Sentenza n. 498/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda 44165) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, presentata il 27 aprile 2025. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, la condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi idonei a giustificare il ritardo. Il termine massimo per provvedere, individuato in 120 giorni ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 206/2007, è scaduto il 25 agosto 2025 senza che l'Amministrazione si pronunciasse. Il Collegio ha considerato le giustificazioni riferite all'enorme numero di domande analoghe, alla complessità delle questioni giuridiche e alla gravità delle conseguenze di eventuali errori, ma le ha ritenute non sufficienti a escludere l'illegittimità dell'inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 31 e 117 c.p.a. per la tutela avverso il silenzio. Ha rilevato che il termine massimo previsto dall'art. 16 d.lgs. 206/2007 era decorso senza l'adozione di un provvedimento espresso e che il carico eccezionale di pratiche, la complessità della materia e la rilevanza degli interessi coinvolti non giustificavano il protrarsi indefinito dell'inerzia. Ha ordinato al Ministero di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 250 euro oltre accessori, in applicazione della soccombenza virtuale.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di agire contro il silenzio dell'Amministrazione e di ottenere l'ordine giudiziale di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 16 d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni. Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
La disposizione impone all'autorità competente di definire il procedimento di riconoscimento entro il termine massimo individuato dal giudice in 120 giorni; il decorso del termine senza provvedimento rende illegittimo il silenzio.
art. 7 d.l. 71/2024, convertito in l. 106/2024
È richiamato quale intervento legislativo volto a disciplinare la materia del riconoscimento dei titoli, cui è stata data attuazione con il decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77.
decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77
È richiamato quale atto attuativo dell'intervento legislativo in materia di riconoscimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di riconoscimento di una qualifica professionale fa sorgere in capo all'amministrazione competente l'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla normativa applicabile; il superamento di tale termine senza provvedimento espresso integra silenzio illegittimo.
- L'elevato numero di pratiche pendenti, la complessità delle questioni giuridiche e la rilevanza degli interessi pubblici e privati coinvolti possono spiegare il ritardo organizzativo, ma non giustificano il mancato rispetto del termine procedimentale né escludono l'illegittimità del silenzio.
- In caso di accoglimento dell'azione avverso il silenzio, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine fissato in sentenza e può nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire entro un ulteriore termine qualora l'amministrazione rimanga inerte.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta anche in presenza di un'amministrazione chiamata a gestire un contenzioso seriale e un numero eccezionalmente elevato di istanze, poiché tali circostanze non fanno venir meno l'esigenza di assicurare la conclusione del singolo procedimento.
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