque prodotto la certificazione ipotecaria nell'istanza di modifica. Il provvedimento del tribunale è stato quindi ritenuto abnorme e cassato con rinvio al Tribunale di Viterbo in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore, il controllo sulla completezza della documentazione è affidato primariamente all'OCC e poi al giudice; una volta omologato il piano, non è corretto imputare al debitore le carenze istruttorie o documentali che avrebbero dovuto essere intercettate prima dell'omologa.
  • L'art. 13, comma 4-ter, consente la modifica del piano quando l'esecuzione diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore; se l'impedimento deriva dalla genericità o incompletezza dell'atto di omologazione, non può essere qualificato come causa imputabile al consumatore.
  • Il giudice, nel valutare l'attuazione del piano del consumatore, deve evitare di applicare in modo rigoroso oneri probatori non previsti a carico del debitore quando la difficoltà esecutiva dipende dal contenuto del provvedimento di omologa o dal precedente difetto di verifica dell'OCC.
  • Un provvedimento che, nel contesto dell'esecuzione di un piano omologato, ne impedisca in concreto l'attuazione per ragioni non riferibili al debitore e in contrasto con le statuizioni già rese può assumere carattere abnorme ed essere sindacato in cassazione ex art. 111 Cost.
  • Nella tutela del consumatore sovraindebitato, il controllo giudiziale non è eliminato dalla finalità protettiva della procedura, ma deve coordinarsi con le esigenze dei creditori; tuttavia tale controllo non può tradursi in una preclusione ingiustificata all'esecuzione del piano già omologato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSovraindebitamento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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