Cassazione Civile, Ordinanza n. 22900/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento avviata da una consumatrice, con omologazione di un piano del consumatore che prevedeva, tra l'altro, l'accesso a un mutuo di euro 40.000 garantito da ipoteca di primo grado su un immobile di residenza, previa cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Il decreto di omologa però indicava in modo generico la cancellazione di ipoteche e formalità negative senza specificare gli estremi delle iscrizioni da cancellare. La debitrice tentò prima la correzione di errore materiale e poi, ex art. 13, comma 4-ter, l. n. 3/2012, la modifica del piano per impossibilità non imputabile, producendo la certificazione ipotecaria e chiedendo di integrare il decreto con la specifica delle formalità da cancellare e di ottenere un ulteriore termine per perfezionare il mutuo. Il tribunale respinse il reclamo ritenendo che la mancata stipula del mutuo fosse imputabile alla debitrice, che non aveva provato l'attivazione per conseguire il finanziamento e che non poteva utilizzare la CTU eseguita in sede esecutiva al posto della certificazione ipotecaria. Con il ricorso per cassazione la debitrice denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 4-ter, l. n. 3/2012, sostenendo che il diniego aveva carattere punitivo, che la modifica richiesta era solo formale e necessaria a rendere tecnicamente eseguibile il piano, e che non poteva esserle imputata la mancata integrazione del decreto di omologa, essendo stata proprio la sua genericità a impedire la stipula del mutuo.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., ha escluso il difetto di decisorietà e definitività del provvedimento impugnato e, nel merito, ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nella procedura di sovraindebitamento del consumatore, il controllo sulla documentazione necessaria incombe anzitutto sull'OCC e poi sul giudice; una volta omologato il piano, l'incompletezza documentale o la genericità del decreto di omologa non possono essere addossate al consumatore. Nel caso concreto, la mancata specificazione delle formalità da cancellare nel decreto di omologa costituiva un ostacolo non imputabile alla debitrice, che aveva comunque prodotto la certificazione ipotecaria nell'istanza di modifica. Il provvedimento del tribunale è stato quindi ritenuto abnorme e cassato con rinvio al Tribunale di Viterbo in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 111, comma 7, Cost.
il provvedimento è ricorribile per cassazione quando presenta caratteri di decisorietà e definitività e incide su diritti soggettivi in modo idoneo a regolare in via incontrovertibile la situazione di sovraindebitamento
disciplina la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e del piano del consumatore, improntata a una particolare tutela del debitore con forte intervento dell'OCC e del giudice
art. 7, comma 1-bis, legge n. 3 del 2012
il consumatore può proporre un piano di ristrutturazione dei debiti con l'ausilio dell'OCC
art. 9, comma 3-bis, lett. c, legge n. 3 del 2012
la relazione dell'OCC deve contenere anche la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata
art. 9, comma 3-ter, legge n. 3 del 2012
il giudice può concedere un termine perentorio per integrare la proposta e produrre nuovi documenti
art. 12-bis, commi 1 e 3, legge n. 3 del 2012
il giudice verifica i requisiti, l'ammissibilità e la fattibilità del piano prima dell'omologazione
art. 13, commi 2 e 3, legge n. 3 del 2012
in fase esecutiva l'OCC risolve le difficoltà e il giudice, verificata la conformità dell'atto al piano, può autorizzare lo svincolo delle somme e ordinare la cancellazione dei vincoli, compreso il pignoramento e le iscrizioni di prelazione
art. 13, comma 4-ter, legge n. 3 del 2012
il consumatore, con l'ausilio dell'OCC, può modificare la proposta quando l'esecuzione del piano diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore
art. 14-bis, comma 2, lett. b, legge n. 3 del 2012
se il piano non è adempiuto o diviene impossibile, anche per ragioni non imputabili al debitore, il tribunale dichiara cessati gli effetti dell'omologazione su istanza del creditore
art. 14-bis, comma 4, legge n. 3 del 2012
l'istanza del creditore per la cessazione degli effetti dell'omologazione va proposta a pena di decadenza entro i termini fissati dalla norma
art. 14-quater, legge n. 3 del 2012
in caso di cessazione degli effetti dell'omologazione per cause imputabili al debitore può disporsi la conversione nella liquidazione del patrimonio
art. 14-quinquies, comma 2, lett. e, legge n. 3 del 2012
il decreto di apertura della liquidazione contiene l'ordine di consegna o rilascio dei beni, con valore di titolo esecutivo
art. 14-quinquies, comma 3, legge n. 3 del 2012
l'ordine contenuto nel decreto di apertura della liquidazione è equiparato all'atto di pignoramento
art. 14-quinquies, comma 4, legge n. 3 del 2012
la liquidazione resta aperta fino alla completa esecuzione del programma e comunque per il periodo massimo previsto
art. 7, comma 2, lett. b, legge n. 3 del 2012
richiamato nel quadro della riproponibilità delle procedure e dei limiti temporali dopo il loro esito negativo
Massime di principio
- Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore, il controllo sulla completezza della documentazione è affidato primariamente all'OCC e poi al giudice; una volta omologato il piano, non è corretto imputare al debitore le carenze istruttorie o documentali che avrebbero dovuto essere intercettate prima dell'omologa.
- L'art. 13, comma 4-ter, consente la modifica del piano quando l'esecuzione diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore; se l'impedimento deriva dalla genericità o incompletezza dell'atto di omologazione, non può essere qualificato come causa imputabile al consumatore.
- Il giudice, nel valutare l'attuazione del piano del consumatore, deve evitare di applicare in modo rigoroso oneri probatori non previsti a carico del debitore quando la difficoltà esecutiva dipende dal contenuto del provvedimento di omologa o dal precedente difetto di verifica dell'OCC.
- Un provvedimento che, nel contesto dell'esecuzione di un piano omologato, ne impedisca in concreto l'attuazione per ragioni non riferibili al debitore e in contrasto con le statuizioni già rese può assumere carattere abnorme ed essere sindacato in cassazione ex art. 111 Cost.
- Nella tutela del consumatore sovraindebitato, il controllo giudiziale non è eliminato dalla finalità protettiva della procedura, ma deve coordinarsi con le esigenze dei creditori; tuttavia tale controllo non può tradursi in una preclusione ingiustificata all'esecuzione del piano già omologato.
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