Corte di giustizia, Sentenza C-456/19
Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'8 ottobre 2020. — Aktiebolaget Östgötatrafiken contro Patent-och registreringsverket. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea Hovrätt. — Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) – Segni idonei a costituire un marchio – Carattere distintivo – Domanda di registrazione come marchio relativo ad un servizio di un segno, composto da motivi colorati e destinato ad essere apposto sui beni utilizzati per la fornitura del servizio – Valutazione del carattere distintivo di tale segno – Criteri. — Causa C-456/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito i criteri per valutare il carattere distintivo di un segno colorato richiesto come marchio per un servizio di trasporto, quando il segno è destinato a essere apposto sui veicoli impiegati per fornire il servizio. Ha escluso che, in tale ipotesi, il giudice o l’ufficio debbano verificare se il segno si discosti in modo significativo dalle consuetudini di settore. Il parametro decisivo resta la percezione del pubblico interessato circa l’origine commerciale del servizio.
Carattere distintivo di un segno colorato destinato a essere apposto sui veicoli utilizzati per la prestazione di un servizio di trasporto: criteri di valutazione e irrilevanza del parametro della significativa divergenza dallo standard di settore
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE, il carattere distintivo di un marchio richiesto per un servizio e consistente in motivi colorati, destinati ad essere apposti in modo esclusivo e sistematico su gran parte dei beni utilizzati per fornire il servizio, debba essere valutato in relazione ai beni stessi e alla percezione del pubblico circa tale apposizione; e se, in tal caso, occorra verificare anche se il segno si discosti in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore economico interessato.
Principio di diritto
Quando la domanda di registrazione riguarda un segno composto da motivi colorati destinati ad essere apposti in modo esclusivo e sistematico su gran parte dei beni utilizzati per fornire un servizio, il carattere distintivo va valutato tenendo conto di come il pubblico di riferimento percepisce tale apposizione sui beni stessi. Non occorre applicare il criterio della significativa divergenza dalla norma o dagli usi del settore economico, perché tale criterio è riservato ai casi in cui il segno coincida con l’aspetto del prodotto o con la rappresentazione dello spazio in cui il servizio è prestato.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/95/CE
- Articolo 2 della direttiva 2008/95/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE
- Articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2008/95/CE
- Direttiva (UE) 2015/2436
- Articolo 3 della direttiva (UE) 2015/2436
- Articolo 4 della direttiva (UE) 2015/2436
- Articolo 54 della direttiva (UE) 2015/2436
- Accordo di Nizza del 15 giugno 1957
Carattere distintivo di un segno colorato destinato a essere apposto sui veicoli per servizi di trasporto
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen, in materia di marchi d'impresa. La Corte interpreta l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE con riferimento a una domanda di registrazione di segni figurativi/colorati destinati ad essere applicati sui veicoli utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto.
Fatti e procedimento principale
La società Aktiebolaget Östgötatrafiken aveva depositato tre domande di marchio per servizi di trasporto della classe 39 dell’Accordo di Nizza, descrivendo i segni come colorazione dei veicoli nei colori rosso, bianco e arancione, senza che fosse oggetto della domanda la forma dei veicoli. L’Ufficio della proprietà intellettuale svedese aveva respinto le domande ritenendo i segni meramente decorativi e privi di carattere distintivo. Il tribunale di primo grado aveva confermato il rigetto e la controversia era giunta in appello.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se, per un marchio destinato a designare servizi e consistente in un segno posizionato in modo determinato su gran parte degli oggetti materiali utilizzati per erogare tali servizi, il carattere distintivo debba essere valutato anche in relazione all’aspetto di tali beni. Chiedeva inoltre se, in tal caso, fosse necessario che il segno differisse in modo significativo dalla norma o dalle usanze del settore.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE, che esclude dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo, nonché l’articolo 2 della medesima direttiva, relativo ai segni suscettibili di costituire un marchio. Viene anche menzionata la direttiva (UE) 2015/2436, ma la Corte precisa che non si applica ratione temporis perché la domanda di registrazione era stata presentata il 23 novembre 2016, quando la direttiva 2008/95 era ancora vigente e il termine di recepimento della nuova direttiva non era scaduto.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che la funzione essenziale del marchio è garantire l’identità di origine del prodotto o del servizio e che il carattere distintivo va valutato in concreto, rispetto ai prodotti o servizi interessati e alla percezione del consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento.
Nel caso di specie, benché i beni su cui i segni devono essere apposti non costituiscano l’oggetto della domanda di marchio, il pubblico di riferimento percepisce i motivi colorati come apposti su quei beni, che fungono da supporto esclusivo del segno. Perciò, la valutazione del carattere distintivo deve tener conto di tale percezione e dell’uso esclusivo e sistematico del segno sui veicoli impiegati per il servizio.
La Corte precisa però che non va applicato il criterio della significativa divergenza dallo standard o dagli usi di settore. Tale criterio vale per i marchi costituiti dall’aspetto del prodotto o dalla rappresentazione dello spazio fisico in cui i servizi sono forniti, situazioni in cui il consumatore non è abituato a dedurre l’origine commerciale dalla forma o dall’allestimento. Qui invece il segno consiste in composizioni di colori ben determinate, non coincidenti con la forma o l’imballaggio del bene e non dirette a rappresentare lo spazio di prestazione del servizio.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE deve essere interpretato nel senso che il carattere distintivo di un segno composto da motivi colorati e destinato ad essere apposto esclusivamente e sistematicamente in un determinato modo su gran parte dei beni utilizzati per la prestazione di un servizio va valutato considerando la percezione del pubblico interessato circa l’apposizione del segno su tali beni. Non è invece necessario verificare se il segno si discosti in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore economico interessato.
Principio affermato
Per i segni colorati destinati a essere applicati in modo sistematico sui mezzi materiali impiegati per fornire un servizio, il giudizio sul carattere distintivo deve fondarsi sulla percezione del pubblico di riferimento rispetto a tale modalità di apposizione; il criterio della significativa divergenza dalle consuetudini di settore non si applica, perché è riservato ai marchi che coincidono con l’aspetto del prodotto o con l’allestimento dello spazio di prestazione del servizio.
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