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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-360/19

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 ottobre 2020. — Crown Van Gelder BV contro Autoriteit Consument en Markt. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven. — Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 37 – Compiti e competenze dell’autorità di regolamentazione – Risoluzione extragiudiziale delle controversie – Nozione di “parte che intenda sporgere reclamo” – Reclamo presentato da un cliente finale contro il gestore di un sistema di trasmissione al quale l’impianto di tale cliente non è direttamente connesso – Guasto verificatosi in tale sistema – Assenza di rapporto contrattuale tra detto cliente e il gestore del sistema in questione – Ricevibilità del reclamo. — Causa C-360/19

Giurisprudenza europea62019CJ0360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito la portata della nozione di "parte che intenda sporgere reclamo" prevista dalla direttiva 2009/72/CE in materia di energia elettrica. Ha escluso che, per proporre reclamo all’autorità nazionale di regolazione contro il gestore del sistema di trasmissione, sia necessario un rapporto diretto o contrattuale con tale gestore. La protezione del consumatore e l’effettività dei rimedi amministrativi impongono un’interpretazione ampia della disposizione. Il reclamo di Crown Van Gelder doveva quindi essere esaminato nel merito.

Rinvio pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 37, paragrafo 11, della direttiva 2009/72/CE: se un cliente finale collegato solo a una rete di distribuzione possa presentare reclamo all’autorità nazionale contro il gestore della rete di trasmissione per un guasto sulla rete nazionale, anche senza rapporto contrattuale diretto.

La questione giuridica

Se l’articolo 37, paragrafo 11, della direttiva 2009/72/CE debba essere interpretato nel senso che la nozione di "qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo" comprende anche un cliente finale il cui impianto non è direttamente connesso al sistema di trasmissione contro il quale si reclama, ma è connesso soltanto a un sistema di distribuzione alimentato da quel sistema di trasmissione, e quindi se l’autorità di regolamentazione possa dichiarare irricevibile il reclamo per mancanza di rapporto diretto o contrattuale con il gestore del sistema.

Principio di diritto

L’articolo 37, paragrafo 11, della direttiva 2009/72/CE va interpretato nel senso che, quando lo Stato membro attribuisce all’autorità di regolamentazione il potere di decidere sui reclami, essa non può escludere la ricevibilità del reclamo di un cliente finale contro il gestore della rete di trasmissione solo perché il cliente è connesso non direttamente a tale rete ma a una rete di distribuzione da essa alimentata. La nozione di "qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo" è ampia e non richiede un rapporto contrattuale o diretto con il gestore del sistema, poiché una lettura restrittiva comprometterebbe gli obiettivi di tutela dei consumatori e l’effettività dei meccanismi di risoluzione delle controversie.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2009/72/CE
  • Articolo 1 direttiva 2009/72/CE
  • Articolo 2 direttiva 2009/72/CE
  • Articolo 3, paragrafo 7, direttiva 2009/72/CE
  • Articolo 12 direttiva 2009/72/CE
  • Articolo 32, paragrafo 2, direttiva 2009/72/CE
  • Articolo 36, lettera g), direttiva 2009/72/CE
  • Articolo 37, paragrafi 1, 4 e 11, direttiva 2009/72/CE

Reclamo del cliente finale contro il gestore della rete di trasmissione ai sensi della direttiva 2009/72/CE

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) in materia di mercato interno dell’energia elettrica. La Corte era chiamata a stabilire se un cliente finale, collegato solo a una rete di distribuzione alimentata dalla rete di trasmissione, possa rivolgersi all’autorità nazionale di regolazione contro il gestore della rete di trasmissione per un guasto verificatosi in quest’ultima.

Fatti e procedimento principale

Il 27 marzo 2015 si verificò un guasto di vaste proporzioni nella centrale ad alta tensione di Diemen, parte del sistema gestito da TenneT TSO BV. Il guasto causò per varie ore l’interruzione dell’alimentazione elettrica verso l’impianto di Crown Van Gelder BV, fabbrica di carta connessa a una rete di distribuzione alimentata dal sistema di trasmissione. Crown Van Gelder presentò reclamo all’Autoriteit Consument en Markt (ACM), sostenendo che TenneT non avesse adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare l’interruzione del servizio e che l’assetto della rete non rispettasse i requisiti legali.

