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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-514/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 ottobre 2020. — Union des industries de la protection des plantes contro Premier ministre e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Misure di emergenza – Informazione ufficiale della Commissione europea – Direttiva (UE) 2015/1535 – Procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche – Neonicotinoidi – Protezione delle api – Principio di leale cooperazione. — Causa C-514/19

Giurisprudenza europea62019CJ0514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce il rapporto tra la procedura di notifica delle regolamentazioni tecniche della direttiva 2015/1535 e la procedura di emergenza prevista dal regolamento n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari. Una notifica fatta sulla base della direttiva può, a certe condizioni, valere come informazione ufficiale ai sensi dell’articolo 71 del regolamento, ma la Commissione deve essere messa in grado di riconoscere chiaramente la necessità di misure urgenti e chiedere eventuali chiarimenti allo Stato membro. La Corte esclude invece che i regolamenti di esecuzione del 2018 sugli imidacloprid, clothianidin e tiametoxam costituiscano risposte alla comunicazione francese del 2 febbraio 2017.

Comunicazione nazionale ex direttiva 2015/1535 e procedura d’urgenza del regolamento (CE) n. 1107/2009: quando una notifica su un divieto di neonicotinoidi può valere come informazione ufficiale alla Commissione e se misure UE successive escludano l’azione nazionale

La questione giuridica

Se una comunicazione alla Commissione effettuata formalmente ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2015/1535, ma contenente in modo chiaro elementi idonei a rivelare un grave rischio legato a sostanze attive approvate e l’impossibilità di contenere tale rischio senza misure urgenti nazionali, debba essere trattata come informazione ufficiale ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009; se i regolamenti di esecuzione 2018/783, 2018/784 e 2018/785 siano misure adottate in risposta a tale comunicazione; e, in caso di risposta positiva, quali rimedi restino allo Stato membro quando la Commissione accolga solo parzialmente la richiesta.

Principio di diritto

La Corte afferma che una comunicazione nazionale effettuata ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2015/1535 può essere considerata, ai fini dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, come informazione ufficiale alla Commissione sulla necessità di adottare misure di emergenza se il suo contenuto espone chiaramente un grave rischio per la salute umana, animale o per l’ambiente e l’urgenza di misure nazionali nonché se la Commissione non chiede allo Stato membro di chiarire se la comunicazione debba valere come tale informazione; tuttavia, solo atti adottati dalla Commissione sulla base degli articoli 69 o 70 del regolamento n. 1107/2009 escludono la possibilità per lo Stato membro di adottare misure provvisorie ex articolo 71, sicché i regolamenti di esecuzione 2018/783, 2018/784 e 2018/785 non sono misure adottate in risposta a quella comunicazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Direttiva (UE) 2015/1535
  • Articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535
  • Articolo 6 della direttiva (UE) 2015/1535
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2015/1535
  • Regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 69 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 70 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 71 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/783
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/784
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/785

Divieto francese dei neonicotinoidi e rapporto tra direttiva 2015/1535 e regolamento n. 1107/2009

La causa è un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese relativo alla legittimità di un decreto nazionale che elenca sostanze attive della famiglia dei neonicotinoidi vietate in Francia. Il contenzioso ruota attorno alla possibilità che una comunicazione inviata alla Commissione ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2015/1535 possa produrre effetti nell’ambito della procedura d’urgenza prevista dall’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari.

Fatti e procedimento principale

L’articolo L. 253-8 del code rural et de la pêche maritime vieta l’uso di prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive della famiglia dei neonicotinoidi e di sementi trattate con tali prodotti, con possibilità di deroghe fino al 1o luglio 2020. Il 2 febbraio 2017 la Francia aveva comunicato alla Commissione un progetto di decreto che elencava le sostanze attive interessate, fondando espressamente la notifica sull’articolo 5, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2015/1535 e richiamando studi sugli effetti dannosi dei neonicotinoidi. Successivamente, il 30 luglio 2018 è stato adottato il decreto n. 2018-675, che ha inserito nel codice rurale l’articolo D. 253-46-1, elencando acetamiprid, clothianidin, imidacloprid, thiacloprid e tiametoxam. L’Union des industries de la protection des plantes ha chiesto l’annullamento di tale decreto dinanzi al giudice del rinvio, sostenendone l’incompatibilità con il regolamento n. 1107/2009.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • l’articolo 5 della direttiva 2015/1535, che disciplina la comunicazione dei progetti di regole tecniche alla Commissione;
  • l’articolo 6 della medesima direttiva, che prevede il rinvio dell’adozione del progetto comunicato;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2015/1535, che esclude l’applicazione degli articoli 5 e 6 quando gli Stati membri fanno uso di clausole di salvaguardia previste in atti vincolanti dell’Unione;
  • gli articoli 69, 70 e 71 del regolamento n. 1107/2009, relativi alle misure di emergenza sui prodotti fitosanitari e alle misure cautelari provvisorie nazionali;
  • l’articolo 21 del regolamento n. 1107/2009, sul riesame dell’approvazione di una sostanza attiva;
  • gli atti di esecuzione 2018/783, 2018/784 e 2018/785, che modificano le condizioni di approvazione di imidacloprid, clothianidin e tiametoxam.

