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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-235/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 ottobre 2020. — United Biscuits (Pensions Trustees) Limited e United Biscuits Pension Investments Limited contro Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 135, paragrafo 1, lettera a) – Esenzione delle operazioni di assicurazione – Fornitura di servizi di gestione dei fondi pensione al fiduciario da parte dei gestori di investimenti – Esclusione di qualsiasi indennizzo del rischio – Regime pensionistico professionale – Prassi tributaria nazionale – Esercizio di un’attività di assicurazione – Enti in possesso di un’autorizzazione – Enti che non sono in possesso di una siffatta autorizzazione – Nozione di “operazioni di assicurazione”. — Causa C-235/19

Giurisprudenza europea62019CJ0235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che la gestione di investimenti per fondi pensione, anche se svolta da assicuratori, integri di per sé un’operazione di assicurazione ai fini dell’esenzione IVA. Il punto decisivo è l’assenza di assunzione del rischio e di obbligo dell’assicuratore di corrispondere una prestazione in caso di realizzazione del rischio coperto. Ne consegue che tali servizi restano imponibili ai fini IVA.

Esenzione IVA per i servizi di gestione di investimenti relativi a fondi pensione: tali servizi, se privi di indennizzo del rischio, non costituiscono "operazioni di assicurazione" ai sensi della direttiva IVA

La questione giuridica

Se i servizi di gestione di investimenti forniti nell’ambito di un regime pensionistico professionale, sia da assicuratori sia da non assicuratori, e privi di qualsiasi indennizzo del rischio, possano essere qualificati come "operazioni di assicurazione" ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE e quindi beneficiare dell’esenzione IVA.

Principio di diritto

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE va interpretato nel senso che i servizi di gestione di investimenti prestati in relazione a un regime pensionistico professionale, quando non comportano alcun indennizzo del rischio, non sono "operazioni di assicurazione" e non possono quindi beneficiare dell’esenzione IVA prevista per tali operazioni; la qualificazione eventualmente attribuita dal diritto assicurativo unionale alle attività di gestione di fondi pensione non è sufficiente, da sola, a ricondurle nella nozione IVA di operazione assicurativa.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 131, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 135, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Sesta direttiva 77/388/CEE
  • Prima direttiva 79/267/CEE
  • Direttiva 2002/83/CE
  • Direttiva 2009/138/CE

Esenzione IVA per i servizi di gestione di fondi pensione

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale della Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) in materia di IVA e, in particolare, dell’interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE. Il quesito nasce da una controversia tra le fiduciaria di un regime pensionistico professionale e l’amministrazione fiscale britannica sull’assoggettamento a IVA dei servizi di gestione degli investimenti del fondo pensione.

Fatti e procedimento principale

La United Biscuits Pension era fiduciaria di un regime pensionistico professionale per i dipendenti di United Biscuits (UK) Ltd; la UB era la precedente fiduciaria di un fondo collettivo di investimento in cui erano stati investiti gli attivi del regime nel periodo 1989-2006. I fiduciari si erano avvalsi di gestori degli investimenti, alcuni qualificabili come assicuratori e altri come non assicuratori.

Secondo le ricorrenti, le prestazioni fatturate dai non assicuratori non erano state esentate dall’IVA in base alla normativa o alla prassi del Regno Unito, e ciò aveva determinato una disparità di trattamento rispetto ai servizi forniti dagli assicuratori. Dopo il rigetto della richiesta di rimborso, le ricorrenti avevano adito la High Court of Justice, che aveva respinto il ricorso. In appello, la Court of Appeal ha chiesto alla Corte se il diritto UE consenta l’esenzione IVA per tali servizi.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se prestazioni di servizi di gestione di fondi pensione fornite da assicuratori e/o non assicuratori possano essere considerate "operazioni di assicurazione" ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, che assoggetta a IVA le prestazioni di servizi rese a titolo oneroso da soggetti passivi, e l’articolo 131, che disciplina le condizioni generali di applicazione delle esenzioni. Il cuore della decisione è l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), che esenta le operazioni di assicurazione e riassicurazione.

Per delimitare la nozione di operazione assicurativa, la Corte considera anche il diritto UE in materia assicurativa: la prima direttiva 79/267/CEE, la direttiva 2002/83/CE e la direttiva 2009/138/CE, nonché i relativi allegati che menzionano le operazioni di gestione di fondi collettivi di pensione tra le attività soggette ad autorizzazione.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che le esenzioni IVA devono essere interpretate restrittivamente, trattandosi di deroghe al principio generale di imposizione. Le operazioni di assicurazione, secondo giurisprudenza costante, presuppongono che l’assicuratore, previo pagamento di un premio, si impegni a fornire all’assicurato una prestazione in caso di realizzazione del rischio coperto.

Nel caso di specie, i servizi controversi consistevano soltanto nella gestione di investimenti per conto del regime pensionistico, senza alcun indennizzo del rischio. Per questo motivo, essi non soddisfano i criteri propri dell’operazione di assicurazione e non possono essere esentati ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a).

La Corte respinge anche l’argomento secondo cui la normativa assicurativa dell’Unione, che include la gestione di fondi pensione tra le attività disciplinate, dovrebbe influire direttamente sulla nozione IVA di operazione assicurativa. Secondo la Corte, quelle disposizioni distinguono tra le assicurazioni in senso proprio e operazioni accessorie o collegate, tra cui la gestione di fondi pensione, senza equipararle alle assicurazioni. Anche la classificazione contenuta negli allegati delle direttive assicurative serve essenzialmente a determinare l’ambito dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività, non a ridefinire la nozione fiscale di operazione di assicurazione.

Decisione e dispositivo

La Corte ha quindi dichiarato che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che i servizi di gestione di investimenti forniti in base a un regime pensionistico professionale, con esclusione di qualsiasi indennizzo del rischio, non possono essere qualificati come "operazioni di assicurazione" e non rientrano nell’esenzione IVA prevista per tali operazioni.

Principio affermato

Ai fini dell’esenzione IVA, ciò che rileva è la sostanza economico-giuridica del servizio: senza assunzione di rischio e senza obbligo di indennizzo in caso di sinistro o evento coperto, la prestazione non è assicurativa, anche se il prestatore è un assicuratore o il servizio è disciplinato, nel diritto settoriale, tra le attività soggette ad autorizzazione.

Osservazioni pratiche

Per operatori e consulenti fiscali, la pronuncia conferma che la qualificazione di un servizio nel diritto assicurativo unionale non si trasferisce automaticamente al regime IVA. Occorre verificare in concreto se il contratto comporti effettivamente copertura del rischio: in mancanza, l’esenzione non si applica e l’IVA resta dovuta.

Come è indicizzato

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