Cassazione Penale, Sentenza n. 21221/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua opposizione alla declaratoria di estinzione per prescrizione della pena, sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione. Ha dedotto che la Corte, con ordinanza del 16/09/2024 (emessa de plano su istanza del condannato e notificata al difensore), aveva già dichiarato l'estinzione della pena e che tale pronuncia sarebbe divenuta irrevocabile, impedendo un 'secondo giudizio' (ne bis in idem) e vincolando il giudice dell'esecuzione rispetto alla valutazione circa la condizione ostativa prevista dall'art. 172, comma 7, c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che: 1) il divieto di un secondo giudizio (ne bis in idem) richiede una decisione precedente già divenuta definitiva; 2) l'ordinanza del 16/09/2024 non può considerarsi irrevocabile perché non risultano prova della comunicazione rituale all'Ufficio del pubblico ministero né della conoscenza legale prescritta dal codice (art. 667, comma 4, c.p.p. e relative norme sul deposito/comunicazione); 3) la preclusione in sede esecutiva opera soltanto per le questioni effettivamente dedotte e decise nella precedente pronunzia, non per quelle meramente deducibili o non valutate (nel caso, la ricorrenza della recidiva non era stata esaminata né implicitamente decisa). Conseguentemente l'ordinanza impugnata è legittima; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 172 cod. pen.
art. 172, settimo comma, cod. pen.
fa riferimento alla condizione ostativa (recidiva) che impedisce la dichiarazione di estinzione della pena; la sua sussistenza non è contestata dal ricorrente ma deve essere valutata dal giudice e non viene coperta da giudicato se non espressamente decisa.
art. 649 cod. proc. pen.
sancisce il principio generale del divieto di un secondo giudizio (ne bis in idem) applicabile anche in fase esecutiva, ma operante solo rispetto a pronunce già divenute definitive.
art. 669 cod. proc. pen.
espressione del principio del ne bis in idem fra provvedimenti inconciliabili adottati dal giudice dell'esecuzione nei confronti dello stesso condannato; rileva tuttavia solo quando entrambi i provvedimenti siano divenuti definitivi.
art. 667 cod. proc. pen.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
stabilisce l'obbligo di comunicazione dell'ordinanza emessa de plano alle parti e il termine di decadenza di 15 giorni per proporre opposizione: la conoscenza legale derivante dalla comunicazione è essenziale per far decorrere i termini di impugnazione.
art. 128 cod. proc. pen.
riguarda la forma dell'avviso di deposito e la comunicazione agli organi processuali; la Corte indica che per il pubblico ministero il termine decorre dalla conoscenza legale attestata dalla cancelleria secondo questa norma.
art. 153 cod. proc. pen.
consente la comunicazione integrale dell'atto; la Corte ricorda che la conoscenza legale può derivare anche da tale forma di comunicazione prevista dal codice.
art. 616 cod. proc. pen.
prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata per il pagamento delle spese.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem vale anche in sede esecutiva, ma rileva solo quando la pronuncia precedente è diventata definitiva; una decisione non irrevocabile non impedisce un nuovo esame della stessa materia.
- Perché un provvedimento del giudice dell'esecuzione sia considerato irrevocabile è necessaria la conoscenza legale da parte delle parti interessate (in particolare del pubblico ministero), ottenuta tramite le comunicazioni formali previste dal codice (avviso di deposito o comunicazione integrale); la mera conoscenza di fatto acquisita altrove non sostituisce la comunicazione rituale.
- La preclusione che impedisce una nuova pronuncia sullo stesso 'petitum' si estende solo alle questioni effettivamente dedotte e decise nella decisione precedente; questioni non prospettate o non valutate (anche implicitamente) non sono coperte dal giudicato esecutivo.
- In casi simili, il difensore dovrebbe verificare e documentare la regolarità delle notifiche e della comunicazione alle controparti istituzionali (es. Procura) per poter invocare l'irrevocabilità; il pubblico ministero deve vigilare sulla ricezione formale degli atti e impugnare nei termini se vi è stato il deposito/avviso.
- Se vi è contrasto tra provvedimenti emessi su iniziative di soggetti diversi (es. difensore vs pubblico ministero), l'effetto preclusivo è più limitato e va valutato caso per caso sul contenuto effettivamente deciso.
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