Questioni sottoposte alla Corte

Il Conseil d’État chiede in sostanza:

  • se una notifica formalmente effettuata ai sensi della direttiva 2015/1535, ma contenente elementi sufficienti a mostrare un grave rischio e l’impossibilità di contenerlo senza misure urgenti nazionali, debba essere trattata dalla Commissione come informazione ufficiale ai sensi dell’articolo 71 del regolamento n. 1107/2009;
  • se i regolamenti di esecuzione 2018/783, 2018/784 e 2018/785 debbano considerarsi misure adottate in risposta alla richiesta francese del 2 febbraio 2017;
  • quale spazio residui allo Stato membro nel caso in cui la Commissione accolga solo parzialmente la domanda di misure d’urgenza.

Ricevibilità

La Corte respinge le obiezioni di irricevibilità sollevate dall’industria ricorrente. Ricorda che spetta in via di principio al giudice nazionale valutare la necessità e la pertinenza delle questioni pregiudiziali e che la Corte può rifiutare di rispondere solo se l’assenza di rilevanza sia manifesta. Nel caso di specie, la Corte osserva che il giudice del rinvio non ha ancora qualificato in modo definitivo la misura nazionale, che la durata del procedimento nazionale non esclude di per sé il carattere urgente della misura e che il nesso con l’oggetto della causa non è manifestamente assente.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte distingue nettamente le due procedure:

  • la procedura dell’articolo 5 della direttiva 2015/1535 serve a consentire a Commissione e Stati membri di formulare osservazioni su un progetto di regola tecnica;
  • la procedura dell’articolo 71 del regolamento n. 1107/2009 mira a sollecitare la Commissione ad adottare misure di emergenza o, in mancanza, consente allo Stato membro di adottare misure cautelari provvisorie.

Pur essendo distinte, le procedure non sono totalmente impermeabili: la Corte afferma che la Commissione non può ignorare una notifica effettuata ex direttiva 2015/1535 se il suo contenuto è tale da far comprendere chiaramente che lo Stato membro avrebbe dovuto attivare la procedura dell’articolo 71 del regolamento n. 1107/2009. Ciò accade quando la comunicazione descrive sia un rischio grave connesso a una sostanza attiva approvata o a un prodotto fitosanitario autorizzato, sia l’impossibilità di controllare tale rischio se non con misure urgenti supplementari. La Corte collega tale obbligo di attenzione della Commissione al principio di leale cooperazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e al principio di buona amministrazione. Aggiunge che, in tale ipotesi, la Commissione deve chiedere allo Stato membro se la comunicazione debba essere considerata informazione ufficiale ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1; se non lo fa, la comunicazione va considerata come tale informazione ufficiale.

Ragionamento sulla seconda questione

La Corte interpreta in modo restrittivo l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009: solo misure adottate dalla Commissione sulla base degli articoli 69 o 70 possono impedire allo Stato membro di adottare misure provvisorie nazionali. I regolamenti di esecuzione 2018/783, 2018/784 e 2018/785 non sono stati adottati sulla base di tali articoli, ma di altre disposizioni del regolamento. Di conseguenza, non possono essere considerati misure adottate dalla Commissione in risposta alla comunicazione francese del 2 febbraio 2017.

Terza questione e dispositivo

Poiché la risposta alla seconda questione è negativa, la Corte dichiara che non occorre rispondere alla terza questione relativa ai rimedi dello Stato membro in caso di accoglimento solo parziale da parte della Commissione.

Principi affermati

La pronuncia afferma, in particolare, che:

  • una notifica ex direttiva 2015/1535 può valere come informazione ufficiale ex articolo 71 del regolamento n. 1107/2009 se il suo contenuto rende evidente il grave rischio e la necessità di misure urgenti;
  • la Commissione deve attivarsi chiedendo chiarimenti allo Stato membro, se necessario;
  • solo misure della Commissione adottate ex articoli 69 o 70 del regolamento n. 1107/2009 possono precludere l’azione nazionale ex articolo 71;
  • i regolamenti di esecuzione 2018/783, 2018/784 e 2018/785 non costituiscono una risposta alla comunicazione francese del 2 febbraio 2017.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarineonicotinoidiprocedura di notifica delle regolamentazioni tecnichemisure di emergenzaprotezione dell’ambiente e delle api

Testo integrale

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