Cassazione Penale, Ordinanza n. 33255/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 1 ottobre 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per i delitti contestati ai sensi degli artt. 81 e 455 c.p. Dal testo emerge che il ricorso censurava, in termini non specificamente riportati, la valutazione degli elementi probatori, ritenuti dal ricorrente inidonei a sostenere il giudizio di colpevolezza o mal valutati dai giudici di merito, nonché il mancato riconoscimento di un'attenuante e la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze generiche, perché non si confrontavano con il contenuto della sentenza impugnata, e sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione del merito probatorio e della dosimetria della pena. Ha inoltre rilevato che la sentenza di appello, da leggersi unitariamente con quella di primo grado, era adeguatamente motivata sia quanto al ragionamento probatorio sia quanto alla qualificazione giuridica del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguata la motivazione delle sentenze di merito sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica dei fatti; ha escluso che potesse essere dedotto in sede di legittimità un mero travisamento del fatto o una diversa lettura degli elementi probatori; ha giudicato altresì inammissibile la censura relativa al riconoscimento dell'attenuante e alla dosimetria della pena, trattandosi di valutazioni di merito adeguatamente e ragionevolmente motivate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Norma contestata nel procedimento di merito; il testo non specifica la forma di continuazione ritenuta applicabile.
art. 455 c.p.
Norma incriminatrice cui la condanna di merito è riferita; il testo non espone la specifica condotta concreta.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La Corte richiama la disposizione per affermare i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione e l'impossibilità di sostituire la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito.
legge n. 46 del 2006
Richiamata in relazione alla modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; tale modifica non consente comunque di dedurre in cassazione un mero travisamento del fatto inteso come diversa valutazione del materiale probatorio.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che formuli censure generiche e non si confronti puntualmente con il contenuto della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione degli elementi di prova già esaminati dai giudici di merito, né sostituire la valutazione soggettiva del ricorrente a quella motivatamente compiuta nei precedenti gradi di giudizio.
- Il mero travisamento del fatto, consistente nella diversa interpretazione o ponderazione degli elementi probatori, non è deducibile in cassazione quando la doglianza mira soltanto a ottenere una rivalutazione del merito.
- La censura relativa al riconoscimento di un'attenuante o alla dosimetria della pena è inammissibile quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione adeguata e ragionevole e il ricorrente chieda soltanto una diversa valutazione discrezionale.
- Le sentenze di primo e secondo grado possono essere lette unitariamente quando presentino un analogo percorso argomentativo e si fondino sulla medesima piattaforma probatoria, purché il complessivo apparato motivazionale risulti adeguato.
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