L’ACM dichiarò il reclamo irricevibile perché la società non aveva un rapporto diretto con TenneT: non era connessa direttamente alla sua rete, non aveva contratto con essa e non riceveva fatture da essa. Il giudice del rinvio dubitava però che l’articolo 37, paragrafo 11, della direttiva 2009/72 consentisse una simile limitazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • i considerando 37, 42, 51 e 54 della direttiva 2009/72/CE, incentrati sui poteri delle autorità di regolazione, sulla tutela dei consumatori e sui meccanismi di risoluzione delle controversie;
  • l’articolo 1, che individua tra gli obiettivi della direttiva anche la protezione dei consumatori;
  • l’articolo 2, con le definizioni di trasmissione, gestore del sistema di trasmissione e cliente finale;
  • l’articolo 3, paragrafo 7, sulla tutela dei clienti finali e sui meccanismi di risoluzione delle controversie;
  • l’articolo 12, sugli obblighi del gestore del sistema di trasmissione;
  • l’articolo 32, paragrafo 2, sull’accesso di terzi e sulla procedura di risoluzione delle controversie;
  • l’articolo 36, lettera g), sugli obiettivi generali dell’autorità di regolazione;
  • l’articolo 37, paragrafi 1, 4 e 11, sui compiti, i poteri e la competenza dell’autorità di regolazione.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se l’articolo 37, paragrafo 11, debba essere interpretato nel senso che un reclamo contro il gestore della rete nazionale possa essere presentato anche da chi non è direttamente connesso alla rete di trasmissione, ma solo a una rete di distribuzione alimentata da essa.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la disposizione attribuisce la competenza all’autorità di regolazione in presenza di due condizioni: il reclamo deve riguardare un gestore di trasmissione o distribuzione e deve avere ad oggetto gli obblighi imposti dalla direttiva. La norma non subordina però la competenza all’esistenza di un rapporto diretto tra reclamante e gestore del sistema.

L’uso dell’espressione "qualsiasi parte" indica una nozione ampia. Inoltre, il termine "parte" non implica necessariamente una parte contrattuale, potendo riferirsi anche a un soggetto interessato a proporre reclamo. La Corte valorizza anche il contesto normativo: l’articolo 32, paragrafo 2, prevede un rimedio per l’utente cui sia negato l’accesso, pur in assenza di rapporto contrattuale diretto.

Sul piano teleologico, la Corte richiama gli obiettivi della direttiva: elevata tutela dei consumatori, accesso a meccanismi efficaci di risoluzione delle controversie, centralità degli interessi dei consumatori e possibilità per le autorità di regolazione di far rispettare gli obblighi dei gestori. Una limitazione ai soli clienti direttamente connessi ridurrebbe la portata dei rimedi e ostacolerebbe l’effettività dei compiti dell’autorità, compresi quelli di vigilanza sulla sicurezza e affidabilità della rete e sul tempo impiegato per connessioni e riparazioni.

La Corte osserva inoltre che gli obblighi del gestore del sistema di trasmissione non riguardano soltanto le entità direttamente connesse, ma la sicurezza, l’affidabilità e l’efficienza complessive del sistema e dei flussi di elettricità.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che l’autorità di regolazione non può respingere un reclamo presentato da un cliente finale contro il gestore di un sistema di trasmissione, per il solo fatto che l’impianto del cliente è collegato non direttamente alla rete di trasmissione, ma soltanto a una rete di distribuzione alimentata da essa.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori e i consulenti, la sentenza amplia la platea dei soggetti legittimati a sollecitare l’intervento dell’autorità di regolazione nei casi di disservizi o violazioni degli obblighi del gestore della rete di trasmissione. Il criterio decisivo non è la relazione contrattuale diretta, ma la deduzione di una violazione degli obblighi imposti dalla direttiva e l’interesse del soggetto a ottenere tutela tramite il meccanismo amministrativo previsto dall’articolo 37, paragrafo 11.

Come è indicizzato

Materiemercato interno dell'energia elettricaregolazione dei servizi energeticitutela dei consumatoririsoluzione extragiudiziale delle controversiereti di trasmissione e distribuzione elettrica

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