Corte di giustizia, Sentenza C-476/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 ottobre 2020. — Allmänna ombudet hos Tullverket contro Combinova AB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Göteborg. — Rinvio pregiudiziale – Codice doganale dell’Unione – Articolo 124, paragrafo 1, lettera k) – Estinzione dell’obbligazione doganale in caso di mancato utilizzo delle merci – Nozione di “merci utilizzate” – Regime di perfezionamento attivo – Obbligazione doganale sorta a causa dell’inosservanza di regole previste nell’ambito del regime di perfezionamento attivo – Mancata presentazione del conto di appuramento nel termine prescritto. — Causa C-476/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del codice doganale nel contesto di un regime di perfezionamento attivo. Stabilisce che la nozione di merci "utilizzate" non include la mera lavorazione o trasformazione effettuata in conformità all’autorizzazione doganale, ma solo un impiego che vada oltre le operazioni autorizzate. Di conseguenza, un’obbligazione doganale sorta per tardiva presentazione del conto di appuramento può estinguersi se le merci non sono state impiegate in modo eccedente e sono state riesportate.
Interpretazione dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del codice doganale dell’Unione: se l’estinzione dell’obbligazione doganale per merci non utilizzate né consumate e riesportate si applichi anche quando le merci sono state impiegate solo nelle operazioni di perfezionamento attivo autorizzate.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 952/2013, la nozione di "merci utilizzate" comprenda anche l’utilizzo conforme alle operazioni di perfezionamento attivo autorizzate ai sensi dell’articolo 256 del codice doganale, oppure solo un uso ulteriore o eccedente tali operazioni; e se rilevi che tale utilizzo sia avvenuto prima o dopo la nascita dell’obbligazione doganale ex articolo 79.
Principio di diritto
L’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del codice doganale dell’Unione deve essere interpretato nel senso che l’obbligazione doganale sorta ai sensi dell’articolo 79 si estingue, in assenza di frode, quando le merci non sono state utilizzate né consumate e sono uscite dal territorio doganale dell’Unione, ma la nozione di "merci utilizzate" riguarda soltanto un uso diverso e ulteriore rispetto alle operazioni di perfezionamento attivo autorizzate; non vi rientra l’uso conforme a tali operazioni. Ai fini di tale qualificazione non assume rilievo che l’uso sia avvenuto prima o dopo la nascita dell’obbligazione doganale, salvo che si tratti di un uso rilevante per far sorgere il debito.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 5 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 79 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 124 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 211 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 257 del regolamento (UE) n. 952/2013
Estinzione dell’obbligazione doganale nel regime di perfezionamento attivo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Kammarrätten i Göteborg in materia di codice doganale dell’Unione. La Corte è chiamata a chiarire la portata dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 952/2013, con specifico riferimento a merci importate in regime di perfezionamento attivo e poi riesportate.
Fatti e procedimento principale
La Combinova AB aveva importato merci in regime di perfezionamento attivo il 23 novembre 2017, sulla base di un’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione doganale svedese ai sensi dell’articolo 211 del codice doganale. Le merci erano state riesportate l’11 dicembre 2017. Il conto di appuramento, tuttavia, non era stato presentato entro il termine prescritto ed era pervenuto solo il 6 marzo 2018, dopo la scadenza del termine fissato al 23 gennaio 2018 più 30 giorni.
L’amministrazione doganale riteneva che il ritardo nell’appuramento avesse fatto sorgere un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 79 del codice e chiedeva il pagamento di dazi e IVA. Il giudice di primo grado aveva confermato tale impostazione; in appello, l’Ombudsman dell’amministrazione doganale sosteneva invece che l’obbligazione dovesse estinguersi perché le merci erano state riesportate e non consumate.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 38 del codice doganale, che impone di tener conto della buona fede e di minimizzare l’impatto della negligenza del debitore;
- l’articolo 79, paragrafo 1 e 2, che disciplina la nascita dell’obbligazione doganale in caso di inosservanza di obblighi o condizioni relative ai regimi doganali;
- l’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), che prevede l’estinzione dell’obbligazione doganale sorta ai sensi dell’articolo 79 quando le merci non sono state utilizzate né consumate e sono uscite dal territorio doganale dell’Unione, salvo il paragrafo 6 in caso di frode;
- l’articolo 211, che richiede un’autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo;
- l’articolo 256, che definisce il regime di perfezionamento attivo come il regime che consente di utilizzare merci non unionali nel territorio doganale dell’Unione per una o più operazioni di perfezionamento senza dazi all’importazione;
- l’articolo 257, relativo al termine per l’appuramento del regime.
