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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-558/19

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 ottobre 2020. — Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Cluj. — Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 e 63 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Determinazione del reddito imponibile delle società – Soggetti che si trovano in una situazione di interdipendenza – Beneficio straordinario concesso da una succursale residente ad una società non residente – Rettifica dei redditi imponibili della succursale di una società non residente – Mancata rettifica dei redditi imponibili in caso di beneficio identico concesso dalla sua succursale ad una società residente – Principio di libera concorrenza – Restrizione alla libertà di stabilimento – Giustificazione – Ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri – Proporzionalità. — Causa C-558/19

Giurisprudenza europea62019CJ0558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una disciplina rumena che consente di riqualificare, ai fini fiscali, i trasferimenti infragruppo tra una succursale residente e la sua società madre non residente applicando le regole sui prezzi di trasferimento. Ha ritenuto che la questione vada valutata solo alla luce della libertà di stabilimento e non della libera circolazione dei capitali. La differenza di trattamento rispetto alle operazioni interne costituisce una restrizione, ma può essere giustificata dalla necessità di preservare la ripartizione equilibrata della potestà impositiva, salvo verifica di proporzionalità demandata al giudice nazionale. La Corte ha quindi dichiarato che l’articolo 49 TFUE non osta, in linea di principio, alla normativa contestata.

Libertà di stabilimento e prezzi di trasferimento: compatibilità con il diritto UE della riclassificazione di un trasferimento infragruppo tra succursale residente e società madre non residente.

La questione giuridica

Se gli articoli 49 e 63 TFUE ostino a una normativa nazionale che consente di riclassificare come operazione che genera entrate un trasferimento di risorse finanziarie dalla succursale residente alla società madre stabilita in un altro Stato membro, con conseguente applicazione dei prezzi di trasferimento, mentre la stessa operazione, se posta in essere tra succursale e società madre entrambe residenti nello stesso Stato membro, non sarebbe riclassificabile né soggetta a tali regole.

Principio di diritto

L’articolo 49 TFUE non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che assoggetti ai prezzi di trasferimento un trasferimento di risorse finanziarie dalla succursale residente di una società non residente alla società madre stabilita in un altro Stato membro, pur non prevedendo lo stesso trattamento per operazioni analoghe tra soggetti stabiliti nel medesimo Stato membro, purché la misura persegua legittimamente la tutela della ripartizione equilibrata della potestà impositiva e non vada oltre quanto necessario; nel caso di specie, la Corte ha ritenuto la disciplina rumena, in linea di principio, compatibile con il diritto UE.

Norme richiamate

  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 63 TFUE
  • Articolo 54 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Legea nr. 571 privind Codul fiscal, articolo 11, paragrafo 2
  • Legea nr. 571 privind Codul fiscal, articolo 29, paragrafo 3

Libertà di stabilimento e prezzi di trasferimento: trasferimento di risorse dalla succursale alla casa madre non residente

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunalul Cluj in materia di imposizione diretta e applicazione delle regole sui prezzi di trasferimento a un finanziamento infragruppo concesso da una succursale rumena alla propria società madre italiana. La Corte è stata chiamata a verificare la compatibilità della normativa rumena con gli articoli 49 e 63 TFUE.

Fatti e procedimento principale

L’Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj aveva concesso alla società madre due mutui senza interessi, poi rimborsati. L’amministrazione fiscale rumena ha ritenuto che la succursale e la casa madre fossero soggetti collegati e che l’operazione dovesse essere valorizzata al prezzo di mercato, applicando le norme sui prezzi di trasferimento previste dal codice tributario rumeno. Ne sono scaturiti un maggiore imponibile e un maggior tributo, contestati dalla società dinanzi al giudice nazionale.

Normativa nazionale rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 11, paragrafo 2, del codice tributario rumeno, che consente di adeguare redditi o spese nelle transazioni tra soggetti rumeni e soggetti collegati non residenti, per riflettere il prezzo di mercato;
  • l’articolo 29, paragrafo 3, che impone di considerare la stabile organizzazione come soggetto distinto ai fini della determinazione dell’utile imponibile e di applicare le norme sui prezzi di trasferimento nei rapporti tra persona giuridica straniera e stabile organizzazione.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede se il diritto UE osti a una disciplina che:

  • consente di riclassificare un trasferimento di denaro dalla succursale residente alla società madre in un altro Stato membro come operazione generatrice di ricavi;
  • applica di conseguenza le regole sui prezzi di trasferimento;
  • ma non prevede la stessa riclassificazione per operazioni analoghe tra succursale e società madre stabilite nello stesso Stato membro.

Scelta della base giuridica: solo articolo 49 TFUE

La Corte osserva che la creazione e il possesso di una succursale in un altro Stato membro rientrano nella libertà di stabilimento. Anche se la misura nazionale potesse incidere sulla circolazione dei capitali, tale effetto sarebbe solo la conseguenza inevitabile dell’eventuale restrizione alla libertà di stabilimento; pertanto l’analisi va condotta esclusivamente alla luce dell’articolo 49 TFUE.

Esistenza di una restrizione alla libertà di stabilimento

La Corte rileva che la normativa rumena tratta in modo diverso le succursali a seconda che la società madre sia residente o non residente. Una succursale di società non residente subisce la rettifica del reddito e l’applicazione dei prezzi di trasferimento, mentre una succursale di società residente, in una situazione analoga, non è soggetta a tale rettifica.

Secondo la Corte, questa disparità può scoraggiare la società madre dal creare, acquisire o mantenere una succursale in un altro Stato membro, integrando così una restrizione alla libertà di stabilimento.

Giustificazione: ripartizione equilibrata della potestà impositiva

La Corte ammette che una restrizione fiscale possa essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, tra cui la necessità di garantire una ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri. Se fosse consentito trasferire utili dalla succursale alla casa madre non residente mediante operazioni non conformi al mercato senza imposizione in Romania, verrebbe compromesso il potere impositivo dello Stato della stabile organizzazione.

La normativa rumena è quindi idonea, in linea di principio, a preservare tale ripartizione perché tassa la stabile organizzazione in funzione del corrispettivo presunto che sarebbe emerso in condizioni di piena concorrenza.

Proporzionalità

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui una misura del genere non deve eccedere quanto necessario. Ciò avviene quando:

  • il contribuente può dimostrare, senza oneri amministrativi eccessivi, le ragioni commerciali della transazione;
  • l’eventuale rettifica si limita alla sola differenza tra prezzo praticato e prezzo di mercato.

Dal fascicolo emerge che la disciplina rumena sembra rispettare questi criteri, ma spetta al giudice nazionale la verifica definitiva. Per questo la Corte conclude che, fatta salva tale verifica, la normativa non eccede quanto necessario.

Dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 49 TFUE non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella rumena in causa, che assoggetta a rettifica e ai prezzi di trasferimento un trasferimento di risorse finanziarie da una succursale residente alla società madre stabilita in un altro Stato membro, pur non prevedendo il medesimo regime per operazioni interne analoghe.

Come è indicizzato

Materielibertà di stabilimentolibera circolazione dei capitaliprezzi di trasferimentoimposizione direttastabili organizzazioni

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