Questione interpretativa sollevata
Il giudice nazionale domandava se la nozione di merci "utilizzate" di cui all’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), dovesse riferirsi:
- solo a un impiego ulteriore rispetto alle operazioni di perfezionamento attivo autorizzate;
- oppure anche all’uso consistente proprio nella trasformazione o lavorazione autorizzata dal regime.
Chiedeva inoltre se fosse rilevante che tale utilizzo fosse avvenuto prima o dopo la nascita dell’obbligazione doganale.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il codice doganale non definisce espressamente la nozione di "merci utilizzate". Rileva inoltre che le versioni linguistiche non sono del tutto coincidenti: in alcune lingue lo stesso termine compare negli articoli 256 e 124, mentre in altre vengono usati termini differenti. Per questo motivo richiama il principio secondo cui l’interpretazione deve essere uniforme e basata sul sistema e sulla finalità della normativa, non su una sola versione linguistica.
Dal combinato disposto dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), con il considerando 38 e con il paragrafo 6 dello stesso articolo, la Corte ricava che la disposizione mira a consentire l’estinzione del debito doganale, in assenza di frode, quando le merci, pur in presenza di una violazione formale o di un’inadempienza, non siano state utilizzate in modo tale da giustificare l’imposizione dei dazi e siano state riesportate.
La Corte precisa che la nozione di "merci utilizzate" non può coincidere con qualsiasi impiego, ma solo con un uso che, di per sé, faccia sorgere un’obbligazione doganale. Nel regime di perfezionamento attivo, le merci non unionali sono precisamente destinate a essere impiegate in operazioni di perfezionamento autorizzate, senza assoggettamento ai dazi. Se l’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), ricomprendesse anche questo uso conforme all’autorizzazione, la disposizione non potrebbe operare in tale regime, vanificando la sua funzione.
La Corte distingue inoltre la presente causa dalla giurisprudenza precedente sul vecchio codice doganale, in particolare dalla sentenza Döhler Neuenkirchen, che riguardava la nascita dell’obbligazione doganale per mancata presentazione tempestiva del conto di appuramento. Qui, invece, non si discute se il debito sorga, ma se possa estinguersi ai sensi dell’articolo 124.
Quanto al momento dell’uso, la Corte afferma che l’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), non attribuisce rilevanza al fatto che l’uso sia anteriore o successivo alla nascita dell’obbligazione doganale. Tuttavia, nel caso concreto, se le merci erano già state riesportate prima della nascita del debito, non può dirsi che esse siano state "utilizzate" nel territorio doganale dell’Unione dopo tale nascita.
Decisione della Corte
La Corte risponde che l’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 952/2013 deve essere interpretato nel senso che l’uso delle merci cui la disposizione si riferisce riguarda soltanto un uso eccedente le operazioni di perfezionamento attivo autorizzate dalle autorità doganali, e non l’uso conforme a tali operazioni.
Portata pratica della pronuncia
Per gli operatori economici, la sentenza è rilevante perché chiarisce che, nel regime di perfezionamento attivo, l’estinzione del debito doganale può operare anche se le merci sono state lavorate o trasformate secondo l’autorizzazione, purché non vi sia stato un impiego ulteriore rilevante ai fini doganali e ricorrano le altre condizioni dell’articolo 124, tra cui la riesportazione e l’assenza di frode. La decisione delimita quindi l’ambito dell’estinzione del debito e riduce il rischio che meri adempimenti tardivi o la sola esecuzione dell’operazione autorizzata impediscano l’effetto estintivo previsto dal codice doganale.
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